Art. 1 — Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario

Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 4-bis, al comma 2, terzo periodo, le parole «per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari,» sono sostituite dalle seguenti: «per protezione sussidiaria, per i motivi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;
  • b)all'articolo 5:
  • 1)al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole «per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche nonche' dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;
  • 2)il comma 6, e' sostituito dal seguente: «6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.»;
  • 3)al comma 8.2, lettera e), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» e dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: «g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.»;
  • c)all'articolo 9, comma 3, lettera b), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonche' del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.»;
  • d)all'articolo 10-bis, comma 6, le parole «di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonche' nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47,»;
  • e)all'articolo 18, comma 4, dopo le parole «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «reca la dicitura casi speciali,»;
  • f)all'articolo 18-bis:
  • 1)al comma 1 le parole «ai sensi dell'articolo 5, comma 6,» sono soppresse;
  • 2)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonche' l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalita' stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.»;
  • g)all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di ((particolare gravita', accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante)) pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finche' persistono le condizioni di salute di ((particolare)) gravita' debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.»;
  • h)dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente: «Art. 20-bis (Permesso di soggiorno per calamita'). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamita' che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamita'. 2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, ((ed e' rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamita' di cui al comma 1; il permesso)) e' valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attivita' lavorativa, ma non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»;
  • i)all'articolo 22:
  • 1)al comma 12-quater, le parole: «ai sensi dell'articolo 5, comma 6» sono soppresse;
  • 2)dopo il comma 12-quinquies, e' aggiunto il seguente: «12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la dicitura "casi speciali", consente lo svolgimento di attivita' lavorativa e puo' essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.»;
  • l)all'articolo 27-ter, comma 1-bis, lettera a), le parole «o per motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonche' del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
  • m)all'articolo 27-quater, comma 3, lettera a), le parole «o per motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonche' del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;
  • n)all'articolo 29, comma 10:
  • 1)alla lettera b), le parole «di cui all'articolo20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-bis»;
  • 2)la lettera c) e' abrogata;
  • o)all'articolo 34, comma 1, lettera b), le parole «per asilo politico, per asilo umanitario,» sono sostituite dalle seguenti: «per asilo, per protezione sussidiaria, ((per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis),))»;
  • p)all'articolo 39:
  • 1)al comma 5, le parole «per motivi umanitari, o per motivi religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonche' ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
  • 2)al comma 5-quinquies, lettera a), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonche' del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;
  • q)dopo l'articolo 42, e' inserito il seguente: «Art. 42-bis (Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile). - 1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonche' di svolgere attivita' lavorativa e puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.». Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 32, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma e' rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attivita' lavorativa ma non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»;
  • b)all'articolo 35-bis, comma 1, dopo le parole «articolo 35» sono inserite le seguenti: «anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3,». All'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1:
  • 1)alla lettera c) le parole «in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo»;
  • 2)la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
  • 3)dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22, comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;»;
  • b)il comma 4-bis, e' sostituito dal seguente: «4-bis. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia e' designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.». Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1, e al comma 3, lettera a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dopo l'articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e' inserito il seguente: «Art. 19-ter (Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario). - 1. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e d-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione. 2. E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato. 3. Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia e' designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. 4. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro alla autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore e' rilasciata altresi' dinanzi alla autorita' consolare. 5. Quando e' presentata l'istanza di cui all'articolo 5, l'ordinanza e' adottata entro 5 giorni. 6. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile. Il termine per proporre ricorso per cassazione e' di giorni trenta e decorre dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilita' del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. 7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.». Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 11, comma 1, la lettera c-ter) e' abrogata;
  • b)all'articolo 13, comma 1, le parole da «, salvo che ricorrano» fino alla fine del comma sono soppresse;
  • c)all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole «, per motivi umanitari» sono soppresse;
  • d)all'articolo 28, comma 1, la lettera d) e' abrogata. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 6, il comma 2 e' abrogato;
  • b)all'articolo 14, comma 4, le parole da «, ovvero se ritiene che sussistono» fino alla fine del comma sono soppresse. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari gia' riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

Testo vigente dal 4 dicembre 2018

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 162/2020

    Altra decisione
    23 luglio 2020

    È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dal Governo costituito in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'intero testo del d.l. n. 113 del 2018 e della legge di conversione n. 132 del 2018, promosse dalla Regione Piemonte, rispettivamente in riferimento all'art. 77 ed agli artt. 70 e 72 Cost., e, in via subordinata, degli artt. 1, 9, 12, commi 5 e 6, 13 e 14 del suddetto d.l., per violazione degli artt. 2, 3, 10, 32, 38, 97, 114, 117, primo comma, in relazione agli artt. 2, 3, 5, 6 e 8 CEDU, 117, terzo, quarto e settimo comma, 118 e 119 Cost., nonché degli artt. 21, comma 1, lett. a ), 30, comma 1, e 31- ter del medesimo d.l., per violazione degli artt. 2, 3, 10, 32, 42, 47, secondo comma, 97, 117, primo comma, in relazione all'art. 8 CEDU, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119, quinto comma, Cost. Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 267 del 2019, n. 211 del 2019, n. 190 del 2019, n. 183 del 2019 e n. 136 del 2019 ).

    Art. 77 cost. · Art. 70 cost. · Art. 72 cost. · Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 194/2019

    Questione inammissibile
    24 luglio 2019

    È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Sardegna e dalla Regione Basilicata, degli artt. 1, 12 e 13 del d.l. n. 113 del 2018, come conv., i quali, rispettivamente, hanno sostituito al permesso di soggiorno "per motivi umanitari" una serie di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, riformato il Sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati (SPRAR), e previsto che il permesso di soggiorno non costituisce più titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del d.P.R. n. 223 del 1989, e che l'accesso ai servizi previsti dal medesimo d.l. impugnato e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio, anziché in quello di residenza, con abrogazione della disciplina di iscrizione anagrafica del richiedente protezione internazionale. Nelle more del giudizio, le ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, accettata, per entrambe, dal Presidente del Consiglio dei ministri. ( Precedente citato: sentenza n. 201 del 2018 ). Nei giudizi di legittimità costituzionale delle questioni promosse dalle Regioni, occorre preliminarmente verificare, a pena d'inammissibilità, le ragioni da esse addotte a giustificazione della lamentata incidenza diretta o indiretta di siffatte questioni sulle competenze legislative e amministrative di cui sono titolari esse stesse e gli enti locali, a tutela delle cui attribuzioni le prime possono agire dinanzi a questa Corte. ( Precedenti citati: sentenze n. 205 e n. 29 del 2016, n. 220 del 2013, n. 311 del 2012, n. 298 del 2009, n. 169 e n. 95 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 196 del 2004 ).

    Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica · Art. 12 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica · Art. 13 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 4 dicembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 4 ottobre 2018 al 4 dicembre 2018. 4 parole tolte, 62 parole aggiunte in 3 capoversi.

g) all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di tolto: eccezionale aggiunto: particolare gravita', accertate mediante idonea documentazione aggiunto: rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un tolto: irreparabile aggiunto: rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine … comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finche' persistono le condizioni di salute di tolto: eccezionale aggiunto: particolare gravita' debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.»;

… di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, tolto: e' aggiunto: ed e' rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamita' di cui al comma 1; il permesso e' valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attivita' lavorativa, ma non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»;

o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), le parole «per asilo politico, per asilo umanitario,» sono sostituite dalle seguenti: «per asilo, per protezione sussidiariaaggiunto: , per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis),»;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-04;113~art1 · fonte del testo

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