Art. 20 fallimento
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
Abrogato dal 1 gennaio 2008
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
Abrogato dal 1 gennaio 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 1 gennaio 2008. 32 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Se il fallito muore durante il giudizio di opposizione, il giudizio prosegue in confronto delle persone indicate nell'art. 12, osservate le disposizioni degli articoli 299 e seguenti del codice di procedura civile.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art20 · fonte del testo
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