Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione territoriale e avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione nazionale ((...)) e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata riconosciuta esclusivamente la protezione sussidiaria o la protezione speciale e nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate ((dagli articoli 35-bis e 35-ter)). 3 8 I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 4 e 13, sono tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o nazionali al questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100)). 8 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 3 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 3 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 3 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 3 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 3 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 3 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 3 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 3 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 3 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 3 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 3 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

3

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso." Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46

8

Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che le presenti modifiche si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del suindicato D.L. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo D.L.

Testo vigente dal 12 giugno 2026

Corte di cassazione

29 massime che riguardano l’art. 35, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 29 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 12 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 2023 al 12 giugno 2026. 68 parole tolte, 15 parole aggiunte.

Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione territoriale e avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione nazionale tolto: di cui all'articolo 33aggiunto: ... e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il ricorso e' ammesso anche nel caso … cui all'articolo 32, comma 3.1. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate tolto: dall'articolo aggiunto: dagli articoli 35-bis aggiunto: e 35-ter. I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell'articolo … luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti. tolto: Il questore, eseguita l'espulsione nei casi di cui all'articolo 28-bis, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 28-ter, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera e), ne da' comunicazione alle Commissioni territoriali, che tempestivamente la trasmettono al giudice ai fini di cui all'articolo 35-bis, comma 17-bis, ultimo periodo aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25~art35 · fonte del testo

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