Art. 24 fallimento — Competenza del tribunale fallimentare
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Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e' competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore e anche se relative a rapporti di lavoro, eccettuate le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.
Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006
