Art. 251 fallimento — Domande tardive e istanze di revocazione

Se sono in corso giudizi su domande tardive per l'ammissione di crediti al passivo o su istanze di revocazione contro crediti ammessi e le cause relative non sono gia' state assegnate a sentenza, il tribunale con ordinanza rimette le parti davanti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le disposizioni degli articoli 101 e 102.

Testo vigente dal 6 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art251 · fonte del testo

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