Corte costituzionale

Sentenza n. 538/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/12/1990 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

dichiarata illegittima

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 100, primo

comma, in riferimento all'art. 101, terzo comma, del R.D. 16 marzo

1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1990 dal

Tribunale di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Beccato

Germana ed altri e Fall.to s.r.l. M.T.A. ed altro, iscritta al n. 348

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 novembre 1990 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza 15 marzo 1990 - emessa

nel corso di un giudizio d'impugnazione di un credito ammesso

tardivamente al passivo del fallimento della M.T.A. s.r.l. - ha

sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 100, primo comma, della

legge fallimentare, "in riferimento all'ipotesi prevista dall'art.

101, terzo comma", nella parte in cui prevede che il termine

d'impugnazione dei crediti ammessi tardivamente decorra dal deposito

in cancelleria del decreto di variazione dello stato passivo,

anziché dalla ricezione della raccomandata con la quale il curatore

deve dare avviso ai creditori della variazione stessa.

Nell'ordinanza di rimessione si espone che, successivamente alla

declaratoria di esecutività dello stato passivo del fallimento,

l'I.N.P.S. aveva chiesto ed ottenuto, ai sensi dell'art. 101, terzo

comma, della legge fallimentare, l'ammissione tardiva in prededuzione

di un suo credito. Contro il decreto del giudice delegato, alcuni

creditori avevano proposto impugnazione, oltre il termine di quindici

giorni dal deposito in cancelleria del decreto di variazione dello

stato passivo, contestando l'ammissione in prededuzione del credito

dell'I.N.P.S.. Quest'ultimo, costituitosi, aveva eccepito tale

tardività.

Ciò premesso, il giudice a quo deduce che l'art. 100 della legge

fallimentare, con riferimento all'ipotesi normale del credito ammesso

tempestivamente, prevedeva - prima della sentenza n. 102 del 1986

della Corte costituzionale - che il termine per impugnare

l'ammissione del credito decorresse dal deposito in cancelleria dello

stato passivo. La Corte costituzionale ha ritenuto tale previsione

lesiva dell'art. 24 della Costituzione e l'ha dichiarata illegittima,

facendo decorrere il termine per proporre detta impugnazione dalla

data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento da

inviare ai creditori, che hanno presentato domanda di ammissione allo

stato passivo, per dare comunicazione dell'avvenuto deposito in

cancelleria di detto stato.

La Corte di cassazione, nel ritenere esperibile l'impugnazione ex

art. 100 della legge fallimentare anche nell'ipotesi di ammissione

tardiva di un credito, ha ritenuto che il termine per proporla

decorra dal deposito in cancelleria della variazione dello stato

passivo. Ma così interpretato l'art. 100, in relazione all'ipotesi

d'impugnazione di un credito ammesso tardivamente ai sensi dell'art.

101, terzo comma, della legge fallimentare - secondo il giudice a quo

- contrasta col principio, ricavabile dall'art. 24 della

Costituzione, secondo il quale la decorrenza dei termini

d'impugnazione deve iniziare dal momento di effettiva conoscenza del

provvedimento da impugnare e cioè - nel caso di specie - dalla data

di ricezione della raccomandata con la quale si dia avviso ai

creditori della variazione dello stato passivo.

2. - Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata.

Ha dedotto al riguardo che il principio affermato per le

insinuazioni tempestive non può essere applicato alle insinuazioni

tardive, in quanto le esigenze di pronta definizione e speditezza

della procedura fallimentare rendono non omogenee le situazioni

determinatesi a seguito di domanda tempestiva o di domanda tardiva di

ammissione dei crediti nel fallimento.

Si è costituito davanti a questa Corte anche l'I.N.P.S.,

chiedendo che "si decida secondo giustizia". Considerato in diritto

1. - Questa Corte è chiamata a decidere se l'art. 100, primo

comma, della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) - nella

parte in cui prevede, in riferimento all'ipotesi di cui al successivo

art. 101, terzo comma, "che il termine d'impugnazione dei crediti

ammessi tardivamente al passivo fallimentare, decorra dal deposito in

cancelleria del decreto di variazione dello stato passivo, anziché

dalla ricezione delle raccomandate con le quali il curatore deve dare

avviso ai creditori della variazione stessa" - contrasti con l'art.

24 della Costituzione.

2. - Va premesso che l'art. 100, primo comma, della legge

fallimentare regola l'impugnazione dei crediti ammessi allo stato

passivo da parte di ciascun creditore interessato. Tale norma

stabiliva che "entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo

in cancelleria, ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi

con ricorso al giudice delegato": detta disposizione è stata

dichiarata parzialmente illegittima con la sentenza n. 102 del 1986

della Corte costituzionale.

Questa decisione ha sancito, innanzitutto, l'illegittimità

costituzionale, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione,

dell'art. 98, primo comma, della legge fallimentare, nella parte in

cui stabiliva che i creditori esclusi o ammessi con riserva potessero

fare opposizione "entro quindici giorni dal deposito dello stato

passivo, anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con

avviso di ricevimento, con le quali il curatore deve dare notizia

dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di

ammissione al passivo". Con la stessa sentenza è stata dichiarata,

ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche l'illegittimità

costituzionale dell'art. 100, primo comma, della legge fallimentare,

nella parte in cui disponeva che ciascun creditore può impugnare i

crediti ammessi allo stato passivo "con ricorso al giudice delegato,

entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in

cancelleria, anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con

avviso di ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia

dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato la domanda

di ammissione al passivo".

La decisione - confermando un ormai consolidato indirizzo, che

mira a garantire l'effettività del diritto di difesa tutelato

dall'art. 24 della Costituzione, facendo coincidere l'inizio del

decorso dei termini d'impugnazione con la concreta conoscibilità

dell'atto da impugnare - ha generalizzato l'obbligo di comunicazione

dell'avvenuto deposito dello stato passivo a tutti i creditori che

abbiano proposto domanda di ammissione al passivo: obbligo previsto,

in precedenza, dall'art. 97, terzo comma, della legge fallimentare,

solo nei riguardi dei creditori esclusi o ammessi con riserva.

Il giudice a quo ha ora sollevato la questione, già indicata,

sulla base di quanto stabilito in detta sentenza, chiedendo la

declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 100, primo

comma, della legge fallimentare. Ritiene il remittente che

nell'ipotesi di ammissione tardiva di crediti allo stato passivo

(art. 101, terzo comma) la norma impugnata, accordando ai creditori

(nella specie, si tratta di creditori ammessi allo stato passivo) la

facoltà di proporre opposizione entro quindici giorni "dal deposito

in cancelleria della variazione dello stato passivo", anziché dalla

"ricezione delle raccomandate con le quali il curatore deve dare

avviso ai creditori della variazione stessa", incorra nella

violazione dell'art. 24 della Costituzione, perché non sarebbe

assicurata la "effettività" del diritto di difesa.

2. - La questione è fondata.

Va osservato che, in conformità di univoco orientamento

giurisprudenziale, l'impugnazione prevista dall'art. 100 della legge

fallimentare è proponibile non soltanto avverso i crediti

tempestivamente insinuati ed ammessi, ma anche nei confronti dei

decreti di ammissione tardiva, pronunciata dal giudice delegato ai

sensi dell'art. 101, terzo comma, della stessa legge: in tal caso,

secondo la Corte di cassazione, il termine di quindici giorni per

proporre l'impugnazione decorre dal deposito in cancelleria della

variazione dello stato passivo, in analogia con quanto previsto per

le opposizioni allo stato passivo dall'art. 100, comma primo, della

legge fallimentare anteriormente alla declaratoria d'illegittimità

costituzionale contenuta nella sopra citata sentenza n. 102 del 1986.

Infatti, poiché detta declaratoria d'illegittimità costituzionale

riguarda unicamente l'opposizione allo stato passivo, le impugnazioni

avverso i decreti di ammissione tardiva allo stato passivo, emessi ex

art. 101, terzo comma, della legge fallimentare, continuano ad essere

regolate dalla normativa previgente.

È di tutta evidenza, peraltro, che le ragioni di tutela del

diritto di difesa e di attuazione della garanzia di esso, sancito

dall'art. 24 della Costituzione, poste a fondamento dell'anzi detta

declaratoria d'illegittimità costituzionale, sussistono anche in

relazione all'impugnazione dei crediti ammessi al passivo sulla base

di richieste tardive.

Una volta dichiarato esecutivo lo stato passivo non si può

ritenere congruo mezzo di conoscibilità delle variazioni di esso,

determinate da ammissioni tardive, il deposito in cancelleria dei

relativi provvedimenti. I creditori ammessi, per poter acquisire

conoscenza di detti provvedimenti, verrebbero ad essere gravati di un

onere, analogo a quello ritenuto da questa Corte, con la sentenza n.

102 del 1986, eccessivo e tale da pregiudicare l'effettività del

diritto di difesa, in relazione alla possibilità concreta di

proporre l'impugnazione.

La regola di uguaglianza di trattamento impone che il regime della

decorrenza del termine non possa essere ispirato da differenti

criteri in casi nei quali è omogenea la situazione cui detta

decorrenza inerisce. Situazione questa particolarmente evidente nella

fattispecie oggetto dell'attuale ordinanza di remissione, dato che si

tratta di ammissione tardiva - opposta da creditori già ammessi allo

stato passivo - rispetto alla quale la preventiva identificabilità

dei legittimati all'impugnazione richiede la diretta comunicazione ad

essi del deposito del provvedimento di variazione, ai fini della

decorrenza del termine di impugnazione. Nella ratio della garanzia

della effettività della tutela, che è a base della giurisprudenza

in materia di questa Corte, non appare, a tal fine, adeguato il

deposito in cancelleria, che è idoneo a determinare soltanto una

generale (e generica) conoscibilità.

L'art. 100, primo comma, della legge fallimentare, va pertanto

dichiarato illegittimo anche nella parte in cui non prevede che i

creditori già ammessi possano proporre opposizione avverso i decreti

di ammissione tardiva al passivo emanati ex art. 101, terzo comma,

con ricorso al giudice delegato, entro quindici giorni dalla data di

ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale

il curatore deve dare a ciascuno di essi notizia dell'avvenuto

deposito del decreto di variazione dello stato passivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 100, primo

comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede

che i creditori ammessi allo stato passivo possano proporre

opposizione avverso i decreti di ammissione tardiva al passivo,

emanati ex art. 101, terzo comma, entro quindici giorni dalla data di

ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale

il curatore deve dare notizia a ciascuno di essi dell'avvenuto

deposito del decreto di variazione dello stato passivo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:538 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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