Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Art. 208 c.c.i.i. — Domande tardive

Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo sono considerate tardive. In caso di particolare complessita' della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, puo' prorogare quest'ultimo termine fino a dodici mesi. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 203. Quando vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l'esame delle stesse un'udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore da' avviso della data dell'udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori gia' ammessi al passivo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 201 a 207. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva e' ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui e' cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perche' l'istante non ha indicato le circostanze da cui e' dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilita', il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilita' della domanda. Il decreto e' reclamabile a norma dell'articolo 124.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art208 · fonte del testo

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