Art. 2-bis — Paesi di origine sicuri

((1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Peru', Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia)) Uno Stato non appartenente all'Unione europea puo' essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si puo' dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ne' tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, ne' pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro puo' essere fatta con l'eccezione ((...)) di categorie di persone. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui e' offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

  • a)le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;
  • b)il rispetto dei diritti e delle liberta' stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si puo' derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea;
  • c)il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;
  • d)un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e liberta'. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea e' un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonche' su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'((Agenzia dell'Unione europea per l'asilo)), dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti. ((4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri di cui al comma 1 e' aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed e' notificato alla Commissione europea. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, il Consiglio dei ministri, entro il 15 gennaio di ciascun anno, delibera una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuita' delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione. Il Governo trasmette la relazione alle competenti Commissioni parlamentari)) Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo puo' essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o e' un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non e' sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova.

Testo vigente dal 11 dicembre 2024

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 2-bis, dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1421/2026

    22 gennaio 2026

    Nel caso di ricorso avverso convalida di un trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6 bis del d.lgs. n. 142 del 2015, durante lo svolgimento della procedura di frontiera di cui all'art. 28 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, si deve ritenere che non qualunque differenziazione personale rispetto alla generalità della popolazione del Paese terzo di provenienza rientri nella condizione di esenzione soggettiva idonea a integrare - alla luce della sentenza della Corte di Giustizia 1 agosto 2025 e fino all'entrata in vigore del Regolamento UE n. 2024/1348 - i gravi motivi per ritenere non "sicuro" un Paese terzo che, al contrario, sia stato designato come tale dallo Stato membro UE, richiedendosi, invece, che tale Paese non offra garanzie di protezione contro il rischio di persecuzioni o violazioni gravi a determinate categorie di persone. (Fattispecie relativa a migrante proveniente dalla Tunisia, paese indicato come "sicuro" dal d.m. del 7/5/2024, che aveva presentato domanda di protezione dopo aver tentato di eludere i controlli di frontiera e che in sede di ricorso non aveva allegato elementi di fatto idonei a integrare un rischio specifico di persecuzione o grave pericolo).

    Art. 2-bis · Art. 28-bis Attuazione della direttiva 2005/85/CE · Art. 6-bis Attuazione della direttiva 2013/33/UE

    Rassegna di gennaio 2026, p. 33 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17256/2025

    26 giugno 2025

    La tempestiva proposizione dell'istanza cautelare di sospensione avverso la decisione di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale, ad eccezione dei casi di cui all'art. 35-bis, comma 5, del d.lg. n. 25 del 2008, comporta la sospensione del provvedimento impugnato fino alla decisione del Tribunale sull'istanza medesima.

    Art. 2-bis · Art. 10 cost. · Art. 35-bis Attuazione della direttiva 2005/85/CE · Art. 28-bis Attuazione della direttiva 2005/85/CE

    Rassegna di giugno 2025, p. 33 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 33398/2024

    19 dicembre 2024

    All’esito di un procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – instaurato a seguito dell’ordinanza emessa il 1° luglio 2024, con cui il Tribunale di Roma ha sottoposto alla Corte di cassazione la questione circa l’ambito e l’ampiezza del sindacato del giudice sulla designazione di un paese di origine come sicuro per effetto del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, in data 7 maggio 2024 (Aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri prevista dall’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, n. 105 del 7 maggio 2024 – la Prima Sezione civile ha enunciato il seguente principio di diritto: «Nell’ambiente normativo anteriore al decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, e alla legge 9 dicembre 2024, n. 187, se è investito di un ricorso avverso una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale di richiedente proveniente da paese designato come sicuro, il giudice ordinario, nell’ambito dell’esame completo ed ex nunc, può valutare, sulla base delle fonti istituzionali e qualificate di cui all’art. 37 della direttiva 2013/32/UE, la sussistenza dei presupposti di legittimità di tale designazione, ed eventualmente disapplicare in via incidentale, in parte qua, il decreto ministeriale recante la lista dei paesi di origine sicuri (secondo la disciplina ratione temporis), allorché la designazione operata dall’autorità governativa contrasti in modo manifesto con i criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea o nazionale. Inoltre, a garanzia dell’effettività del ricorso e della tutela, il giudice conserva l’istituzionale potere cognitorio, ispirato al principio di cooperazione istruttoria, là dove il richiedente abbia adeguatamente dedotto l’insicurezza nelle circostanze specifiche in cui egli si trova. In quest’ultimo caso, pertanto, la valutazione governativa circa la natura sicura del paese di origine non è decisiva, sicché non si pone un problema di disapplicazione del decreto ministeriale».

    Art. 2-bis · Art. 363-bis c.p.c.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 2024 al 11 dicembre 2024. 8 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa aggiunto: dell'Unione europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali … Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Peru', Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisiatolto: . Uno Stato non appartenente all'Unione europea puo' essere considerato Paese di origine sicuro …

… d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti. 4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri aggiunto: di cui al comma 1 e' aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed e' notificato alla Commissione europea. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco tolto: di cui al comma 1, il Consiglio dei tolto: Ministri delibera aggiunto: ministri, entro il 15 gennaio di ciascun anno, aggiunto: delibera una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di … di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione. Il Governo trasmette la relazione alle competenti tolto: commissioni aggiunto: Commissioni parlamentari Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo puo' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25~art2bis · fonte del testo

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