Art. 8 — Incompatibilità

((01.)) ((Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)). 1. Non possono essere componenti delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), finche' permangono in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' professionali:

  • a)i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
  • b)i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonche' coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
  • c)i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
  • d)gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
  • e)i soci, gli amministratori e i dipendenti delle societa' concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;
  • f)LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111;
  • g)i prefetti;
  • h)coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;
  • i)coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o attraverso forme associative, esercitano l'attivita' di consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attivita' di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di societa' di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;
  • l)gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;
  • m)LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111.
  • m-bis)coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, ed esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera i). 1-bis Non possono essere componenti di ((corte di giustizia tributaria di primo grado)) i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera i) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la ((corte di giustizia tributaria di primo grado)). Non possono, altresi', essere componenti delle ((corti di giustizia tributaria di secondo grado)) i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione dove ha sede la ((corte di giustizia tributaria di secondo grado)) ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilita' previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. 2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonche' i parenti ed affini entro il quarto grado. 3. Nessuno puo' essere componente di piu' ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)). 4. I componenti delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilita'; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) di appartenenza.

Testo vigente dal 16 settembre 2022 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1993

1993oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 16 settembre 2022 — 1 gennaio 2027in vigoreper 4 anni
  3. 1 gennaio 2016 — 16 settembre 2022per 7 anni
  4. 17 settembre 2011 — 1 gennaio 2016per 4 anni
  5. 17 luglio 2011 — 17 settembre 2011per 2 mesi
  6. 28 febbraio 2002 — 17 luglio 2011per 9 anni
  7. 10 dicembre 2000 — 28 febbraio 2002per un anno
  8. 1 gennaio 1998 — 10 dicembre 2000per 3 anni
  9. 30 ottobre 1993 — 1 gennaio 1998per 4 anni
  10. 27 marzo 1993 — 30 ottobre 1993per 7 mesi
  11. 13 gennaio 1993 — 27 marzo 1993testo originarioper 2 mesi

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2016 al 16 settembre 2022. 20 parole tolte, 104 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: 01. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell'articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 1. Non possono essere componenti delle tolto: commissioni tributarie aggiunto: corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finche' permangono in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' professionali:

… modificazioni, ed esercitano, anche in forma non individuale, le attivita' individuate nella lettera i). aggiunto: 1-bis Non possono essere componenti di tolto: commissione tributaria provinciale aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo grado i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli … nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la tolto: commissione tributaria provinciale aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo grado. Non possono, altresi', essere componenti delle tolto: commissioni tributarie regionali aggiunto: corti di giustizia tributaria di secondo grado i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli … attivita' individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione dove ha sede la tolto: commissione tributaria regionale aggiunto: corte di giustizia tributaria di secondo grado ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilita' previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. aggiunto: 2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonche' i parenti ed affini entro il quarto grado. aggiunto: 3. Nessuno puo' essere componente di piu' tolto: commissioni tributarie aggiunto: corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. 4. I componenti delle tolto: commissioni tributarie aggiunto: corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, … successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la tolto: commissione tributaria aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado di appartenenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art8 · fonte del testo

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