Il richiedente non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda ((o sulla base della sua nazionalita' ovvero per il solo motivo che sia sottoposto alla procedura stabilita dal regolamento (UE) 2024/1351. Al richiedente a seguito della formalizzazione della domanda e' rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2)). Il richiedente e' trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei posti disponibili ((ovvero nelle strutture presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348,)), sulla base di una valutazione caso per caso, quando:

  • a)si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o nelle condizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 7
  • a-bis)((ha presentato una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento;))
  • b)si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
  • c)costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosita' si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite ovvero per i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 7
  • d)e' necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'((articolo 5-sexies.)). La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga e' effettuata caso per caso. La mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i presupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 e' adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione. La disposizione del primo periodo si applica anche nel caso in cui ((la struttura sia situata in uno dei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348.)) Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente puo' essere altresi' trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identita' o della cittadinanza, anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e la verifica delle banche dati. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identita' o la cittadinanza, il richiedente puo' essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalita' previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di novanta giorni, prorogabili per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. Lo straniero trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riceve, a cura del gestore, le informazioni sulla possibilita' di richiedere protezione internazionale. Al richiedente trattenuto nei medesimi centri sono fornite le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con la consegna dell'opuscolo informativo previsto dal medesimo articolo 10. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ((e all'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,)) si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento e' adottato per iscritto, e' corredato di motivazione ((, precisa i motivi per i quali non siano applicabili efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-quater)) e reca l'indicazione che il richiedente ha facolta' di presentare memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento e' trasmesso, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione, alla corte d'appello di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Il provvedimento e' comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ((ad esclusione di quanto previsto sulle)) misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14. La partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli e' trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformita' alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto vi viene detto. E' sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n.121, e' presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' a lui spettanti. Egli da' atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma nonche', se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarita' con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte e' redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato. Quando il trattenimento e' gia' in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti ((al giudice)) competente per la convalida del trattenimento per un periodo ((di sessanta giorni prorogabile nei limiti della durata della procedura applicata al richiedente, al fine di)) consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda. 2 13 Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 e' ammesso ricorso per cassazione ((entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione, ai sensi dell'articolo 14.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione della misura.)). 13 Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonche' per tutto il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto. 2 Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte ((del giudice)), finche' permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non puo' superare complessivamente dodici mesi. 13 Il trattenimento e' mantenuto soltanto finche' sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 7. In ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza e' immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La richiesta di rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale. Nel caso in cui il richiedente e' destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguirsi con le modalita' di cui all'articolo 13, commi 5 e 5.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il termine per la partenza volontaria fissato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5, e' sospeso per il tempo occorrente all'esame della domanda. In tal caso il richiedente ha accesso alle misure di accoglienza previste dal presente decreto in presenza dei requisiti di cui all'articolo 14. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi relativi all'eta' dichiarata da un minore si applicano le disposizioni dell'articolo 19-bis, comma 2.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46

2

Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che le presenti modifiche si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del suindicato D.L. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo D.L.

7

Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che le modifiche di cui al comma 2, lettere a), a-bis) e c) del presente articolo si applicano nel limite dei posti disponibili dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture diverse e idonee, di cui all'articolo 13, comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

13

Il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni del capo IV si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Testo vigente dal 12 giugno 2026

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32129/2025

    10 dicembre 2025

    In sede di convalida del trattenimento del richiedente la protezione internazionale, le condizioni di salute dello straniero possono essere tali da ritenere manifestamente illegittimo il provvedimento di espulsione, posto a base della misura restrittiva, all'esito di un accertamento che deve essere effettuato anche d'ufficio, non potendosi il giudice esimersi dal valutare - qualora ne sia stato richiesto, in virtù di specifiche e comprovate deduzioni - i documenti attestanti lo stato di salute del trattenuto a lui non inviati e che, invece, in conformità alle disposizioni impartite dalla cd. "direttiva ministeriale Lamorgese", avrebbero dovuto essere inseriti nel fascicolo da sottoporre all'autorità giudiziaria.

    Art. 6 · Art. 10 cost. · Art. 14 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 19 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Rassegna di dicembre 2025, p. 24 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27143/2025

    10 ottobre 2025

    Nella valutazione dei fondati motivi per ritenere che la domanda sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione - necessari per disporre il trattenimento ex art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 - il giudice della convalida deve vagliare l'eventuale pretestuosità della domanda, con un accertamento sommario, funzionale al provvedimento di cui si chiede la convalida, di quanto dedotto, allegato o dimostrato dalle parti al fine di evidenziare la sussistenza o meno di questo presupposto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del tribunale che aveva convalidato il trattenimento disposto nei confronti di un cittadino di El Salvator, senza prendere in considerazione quanto dedotto a fondamento della domanda di protezione in merito al rischio di subire trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio nel paese d'origine, da parte delle maras, bande criminali locali).

    Art. 6 · Art. 13 cost. · Art. 14 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 19 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Rassegna di ottobre 2025, p. 16 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20016/2025

    17 luglio 2025

    Qualora un soggetto destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento, trattenuto in attesa di rimpatrio, presenti domanda di protezione internazionale e l'Amministrazione ne ritenga la strumentalità, disponendo un nuovo trattenimento ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, i termini massimi di questo trattenimento sono quelli previsti dallo stesso art. 6, per segmenti processuali e complessivi, mentre l'art.28-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 stabilisce i termini per le procedure accelerate, il cui superamento non comporta la decadenza del trattenimento, bensì il riespandersi dell'effetto sospensivo automatico dell'impugnazione della decisione della Commissione territoriale, restando comunque possibile denunciare detto superamento o l'inerzia colpevole, così da attivare una valutazione in concreto della effettiva necessità di oltrepassare il limite legale, non perentorio, in funzione dell'adeguatezza dell'esame da svolgere.

    Art. 6 · Art. 10 cost. · Art. 13 cost. · Art. 28-bis Attuazione della direttiva 2005/85/CE

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 58 ↗

Tutte le 61 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 39/2025

    Ha colpito questo articolo
    10 aprile 2025

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 18-bis, comma 1, lett. b), n. 2), del d.l. n. 145 del 2024, come conv., richiamato dall’art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, come introdotto dall’art. 18, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 145 del 2024, come conv., nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia all’art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005, anziché ai commi 3 e 4 di quest’ultimo articolo. Se la scelta legislativa di rimodulare forme e tempi del giudizio di legittimità sul trattenimento dello straniero risponde ad opzioni assiologiche di significativa complessità, la normativa censurata dalla Cassazione, sez. prima penale, che disciplina la convalida o proroga, da parte dell’autorità giurisdizionale, del trattenimento disposto dal questore dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR), sconfina nella manifesta irragionevolezza, in quanto introduce un modello processuale strutturalmente inidoneo ad assicurare il confronto dialettico tra le parti. Alla stregua della disciplina censurata, infatti, la Cassazione decide esclusivamente sulla base del ricorso e delle conclusioni del procuratore generale, senza che all’instaurazione del processo segua un momento di confronto, scritto o orale, tra le parti. Infatti, per un verso, è espressamente esclusa la partecipazione all’udienza camerale del difensore e del pubblico ministero, che non possono chiedere di essere sentiti; per altro verso, non è contemplato il deposito di memorie, né è riconosciuto al presidente di sezione il potere di assegnare, all’atto della fissazione dell’udienza camerale, un termine per il deposito di deduzioni scritte. L’inidoneità del modello processuale in scrutinio ad assicurare alle parti un nucleo minimo di contraddittorio e di difesa trova fondamento nella eterogeneità, oggettiva e funzionale, tra il giudizio in materia di mandato d’arresto europeo (MAE) consensuale, per il quale la procedura è stata concepita, e il giudizio concernente la convalida del trattenimento dello straniero, al quale la stessa procedura è stata estesa. La particolare concentrazione del rito in materia di MAE nell’ipotesi speciale in cui risulti il consenso della persona richiesta in consegna, si giustifica non solo in ragione della garanzia dell’habeas corpus, ma anche per la limitatezza del thema decidendum. Per converso, non solo al giudizio di legittimità sulla convalida del trattenimento è connaturale la contestazione del potere amministrativo che ne forma oggetto e, quindi, la contrapposizione tra le parti – oltre che il coinvolgimento di diritti inviolabili di rango costituzionale –, ma il sindacato della Corte di cassazione può estendersi alla verifica di profili che eccedono la regolarità della adozione della misura restrittiva in sé considerata. Accertato il contrasto delle previsioni censurate con i parametri indicati, occorre individuare il paradigma normativo idoneo ad operare la reductio ad legitimitatem. Nel caso di specie, tra le discipline già esistenti che possono consentire di porre rimedio alle violazioni riscontrate, quella del giudizio di legittimità in materia di MAE ordinario costituisce la soluzione normativa più vicina alla logica perseguita dal legislatore nella fattispecie in scrutinio. Detto procedimento, infatti, condivide con quello consensuale, assunto a paradigma dalla disposizione censurata, la funzione e l’oggetto, pur distinguendosene per la maggiore ampiezza della cognizione riconosciuta al giudice di legittimità, oltre che per un più articolato iter includente l’udienza camerale. Inoltre, l’affinità strutturale con il procedimento ex art. 22, comma 5-bis, della legge n. 69 del 2005 emerge dal raffronto delle modalità di introduzione dei giudizi. Ancora, analogamente a quanto previsto per la procedura consensuale, nel giudizio in materia di MAE ordinario il ricorso per cassazione va presentato entro un termine molto breve: cinque giorni decorrenti dalla conoscenza legale della sentenza. Inoltre, un profilo di analogia tra gli schemi processuali a raffronto si coglie anche nella brevità del termine di definizione del giudizio che, nel procedimento relativo al MAE ordinario, è di dieci giorni dalla ricezione degli atti. Da ultimo, il MAE consensuale costituisce un’ipotesi speciale rispetto a quella ordinaria. Resta comunque ferma, per il legislatore, la possibilità di intervenire in qualsiasi momento per individuare una eventualmente diversa configurazione dello speciale giudizio in questione, purché tale scelta sia rispettosa dei principi costituzionali e, in particolare, del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa. Trattandosi di un giudizio di legittimità, dette garanzie potrebbero trovare attuazione anche optando per una variante cartolare del rito. Una revisione delle scansioni temporali del processo in esame potrebbe, peraltro, divenire ineludibile nel caso in cui un significativo incremento dei ricorsi – evenienza non inverosimile, considerata l’espansione del perimetro applicativo del trattenimento operata dalle recenti riforme – dovesse rendere non più conciliabile l’estrema concentrazione del rito con la stessa effettività del diritto al processo in cassazione. È, dunque, auspicabile che il legislatore verifichi la perdurante compatibilità dello speciale schema procedurale di cui all’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, come rimodulato dalla presente pronuncia, con le dimensioni che il contenzioso assumerà nel volgere del tempo. (Precedenti: S. 341/2006 - mass. 30715; S. 105/2001 - mass. 26150).

    Art. 14 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 18-bis Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale · Art. 6 Attuazione della direttiva 2013/33/UE · Art. 18 Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 78/2026

    Questione infondata
    14 maggio 2026

    Gli artt. 3 e 24 Cost. esigono che il diritto al silenzio, quale declinazione del diritto di difesa in materia penale, sia riconosciuto ogni volta che la sanzione appartenga a tale materia, per sostanza punitiva, mentre non lo esigono laddove il dichiarante non rischi alcuna sanzione, o comunque non una sanzione – nemmeno solo sostanzialmente – penale. (Precedente: S. 84/2021 - mass. 43812).La convalida di un trattenimento per pretestuosità – istituto che può scoraggiare possibili abusi del procedimento di asilo, onde evitare che venga strumentalmente utilizzato al solo scopo di evitare o ritardare l’esecuzione di legittimi provvedimenti di espulsione – integra una misura cautelare, priva di qualunque connotazione sanzionatoria, avendo essa una funzione esclusivamente preventiva, ovvero quella di evitare che la domanda di asilo sia strumentalizzata contro un provvedimento legittimo della pubblica autorità. (Precedenti: S. 40/2026 - mass. 47429; S. 148/2022 - mass. 44842).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Torino, settima sez. civile, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. degli artt. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, e 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui, in combinato disposto, non garantiscono allo straniero richiedente protezione internazionale, sottoposto a trattenimento presso un CPR, il c.d. diritto al silenzio, nell’ambito dell’udienza di convalida della misura. Le posizioni soggettive dell’accusato di reato e dello straniero trattenuto in attesa di rimpatrio non possono essere comparate: mentre il primo ha una posizione oppositiva e un’esigenza difensiva peculiare e specifica, giacché l’autorità procedente gli ascrive la commissione di un atto antigiuridico legalmente tipico, il secondo non è accusato di un illecito, non è chiamato a difendersi da un’accusa, né rischia l’irrogazione di una sanzione; piuttosto, qualora si determini alla richiesta di protezione internazionale, verte in una posizione pretensiva, diretta al conseguimento dello status, ed è interessato a ottenere la giusta considerazione della sua vicenda umana, con l’onere di esporre tutte le ragioni utili a definirla. Inoltre, la garanzia difensiva quale il diritto al silenzio non può ritenersi ugualmente necessaria per contesti differenti in ordine alle esigenze della difesa: mentre l’imputato è chiamato a partecipare ad atti di interpello della pubblica autorità, lo straniero sostiene un colloquio personale presso la commissione territoriale nel suo stesso interesse, nell’udienza di convalida del trattenimento non è previsto che sia sottoposto a interrogatorio, o che gli siano rivolti inviti a dichiarare, in quanto viene solo sentito ove comparso. Infine, la disciplina dell’udienza di convalida del trattenimento prevede che interessato e difensore siano tempestivamente informati dell’udienza medesima, così da poter preparare l’interlocuzione con il giudice, onde evitare il rilascio di dichiarazioni incaute, per cui viene rispettata la tutela del diritto al silenzio che, anche per orientamento della giurisprudenza convenzionale, non va riguardata in modo atomistico, bensì all’interno di una valutazione globale di equità del processo, il cui cardine resta l’effettività della difesa tecnica). (Precedente: S. 11/2023 - mass. 45548, 45549, 45550).

    Art. 6 Attuazione della direttiva 2013/33/UE · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 40/2026

    Questione inammissibile
    27 marzo 2026

    Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Cassazione, sez. prima penale, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 5 CEDU, all’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, e all’art. 9 del PIDCP, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 CDFUE, dell’art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, introdotto dall’art. 1, comma 2-bis, lett. a), del d.l. n. 37 del 2025, come conv., nella parte in cui, nel caso di mancata convalida del provvedimento di trattenimento di uno straniero in un centro per il rimpatrio (CPR) che ha presentato domanda di protezione internazionale, prevede che il richiedente permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida del provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal questore. L’interazione fra i provvedimenti di trattenimento adottati nell’ambito di due diverse discipline concernenti il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea – quella relativa alla procedura di espulsione (o di “rimpatrio”), disciplinata dall’art. 14 t.u. immigrazione e quella relativa alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, regolata dall’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 – può determinare una specifica ipotesi, quella in cui il richiedente protezione internazionale già sia sottoposto a trattenimento nel quadro di una procedura di espulsione a suo carico. In tal caso, la disciplina vigente intende mantenere l’efficacia del primo trattenimento sino all’intervento del questore successivo alla domanda di protezione internazionale, e imporre al questore, durante la procedura di esame della domanda, l’adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento, “secondario” rispetto al primo provvedimento, e avente una durata massima di sessanta giorni. È proprio in questa fase del procedimento che si profila la possibile applicazione del comma censurato, quando, ricevuta la domanda di protezione internazionale, il questore abbia in prima battuta adottato un provvedimento di trattenimento “secondario”, ma questo provvedimento non sia stato convalidato dalla corte d’appello competente. Nel caso di specie, il rimettente è chiamato unicamente a valutare i presupposti di legittimità del provvedimento della Corte d’appello di Bari, con cui quest’ultima ha convalidato il trattenimento adottato dal Questore della stessa città, senza essere invece chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della protrazione della detenzione dello straniero nel CPR per il lasso di tempo antecedente; conseguentemente, neppure alla Corte di cassazione è devoluta la valutazione della legittimità di tale misura privativa della libertà. In ogni caso, l’inammissibilità delle questioni non esime la Corte costituzionale dal riconoscere la necessità che il legislatore intervenga a rivedere la disciplina in materia. L’obiettivo, del tutto legittimo, di evitare che la mera presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte di uno straniero comporti automaticamente il venir meno del suo trattenimento in vista dell’esecuzione dell’espulsione, deve essere perseguito attraverso modalità pienamente conformi non solo al diritto dell’Unione, ma anche alle esigenze di tutela della libertà personale desumibili, nel nostro ordinamento, dall’art. 13 Cost., che condiziona a stringenti regole procedurali le sue possibili limitazioni nei confronti di cittadini e stranieri, a garanzia contro possibili arbitri dell’autorità di pubblica sicurezza, dell’autorità giudiziaria e dello stesso legislatore. (Precedente: S. 275/2017 - mass. 40106).

    Art. 6 Attuazione della direttiva 2013/33/UE · Art. 1 Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 12 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 2025 al 12 giugno 2026. 75 parole tolte, 173 parole aggiunte in 3 capoversi.

Il richiedente non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domandatolto: . aggiunto: o sulla base della sua nazionalita' ovvero per il solo motivo che sia sottoposto alla procedura stabilita dal regolamento (UE) 2024/1351. Al richiedente a seguito della formalizzazione della domanda e' rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2. Il richiedente e' trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei posti disponibilitolto: , aggiunto: ovvero nelle strutture presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348,, sulla base di una valutazione caso per caso, quando:

a-bis) tolto: si trova nelle condizioni di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 aggiunto: ha presentato una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento;

d) e' necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo tolto: 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 aggiunto: 5-sexies.. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga e' effettuata caso per caso. … o dell'espulsione. La disposizione del primo periodo si applica anche nel caso in cui tolto: il centro sia situato in una zona di frontiera o di transito aggiunto: la struttura sia situata in uno dei luoghi individuati ai sensi dell'articolo tolto: 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. aggiunto: 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente puo' … di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, aggiunto: e all'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio … trattenimento o la proroga del trattenimento e' adottato per iscritto, e' corredato di motivazioneaggiunto: , precisa i motivi per i quali non siano applicabili efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-quater e reca l'indicazione che il richiedente ha facolta' di presentare memorie o deduzioni … applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, tolto: comprese le aggiunto: ad esclusione di quanto previsto sulle misure alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14. La partecipazione … legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti tolto: alla corte d'appello aggiunto: al giudice competente per la convalida del trattenimento per un periodo tolto: massimo di ulteriori sessanta giorni, per aggiunto: di sessanta giorni prorogabile nei limiti della durata della procedura applicata al richiedente, al fine di consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 e' ammesso ricorso per cassazione aggiunto: entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione, ai sensi dell'articolo 14tolto: , comma 6,aggiunto: .1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. aggiunto: La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione della misura.. Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo … periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte tolto: della corte d'appello aggiunto: del giudice, finche' permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;142~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari