Corte costituzionale

Sentenza n. 195/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1975 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 70, 101 e

103 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), e dell'art.

207 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle

imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1972 dal

Presidente del tribunale di Avezzano, quale giudice delegato al

fallimento della società Massimo Del Fante ed altri, sul ricorso di

Mirti Veturia, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 16

maggio 1973.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione di Mirti Veturia;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1975 il Giudice relatore

Michele Rossano;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso 20 ottobre 1972 Veturia Mirti, vedova di Massimo Del

Fante - premesso che, su istanza dell'Esattoria comunale di Guidonia,

il 30 dicembre 1968 era stato eseguito nei confronti del marito,

Massimo Del Fante, pignoramento di beni mobili di esclusiva proprietà

di essa ricorrente; che gli stessi beni erano stati presi in consegna

dal curatore del fallimento della società in nome collettivo Massimo

Del Fante e figli, nonché dei soci in proprio - propose domanda di

separazione dei suddetti beni mobili, sollevando le questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 70, 101 e 103 legge

fallimentare, in riferimento agli artt.3,24, 29, secondo comma,

Costituzione.

Con ordinanza 21 ottobre 1972 il presidente del tribunale di

Avezzano - in sostituzione del giudice delegato trasferito ad altra

sede - ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le

questioni di legittimità costituzionale degli articoli 101 e 103 r.d.

16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), in riferimento agli artt.

3 e 24 Cost.; dell'art. 207 "e norme connesse" t.u. leggi sulle imposte

dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645; e dell'art. 70

citata legge fallimentare, in riferimento agli artt. 2, 24 e 29,

secondo comma, Costituzione.

Ha ritenuto le suddette questioni rilevanti in quella fase

preliminare del procedimento proprio in relazione alla regolare

costituzione del rapporto processuale. Ha rilevato che - a norma

dell'art. 101 legge fallimentare (richiamato dall'art. 103 stessa

legge) - il giudice delegato fissa una udienza di comparizione davanti

a sé con ordine di notifica del ricorso e del decreto al solo curatore

del fallimento. Ha osservato che la ricorrente aveva giustamente

sostenuto che al giudizio dovevano partecipare anche l'esattore

comunale di Guidonia, che aveva intrapreso l'esecuzione fiscale contro

il debitore fallito, Massimo Del Fante, nonché gli eredi dello stesso

fallito personalmente e non a mezzo del curatore; e che nel giudizio si

doveva risolvere la questione della legittimità dell'acquisizione, da

parte del fisco, dei beni della moglie del debitore fallito.

Ha affermato che le questioni sollevate non apparivano

manifestamente infondate e, anzi, sembravano confortate da recenti

indirizzi dottrinari e giurisprudenziali; e che il diritto di difesa

del fallito non era assicurato dalla norma citata.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del

16 maggio 1973.

Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita Mirti Veturia

ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocato generale dello Stato, con deduzioni depositate il 12

febbraio 1973, ha chiesto che le questioni di legittimità

costituzionale vengano dichiarate inammissibili o infondate.

Ha affermato che le questioni non possono ritenersi ammissibili

perché sono state sollevate dal giudice delegato al fallimento di

Massimo Del Fante, che non ha alcun potere decisorio in ordine alla

legittimità ed integrità del contraddittorio nel procedimento

speciale di cui agli artt. 101 e 103 legge fallimentare, dato che tale

potere spetta esclusivamente al Collegio.

Ha, poi, sostenuto, che, comunque, le questioni sono manifestamente

infondate poiché le norme degli artt. 101 e 103 legge fallimentare non

violano i principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto esse non

solo non contengono prescrizioni di carattere discriminatorio, ma

assicurano a tutti gli interessati (richiedente, curatore e creditori)

la possibilità di tutelare le proprie ragioni sia mediante il diretto

intervento nella udienza fissata dal giudice, sia attraverso la

successiva opposizione contro l'eventuale provvedimento lesivo dei loro

diritti.

Ha dedotto, quanto all'asserita illegittimità della c.d.

presunzione muciana, prevista dall'art. 70 legge fallimentare, che tale

norma è applicabile al "coniuge del fallito" (cioè tanto alla moglie,

quanto al marito) e non limita il diritto di difesa del coniuge

interessato, dato che a quest'ultimo è riconosciuta la facoltà di

provare che l'acquisto dei beni, nel quinquennio anteriore al

fallimento, non è avvenuto con danaro del fallito.

Ha osservato, infine, che l'art. 207 del t.u. leggi sulle imposte

dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, concerne la

disciplina della opposizione di terzi nella esecuzione esattoriale e

non contiene prescrizioni lesive di interessi costituzionalmente

protetti.

Mirti Veturia, nella memoria depositata il 3 aprile 1975, ha

replicato che il giudice delegato al fallimento esplica, nel corso

della procedura prevista degli artt. 101 e 103 legge fallimentare,

attività giurisdizionale con carattere decisorio e sono, quindi,

ammissibili le prospettate questioni di legittimità costituzionale. Considerato in diritto :

1. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale per non essere il giudice

delegato al fallimento titolare di un potere decisorio giurisdizionale

nella fase preliminare del procedimento previsto dall'art. 101,

secondo e terzo comma, legge fallimentare, al quale rinvia l'art. 103

della stessa legge.

L'eccezione non è fondata.

La Corte ritiene che non è dubbia la legittimazione del giudice

delegato a sollevare le questioni di legittimità costituzionale delle

norme che concernono le domande di revindicazione, restituzione e

separazione dei beni mobili pignorati, posseduti dal fallito. Per tali

domande l'art. 103 legge fallimentare dispone che sono applicabili gli

art. 93 e 102; e che, se le domande sono proposte tardivamente a norma

dell'art. 101, il giudice delegato può sospendere la vendita delle

cose rivendicate, chieste in restituzione, con cauzione o senza. Posto

che gli indicati provvedimenti del giudice delegato concernono diritti

soggettivi specificamente considerati dall'art. 103 con riguardo alla

proponibilità dell'azione nel fallimento, deve ad essi riconoscersi la

natura e l'efficacia di provvedimenti decisori impugnabili davanti al

tribunale nell'osservanza della disciplina dei diritti di difesa e

dell'art. 24 Costituzione.

2. - La prima questione, concernente l'illegittimità

costituzionale degli artt. 101 e 103 legge fallimentare in riferimento

agli artt. 3 e 24 Cost., non è fondata.

L'ordinanza ha rilevato che, per la regolare costituzione del

contraddittorio ai fini della pronuncia sulla domanda di

revindicazione, appariva necessaria la partecipazione al giudizio di

tutte le parti e, quindi, sembrava fondato l'assunto della ricorrente,

secondo cui il decreto del giudice delegato e il ricorso avrebbero

dovuto essere notificati anche agli eredi del fallito e all'esattore

comunale, che aveva iniziato l'esecuzione fiscale, e non al solo

curatore del fallimento a termini dell'art. 101 legge fallimentare,

richiamato dal successivo art. 103; ed ha ritenuto non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale di tali articoli

per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

In contrario va considerato che l'attrazione nel fallimento delle

azioni di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili

esclude l'applicazione delle regole di un normale processo di

cognizione ed importa che debba osservarsi la disciplina della

procedura stabilita dalla legge sul fallimento, la quale, in quanto

diretta alla tutela degli interessi generali, provvede in materia di

diritti soggettivi anche con riguardo alle esigenze della procedura

concorsuale nel rispetto dei principi garantiti dalla Costituzione. E,

posto che, in coerenza con la disciplina concorsuale, l'art. 43, primo

comma, legge sul fallimento, stabilisce che il curatore ha la

legittimazione processuale nelle controversie, pure in corso, relative

a rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento, si deve

ritenere che tale legittimazione esclusiva egli abbia anche per le

azioni di revindica, restituzione e separazione dei beni mobili

posseduti dal fallito. In considerazione degli effetti, che, secondo il

diritto comune, si collegano al possesso di tali beni, anche dette

azioni danno luogo a rapporti di diritto patrimoniale, e la diversa

natura dei rapporti e diritti, ai quali è applicabile la procedura

prevista dagli artt. 93 e 102 legge sul fallimento, trova fondamento

nel carattere unitario del processo collettivo e fonte specifica

nell'art. 42, che priva il fallito dell'amministrazione e della

disponibilità dei suoi beni esistenti alla data della dichiarazione di

fallimento. Sarebbe, quindi, arbitrario ammettere in singoli giudizi

l'intervento del fallito. L'art. 103, quarto comma, che, nei casi di

domande di revindica, di restituzione o di separazione di beni mobili,

proposte tardivamente a norma dell'art. 101, dispone che il giudice,

prima di provvedere sulla domanda di restituzione o di separazione,

deve sentire, se possibile, il fallito, ha riferimento ad un interesse

tutelabile nei limiti della struttura del processo di fallimento; e,

nel caso di morte del fallito, sussiste l'obbligo di sentire, se

possibile, gli eredi, nei confronti dei quali l'art. 12 della stessa

legge stabilisce che la procedura prosegue.

3. - Né si ravvisa la violazione, genericamente affermata, degli

artt. 3 e 24 Cost. sotto il profilo della mancata previsione, nei

citati artt. 101 e 103 legge fallimentare, del contraddittorio nei

confronti dell'esattore comunale.

I rapporti tra la disciplina della procedura fallimentare e

l'espropriazione esattoriale sono regolati dall'art. 206 t.u. delle

leggi sulle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n.

645, secondo cui "l'esattore può procedere all'espropriazione anche

quando il debitore sia dichiarato fallito ovvero sia sottoposto a

liquidazione coatta amministrativa. Tuttavia l'esercizio dell'azione

esecutiva può essere sospeso dall'Intendente di finanza su domanda

rispettivamente del curatore o del commissario liquidatore. La domanda

deve essere vidimata dal giudice delegato ovvero, nei casi di

liquidazione coatta amministrativa, dall'autorità che vigila sulla

liquidazione e deve contenere l'impegno a versare in congruo termine

l'intero ammontare del suo credito". L'autonomia di tale procedimento

esclude ovviamente la partecipazione dell'esattore al giudizio di

revindica nella procedura fallimentare.

4. - Neppure sono fondate le due questioni sollevate in riferimento

agli artt. 2,24 e 29, comma secondo, Cost.:

a) quella di illegittimità dell'art. 207 e "norme connesse" del

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, t.u. delle leggi sulle imposte dirette;

b) quella di illegittimità dell'art. 70, legge fallimentare.

L'ordinanza non precisa quale delle norme indicate nelle lettere del

citato art. 207 d.P.R. n. 645 del 1958 sia censurata. Dato il

riferimento all'art. 70 legge fallimentare può ritenersi che sia

denunciata la norma della lett. a) che concerne l'opposizione del

coniuge del contribuente, dei suoi parenti ed affini o dei coobbligati.

E il generico richiamo alle norme connesse può riguardare l'art. 206,

innanzi riportato, su i rapporti dell'espropriazione esattoriale con le

procedure concorsuali e l'art. 56 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,

sulla riscossione delle imposte dirette in tema di privilegi, in

relazione ai quali sia stata iniziata la esecuzione da parte

dell'esattore.

Ma questa Corte ha avuto già occasione di affermare (sentenza 13

marzo 1974, n. 67) che i dubbi di costituzionalità degli artt.

206,208,209,227, d.P.R. n. 645 del 1958, in riferimento agli artt. 3,

comma primo, 24, 25, comma primo, e 102, comma primo, Cost., sono

palesemente non fondati, in quanto l'esecuzione esattoriale è regolata

come un procedimento nel quale si manifesta energicamente il principio

della esecutorietà dell'atto amministrativo per assicurare la

sollecita riscossione delle imposte, nel preminente interesse

costituzionale di garantire il regolare svolgimento della vita

finanziaria dello Stato, interesse che giustifica la prevalenza della

particolare procedura esecutiva esattoriale anche rispetto a quella

concorsuale fallimentare e a quella stabilita a favore degli enti che

esercitano il credito fondiario. Tali considerazioni valgono anche per

quanto concerne l'art. 207, lett. b, citato (sentenza di questa Corte

26 giugno 1969, n. 107), nonché per gli artt. 2, 24 e 29 Cost., che

genericamente si assumono violati.

5. - La questione sub b) è del pari non fondata.

La presunzione affermata dall'art 70 legge fallimentare non viola

l'art. 3, primo comma, Cost., perché concerne non la sola moglie, ma

"il coniuge del fallito"; non viola l'art. 24 Cost., perché ha

riferimento ad un acquisto limitato al quinquennio anteriore alla

dichiarazione di fallimento ed ammette la prova contraria; e non viola

l'art. 29 Cost., perché non si ravvisa alcun contrasto con

l'eguaglianza morale o giuridica dei coniugi o incidenza su "i limiti

stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale,

sollevate dal giudice delegato del tribunale di Avezzano con ordinanza

21 ottobre 1972:

a) degli artt. 101 e 103 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge

fallimentare), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

b) dell'art. 207 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette

approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645; e dell'art. 70 citata

legge fallimentare, in riferimento agli articoli 2, 24 e 29, secondo

comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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