Art. 101 fallimento — Domande tardive di crediti

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Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessita' della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, puo' prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 95. Il curatore da' avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99. Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme gia' distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo e' dipeso da causa non imputabile, puo' chiedere che siano sospese le attivita' di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto. Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile.

Testo in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 101 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13321/2026

    8 maggio 2026

    Nel caso di amministrazione straordinaria pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, il commissario straordinario non è legittimato a impugnare le decisioni relative all'ammissione di crediti allo stato passivo.

    Art. 101 fallimento · Art. 100 fallimento · Art. 98 fallimento

    Rassegna di maggio 2026, p. 32 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8216/2026

    2 aprile 2026

    Ai fini dell'insinuazione al passivo di crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento o della amministrazione straordinaria, devono essere osservate, ai sensi dell'art. 111-bis l. fall., le modalità del capo V della stessa legge, senza rilevanza tra insinuazioni tempestive e tardive, distinzione concettualmente incompatibile con la casualità temporale della ragione di insorgenza del credito; pertanto, ai fini dell'ammissibilità della conseguente domanda di insinuazione, viene in rilievo l'art. 101 l. fall., che esprime un principio generale, attuativo della ragionevole durata del processo e declinabile in funzione del bilanciamento tra diritto di azione e difesa, alla cui stregua il ritardo, ove ritenuto sussistente, è colpevole secondo una valutazione affidata al giudice del merito, caso per caso e secondo il suo prudente apprezzamento, con motivazione che non è sindacabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il tribunale aveva ritenuto tardiva l'insinuazione del credito per trattamento di fine rapporto, sorto ed esigibile in corso di procedura, senza operare una valutazione in concreto della tempestività della domanda).

    Art. 101 fallimento · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111-bis fallimento

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 310 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7249/2026

    26 marzo 2026

    La conversione della domanda di rivendica o restituzione di un bene in domanda di ammissione al passivo del controvalore del medesimo alla data di apertura del concorso può essere effettuata sia rispetto ai beni che non sono stati acquisiti all'attivo, nel senso espressamente previsto dall'art. 103, comma 1, secondo periodo, l.fall., sia nell'ipotesi, regolata dal successivo periodo della norma, in cui il curatore abbia perso il bene dopo averlo acquisito all'attivo, tenuto conto dello stretto collegamento logico e lessicale delle due disposizioni di legge; il significato univoco anelastico della norma impedisce, invece, di ritenere che un'analoga conversione possa avvenire in sede di opposizione allo stato passivo.

    Art. 101 fallimento · Art. 183 c.p.c. · Art. 99 fallimento

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 70 ↗

Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 274/1994

    Questione infondata
    30 giugno 1994

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 1045/1988, O. n. 1124/1988. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 fallimento · Art. 98 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 1124/1988

    Questione infondata
    20 dicembre 1988

    Questione già dichiarata non fondata. - v. S.n. 1045/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 fallimento · Art. 98 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 1045/1988

    Questione infondata
    30 novembre 1988

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, secondo comma, in relazione all'art. 98, terzo comma, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 ("Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Roma con l'ordinanz…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 fallimento · Art. 98 fallimento

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 130 parole tolte, 202 parole aggiunte.

tolto: Anche dopo il decreto previsto nell'art. 97, fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, i creditori possono chiedere con ricorso al giudice delegato l'ammissione al passivo. Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui il richiedente e il curatore devono comparire davanti a lui nonche' il termine perentorio per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto. Le parti si sostituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma. Possono intervenire gli altri creditori. Se all'udienza il curatore non contesta l'ammissione del nuovo credito e il giudice lo ritiene fondato, il credito e' ammesso con decreto; altrimenti il giudice provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice di procedura civile. Il creditore sopporta le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvoaggiunto: Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessita' della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, puo' prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 95. Il curatore da' avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99. Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme gia' distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo e' dipeso da causa non imputabile, puo' chiedere che siano sospese le attivita' di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto. Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo tolto: sia aggiunto: e' dipeso da causa a lui non imputabile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art101 · fonte del testo

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