Disposizioni sul processo tributario

Art. 2 — Oggetto della giurisdizione tributaria

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Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie ((comunque denominati)), compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonche' le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, nonche' le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. ((Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonche' le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni)). Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacita' delle persone, diversa dalla capacita' di stare in giudizio.

Testo in vigore dal 3 dicembre 2005 al 20 marzo 2008

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Corte di cassazione

10 pronunce che riguardano l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 14572/2026

    17 maggio 2026

    Rientra nella giurisdizione tributaria la controversia sulle somme liquidate dalle Corti di giustizia tributaria a titolo di spese processuali, poiché, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie relative ai tributi, di ogni genere e specie, con "ogni accessorio".

    Art. 2 · Art. 15 Disposizioni sul processo tributario

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12212/2026

    1 maggio 2026

    In tema di classamento catastale, il contribuente può ottenere la rettifica della rendita catastale e della dichiarazione DOCFA quando la situazione di fatto o di diritto ab origine denunziata non sia veritiera, poiché il termine di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, previsto dall'art. 1 del d.m. n. 701 del 1994 per la determinazione della rendita definitiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, ha natura meramente ordinatoria e non perentoria; ne consegue che, in ragione della natura accertativa del procedimento di classamento, dell'efficacia permanente della rendita catastale quale indice di capacità contributiva e del principio di emendabilità delle dichiarazioni tributarie erronee, l'Amministrazione finanziaria non può opporre alcuna preclusione derivante dalla definitività dell'accatastamento e l'atto di diniego della variazione catastale emesso a seguito di richiesta del contribuente, rientrando tra gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 è impugnabile dinanzi al giudice tributario.

    Art. 2 · Art. 19 Disposizioni sul processo tributario

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10806/2026

    23 aprile 2026

    A differenza del provvedimento di diniego dell'annullamento in sede di autotutela, che può essere impugnato soltanto per dedurre la ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, l'atto emesso in sede di autotutela decisoria, dopo il decorso del termine per impugnare l'atto originario ritirato, può essere impugnato dal contribuente per contestare la fondatezza della pretesa tributaria, non potendo questi essere privato del diritto di difendersi in giudizio contro un atto positivo che assume illegittimo, pena la violazione dell'art. 24 Cost.

    Art. 2 · Art. 19 Disposizioni sul processo tributario · Art. 24 cost.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 5536/2026

    11 marzo 2026

    La tariffa cd. puntuale (o corrispettivo) sui rifiuti ex art. 1, comma 668, della l. n. 147 del 2013 - prevista, quale alternativa alla TARI, per i comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico - ha natura privatistica, essendo conseguentemente devolute le relative controversie alla giurisdizione ordinaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto soggetto alla giurisdizione tributaria il ricorso con il quale il titolare di un'utenza non domestica aveva contestato non già la quota fissa, bensì la tariffa puntuale richiesta per lo smaltimento dei rifiuti).

    Art. 2 · Art. 111 cost.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 39/2010

    Ha colpito questo articolo
    11 febbraio 2010

    È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 102, comma secondo, Cost., l'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - come modificato dall'art. 3- bis , comma 1, lettera b ), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 - nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994. La disposizione denunciata si risolve nell'istituzione di un giudice speciale vietata dall'indicato parametro, in quanto, esclusa la natura tributaria del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue dovuto dal 3 ottobre 2000, attribuisce alla giurisdizione tributaria la cognizione di controversie relative a prestazioni patrimoniali non tributarie. Infatti, identificandosi il citato canone - nel caso di specie dovuto per un periodo compreso tra il 3 ottobre 2000 ed il 3 dicembre 2005 - con la quota della tariffa del servizio idrico integrato riferita ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione, disciplinata dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994, non sussiste in ordine alle controversie de quibus il fondamento costituzionale della giurisdizione tributaria, cioè la natura tributaria del rapporto devoluto a tale giurisdizione, poiché, come già affermato nella sentenza n. 335 del 2008, la suddetta tariffa si configura, in tutte le sue componenti, ivi comprese quelle relative alla fognatura e alla depurazione, «come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza». Nel senso che la Commissione tributaria deve essere considerata organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 64/2008, n. 50/1989, ordinanze n. 144/1998, n. 152/1997 e n. 351/1995. Sui limiti entro cui la Costituzione consente al legislatore ordinario di modificare, senza snaturarlo, l'oggetto della giurisdizione dei giudici speciali tributari, v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 196/1982, n. 215/1976, n. 41/1957 e ordinanza n. 144/1998. Per l'affermazione che la giurisdizione del giudice tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto, v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 238/2009, n. 141/2009, n. 130/2008, n. 64/2008, ordinanze n. 300/2009, n. 218/2009, n. 395/2007, n. 427/2006, n. 94/2006, n. 35/2006 e n. 34/2006. Con specifico riguardo alla violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali in conseguenza dell'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria, v. le citate sentenze n. 130/2008 e n. 64/2008. Sulla qualificazione della tariffa del servizio idrico integrato, considerata in tutte le sue componenti, ivi comprese quelle riferite alla fognatura e alla depurazione (con cui si identifica il canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue), come «corrispettivo di una prestazione commerciale complessa» non avente natura tributaria, v. la citata sentenza n. 335/2008.

    Art. 2 Disposizioni sul processo tributario · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 · Art. 13 Disposizioni in materia di risorse idriche · Art. 14 Disposizioni in materia di risorse idriche

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 130/2008

    Ha colpito questo articolo
    14 maggio 2008

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 31 dicembre 1992, n. 546, va disattesa la richiesta di restituzione degli atti ai rimettenti per sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento (in quanto l'art. 36- bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto in sede di conversione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha modificato in più parti l'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, tra l'altro attribuendo alla direzione provinciale del lavoro - anziché alla Agenzia delle entrate - la competenza ad irrogare la sanzione ivi prevista per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie), che avrebbe determinato la devoluzione delle controversie relative alle sanzioni per l'impiego di lavoratori irregolari alla giurisdizione del giudice ordinario. La modifica normativa è entrata in vigore in data successiva alle ordinanze di rimessione ed é quindi priva di rilievo poiché ai sensi dell'art. 5 del codice di procedura civile, la giurisdizione si determina «con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge». Nè vi è esigenza di restituzione degli atti in relazione alla questione proposta successivamente alla modifica dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 12 del 2002, non essendovi alcun mutamento del quadro normativo. - In senso analogo, v. la citata ordinanza n. 297/2007.

    Art. 2 Disposizioni sul processo tributario

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 64/2008

    Ha colpito questo articolo
    14 marzo 2008

    È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 102, secondo comma, Cost., l'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3- bis , comma 1, lettera b) , del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 - nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni». Invero, la Corte di Cassazione con diverse pronunce - che, per il numero elevato, la sostanziale identità di contenuto e la funzione nomofilattica dell'organo decidente, costituiscono diritto vivente - ha costantemente dichiarato che le controversie attinenti al COSAP non hanno natura tributaria, fornendo una ricostruzione plausibile dell'istituto, non in contrasto con i criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per individuare le entrate tributarie e costituiti dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante. Il difetto della natura tributaria della controversia fa necessariamente venir meno il fondamento costituzionale della giurisdizione del giudice tributario, con la conseguenza che l'attribuzione a tale giudice della cognizione della suddetta controversia si risolve inevitabilmente nella creazione, costituzionalmente vietata, di un "nuovo" giudice speciale vietato dal secondo comma dell'art. 102 Cost. Rimane assorbita la questione sollevata con riferimento all'art. 25, primo comma, Cost. - In merito all'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione che afferma la natura non tributaria delle controversie attinenti alle COSAP, vedi, ex multis , Cassazione, Sezioni Unite Civili, nn. 25551, 13902, 1611 del 2007; n. 14864 del 2006; n. 1239 del 2005; n. 5462 del 2004; n. 12167 del 2003.

    Art. 2 Disposizioni sul processo tributario · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (14)

Se ne mostrano 13 su 14, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 3 dicembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2002 al 3 dicembre 2005. 4 parole tolte, 72 parole aggiunte.

tolto: (Oggetto della giurisdizione tributaria).Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie aggiunto: comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario … la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastaleaggiunto: . Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonche' le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art2 · fonte del testo

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