Corte costituzionale

Ordinanza n. 322/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/07/2002 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), e art. 30, comma

1, lettera a) della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per

ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e

potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la

rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché

per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei

rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica

per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei

centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con

ordinanza emessa il 19 febbraio 2001 dalla Commissione tributaria

provinciale di Piacenza sul ricorso proposto da Ferrari Bruno contro

Consorzio Bacini Piacentini di Levante, iscritta al n. 660 del

registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 36, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Ferrari Bruno e del Consorzio

Bacini Piacentini di Levante, nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 2002 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Uditi gli avvocati Gian Paolo Nascetti e Alessandro Pace per il

Consorzio Bacini Piacentini di Levante e l'avvocato dello Stato

Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Piacenza ha

sollevato, per violazione degli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in riferimento

all'art. 30, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 1991,

n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per

razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;

disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili

delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la

definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al

Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati

tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto

fiscale), nonché dello stesso art. 30, comma 1, lettera a), della

legge n. 413 del 1991 (anche in rapporto alle lettere c), f) e h) del

comma 1 ed al comma 3), per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 113

della Costituzione, nella parte in cui non contemplano i contributi

di bonifica tra i tributi devoluti alla giurisdizione del giudice

tributario, diversamente dai tributi locali, dalle imposte comunali

sull'incremento di valore degli immobili e delle controversie

catastali e concernenti l'imposta catastale;

che il giudice rimettente è investito dell'esame di un

ricorso presentato avverso tre ruoli esattoriali e relativi avvisi di

pagamento relativi a contributi di bonifica;

che, come riferisce il giudice a quo il Consorzio convenuto

ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario ed ha

depositato successivamente in cancelleria copia del ricorso per

regolamento preventivo di giurisdizione presentato alle sezioni unite

della Corte di cassazione;

che la Commissione rimettente, dovendo provvedere, ai sensi

dell'art. 367, primo comma, del codice di procedura civile, alla

decisione sulla sospensione del giudizio in corso, ritiene di dover a

tal fine verificare se la contestazione sulla giurisdizione sia o

meno manifestamente infondata;

che, secondo il giudice a quo rispetto a tale verifica

sarebbe pregiudiziale la questione di legittimità costituzionale

sollevata sulla stessa norma su cui sono chiamate a decidere le

sezioni unite della Corte di cassazione, dal momento che l'eventuale

accoglimento della questione di legittimità da parte della Corte

renderebbe la contestazione della giurisdizione manifestamente

infondata, con la conseguente rilevanza della questione nel giudizio

a quo;

che, sempre ad avviso del rimettente, la questione, oltre che

rilevante, sarebbe non manifestamente infondata, dal momento che

l'art. 30, comma 1, lettera a), della legge n. 413 del 1991, nel

conferire delega al Governo per la riforma del contenzioso

tributario, ha previsto la competenza del giudice tributario per

tutte le imposte e i tributi locali, laddove il legislatore delegato

avrebbe operato come se un criterio direttivo ("i tributi locali")

fosse un precetto tassativo, escludendo dalla cognizione della

giurisdizione tributaria i contributi dovuti ai consorzi di bonifica,

persone giuridiche pubbliche operanti in ambito locale;

che, secondo il giudice a quo, tale parziale devoluzione di

giurisdizione si pone in contrasto sia con la legge delega, con

conseguente violazione degli artt. 76 e 77 Cost., sia con l'art. 3

Cost., perché in tal modo si sottopongono ad un trattamento

ingiustificatamente differenziato prestazioni ontologicamente

identiche, essendo incontroversa la natura tributaria dei contributi

in parola;

che mentre al giudice tributario sono state attribuite le

controversie relative alle imposte comunali sull'incremento di valore

degli immobili, l'esclusione dei contributi di bonifica, anch'essi

subordinati all'incremento di valore degli immobili in dipendenza

delle opere consortili, determina ulteriore violazione dell'art. 3

Cost;

che la mancata previsione della giurisdizione tributaria sui

citati contributi, secondo il giudice a quo viola anche gli artt. 3,

24, 111 e 113 Cost., poiché il cittadino, per controversie di modico

valore, dovrebbe poter ottenere tutela senza sostenere rilevanti

spese processuali e senza subire le lungaggini ed i tecnicismi

discendenti dalla necessità di adire il tribunale ordinario;

che nel giudizio di legittimità costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di

dichiarare la questione sollevata manifestamente inammissibile o, in

subordine, manifestamente infondata;

che, come osserva preliminarmente la difesa erariale, la

questione sollevata dal giudice a quo è priva del necessario

rapporto di strumentalità tra la sua risoluzione e la definizione

del giudizio principale, poiché l'art. 367 cod. proc. civ. prevede

la sospensione del processo, a meno che il giudice davanti al quale

pende la controversia non ritenga, con una delibazione sommaria, il

ricorso per regolamento di giurisdizione manifestamente infondato,

restando la risoluzione della stessa di esclusiva competenza della

Corte di cassazione;

che, sempre secondo l'Avvocatura, il criterio con cui il

giudice di merito deve vagliare la manifesta infondatezza della

questione di giurisdizione non può che essere la valutazione dei

precedenti delle sezioni unite della Corte regolatrice che, per le

controversie relative alle opposizioni alle cartelle esattoriali

proposte sul rilievo che l'immobile oggetto di imposizione da parte

dei consorzi non riceve i benefici della bonifica, ha sempre

affermato la giurisdizione del giudice ordinario;

che la Commissione tributaria provinciale di Piacenza avrebbe

perciò dovuto sospendere il giudizio, non spettandole alcun altro

potere né sulla decisione in tema di giurisdizione, né sul merito

della controversia, con la conseguente inammissibilità della

questione sollevata;

che ad avviso dell'Avvocatura la questione è anche

infondata, non sussistendo violazione dell'art. 3 Cost., né quanto

alla ragionevolezza, data la peculiare connotazione dei consorzi di

bonifica, né quanto all'eguaglianza;

che, quanto alla asserita violazione degli artt. 111 e 113

Cost., osserva l'Avvocatura che detti parametri sono sforniti di

qualsivoglia motivazione, mentre per la violazione dell'art. 24

Cost., spetta al legislatore stabilire le forme e i modi della tutela

giurisdizionale;

che nel giudizio di legittimità costituzionale si è

costituito il ricorrente nel giudizio a quo osservando

preliminarmente che la questione sollevata è rilevante nel giudizio

in corso davanti alla Commissione rimettente;

che la parte rileva che in tanto il processo di merito può

essere sospeso a seguito della proposizione del ricorso per

regolamento di giurisdizione, in quanto il giudice ritenga l'istanza

corretta nelle forme e non manifestamente infondata nel suo

contenuto;

che, ad avviso della parte, la questione di legittimità

costituzionale proposta ha carattere pregiudiziale rispetto a tale

verifica e quindi il giudice a quo, pur in pendenza del regolamento

di giurisdizione davanti alle sezioni unite della Corte di

cassazione, ha correttamente soprasseduto sino all'esito del giudizio

di costituzionalità sulla pronuncia di sospensione del giudizio;

che la parte privata ritiene che la questione, oltre che

ammissibile, sia anche fondata nel merito per eccesso di delega da

parte del legislatore delegato;

che la legge n. 413 del 1991 ha fissato, anziché dei

precetti, dei criteri direttivi e che la conferma di ciò starebbe

nel fatto, pur in assenza di specifica delega sul punto, che il

legislatore delegato ha devoluto al giudice tributario le

controversie concernenti le sanzioni amministrative e gli interessi

nella materia di cui all'art. 30, comma 1, della legge, mentre il

legislatore delegato ha disatteso il criterio direttivo relativo ai

"tributi locali", escludendo dal novero degli stessi i contributi

consortili;

che la mancata devoluzione al giudice tributario delle

controversie in tema di contributi di bonifica viola anche l'art. 3

Cost. perché sottopone a un trattamento ingiustificatamente diverso

prestazioni ontologicamente identiche quali i tributi locali ed i

contributi di bonifica;

che anche le altre censure mosse dalla Commissione tributaria

di Piacenza sono, ad avviso della difesa del ricorrente nel giudizio

a quo fondate, atteso che la possibilità di difesa del cittadino

davanti al tribunale ordinario sarebbe ridotta per effetto delle

differenze tra le due procedure, civile e tributaria;

che in prossimità dell'udienza la parte privata ha

depositato una memoria con la quale ha chiesto alla Corte, preso atto

dello ius superveniens rappresentato dall'entrata in vigore

dell'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge

finanziaria 2002), modificativo dell'art. 2 del decreto legislativo

31 dicembre 1992, n. 546, di voler restituire gli atti al giudice a

quo per una nuova valutazione della rilevanza della questione;

che anche il Consorzio convenuto nel giudizio a quo si è

costituito nel presente giudizio di legittimità costituzionale,

chiedendo alla Corte di dichiarare le questioni sollevate

inammissibili o, in subordine, infondate;

che preliminarmente la parte ritiene che la questione sia

irrilevante nel giudizio a quo appuntandosi sulla stessa norma su cui

è chiamata a decidere la Corte di cassazione a sezioni unite, e non

il giudice rimettente del quale è esclusa la legittimazione;

che la questione sarebbe inammissibile perché sollevata da

un giudice irritualmente adito, perché del tutto carente di

giurisdizione;

che, sempre ad avviso della parte, la questione sarebbe,

oltre che inammissibile, infondata, non sussistendo violazione degli

artt. 76 e 77 Cost., poiché il criterio indicato dall'art. 30 legge

n. 413 del 1991 sarebbe un criterio cogente nella individuazione dei

tributi per i quali sussiste la giurisdizione del giudice tributario,

mentre la disposizione impugnata avrebbe ripreso l'elencazione già

contenuta nell'art. 1 del d.P.R. n. 636 del 1972;

che un'altra ragione di infondatezza della questione, secondo

la parte costituita, dovrebbe individuarsi nel fatto che il

legislatore delegante non ha inteso assegnare alla giurisdizione

tributaria "tutte" le controversie comunque aventi ad oggetto tributi

di ogni genere e specie, molte essendo quelle che rientrano nelle

attribuzioni della autorità giudiziaria ordinaria in forza

dell'art. 9 cod. proc. civ.;

che, come rileva ancora la parte privata, i consorzi di

bonifica non rientrano nella categoria degli enti locali di cui agli

artt. 118 e 130 Cost. e che, per diritto vivente, i contributi di

bonifica non sono compresi tra i tributi comunali e locali, come da

orientamento assolutamente consolidato della Corte di cassazione e

come implicitamente ritenuto anche dalla Corte, con la sentenza n. 26

del 1998;

che, sempre ad avviso della difesa del Consorzio, la

questione è infondata anche riguardo all'ultimo profilo esaminato

dal giudice a quo quello relativo alla violazione degli artt. 3, 24,

111 e 113 Cost., non essendo la scelta del legislatore in grado di

comprimere il diritto delle parti di accedere alla tutela

giurisdizionale, ed essendo al contrario il maggior tecnicismo del

processo ordinario una garanzia a favore del cittadino.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Piacenza

dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo

tributario in attuazione della delega al Governo contenuta

nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), per violazione

degli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui,

disattendendo i criteri direttivi di cui all'art. 30 della legge

delega n. 413 del 1991, non attribuisce alla giurisdizione del

giudice tributario la cognizione delle controversie relative ai

contributi di bonifica di cui al regio decreto 11 dicembre 1933,

n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e

impianti elettrici);

che lo stesso giudice dubita altresì della legittimità

costituzionale del medesimo art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e

dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per

ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e

potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la

rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché

per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei

rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica

per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei

centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), per violazione

degli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost., nella parte in cui non

contemplano i contributi di bonifica tra i tributi devoluti alla

giurisdizione del giudice tributario - diversamente dai tributi

locali, dalle imposte comunali sull'incremento di valore degli

immobili e delle controversie catastali e concernenti l'imposta

catastale - per disparità di trattamento tra situazioni affini e

perché, devolvendo la cognizione di tali controversie al giudice

ordinario, le disposizioni impugnate pongono ostacoli alla tutela

giurisdizionale del cittadino;

che il testo dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 cit. è

stato, successivamente all'ordinanza di rimessione, interamente

sostituito dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato - legge finanziaria 2002);

che questa Corte, prima di esaminare l'effetto di tale ius

superveniens sulla questione di legittimità costituzionale sollevata

dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, deve esaminare

l'ammissibilità della stessa, in particolare sotto il profilo della

rilevanza nel giudizio a quo;

che costituisce affermazione costante nella giurisprudenza

della Corte quella secondo la quale sono inammissibili le questioni

di legittimità sollevate dal giudice del merito dopo la

presentazione del ricorso per regolamento di giurisdizione, e

"segnatamente quando le norme sospette di incostituzionalità

rilevino per la risoluzione della questione di giurisdizione" (v.,

fra le più recenti, l'ordinanza n. 248 del 2000, che richiama

espressamente l'ordinanza n. 239 del 1989 e le sentenze n. 173 del

1981 e n. 43 del 1980);

che la novellazione introdotta al testo dell'art. 367 cod.

proc. civ. dall'art. 61 della legge 26 novembre 1990, n. 353

(Provvedimenti urgenti per il processo civile) non è suscettibile di

modificare il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa

Corte, dal momento che la delibazione sulla non manifesta

inammissibilità o infondatezza dell'istanza per regolamento di

giurisdizione - prevista al fine di disincentivare il ricorso a detto

strumento a scopo meramente dilatorio - non incide sulla competenza

in ordine alla decisione sul regolamento stesso, che resta in via

esclusiva attribuita alla Corte di cassazione a sezioni unite;

che la Commissione tributaria provinciale di Piacenza non era

perciò legittimata a sollevare la questione di legittimità

costituzionale sulle norme impugnate;

che la questione è perciò manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo

31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in

attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge

30 dicembre 1991, n. 413), e dell'art. 30, comma 1, della legge

30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi

imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività

di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei

beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e

per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega

al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per

reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del

conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77,

111 e 113 della Costituzione, dalla Commissione tributaria

provinciale di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:322 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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