Art. 28-bis — Individuazione delle zone di frontiera e di transito

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100)). ((Le zone di frontiera e di transito ai fini dello svolgimento della procedura accelerata in frontiera nei termini di cui all'articolo 28-bis.1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100)).

Testo vigente dal 12 giugno 2026

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 28-bis, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1421/2026

    22 gennaio 2026

    Nel caso di ricorso avverso convalida di un trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6 bis del d.lgs. n. 142 del 2015, durante lo svolgimento della procedura di frontiera di cui all'art. 28 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, si deve ritenere che non qualunque differenziazione personale rispetto alla generalità della popolazione del Paese terzo di provenienza rientri nella condizione di esenzione soggettiva idonea a integrare - alla luce della sentenza della Corte di Giustizia 1 agosto 2025 e fino all'entrata in vigore del Regolamento UE n. 2024/1348 - i gravi motivi per ritenere non "sicuro" un Paese terzo che, al contrario, sia stato designato come tale dallo Stato membro UE, richiedendosi, invece, che tale Paese non offra garanzie di protezione contro il rischio di persecuzioni o violazioni gravi a determinate categorie di persone. (Fattispecie relativa a migrante proveniente dalla Tunisia, paese indicato come "sicuro" dal d.m. del 7/5/2024, che aveva presentato domanda di protezione dopo aver tentato di eludere i controlli di frontiera e che in sede di ricorso non aveva allegato elementi di fatto idonei a integrare un rischio specifico di persecuzione o grave pericolo).

    Art. 28-bis · Art. 2-bis Attuazione della direttiva 2005/85/CE · Art. 6-bis Attuazione della direttiva 2013/33/UE

    Rassegna di gennaio 2026, p. 33 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20016/2025

    17 luglio 2025

    Qualora un soggetto destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento, trattenuto in attesa di rimpatrio, presenti domanda di protezione internazionale e l'Amministrazione ne ritenga la strumentalità, disponendo un nuovo trattenimento ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, i termini massimi di questo trattenimento sono quelli previsti dallo stesso art. 6, per segmenti processuali e complessivi, mentre l'art.28-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 stabilisce i termini per le procedure accelerate, il cui superamento non comporta la decadenza del trattenimento, bensì il riespandersi dell'effetto sospensivo automatico dell'impugnazione della decisione della Commissione territoriale, restando comunque possibile denunciare detto superamento o l'inerzia colpevole, così da attivare una valutazione in concreto della effettiva necessità di oltrepassare il limite legale, non perentorio, in funzione dell'adeguatezza dell'esame da svolgere.

    Art. 28-bis · Art. 10 cost. · Art. 13 cost. · Art. 6 Attuazione della direttiva 2013/33/UE

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 58 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17256/2025

    26 giugno 2025

    La tempestiva proposizione dell'istanza cautelare di sospensione avverso la decisione di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale, ad eccezione dei casi di cui all'art. 35-bis, comma 5, del d.lg. n. 25 del 2008, comporta la sospensione del provvedimento impugnato fino alla decisione del Tribunale sull'istanza medesima.

    Art. 28-bis · Art. 10 cost. · Art. 35-bis Attuazione della direttiva 2005/85/CE · Art. 2-bis Attuazione della direttiva 2005/85/CE

    Rassegna di giugno 2025, p. 33 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 12 giugno 2026

Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 2025 al 12 giugno 2026. 613 parole tolte, 79 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni nei casi di:

tolto: a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b);

tolto: b) domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o il richiedente e' stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi:

tolto: a) richiedente per il quale e' stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera b);

tolto: b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. PERIODO SOPPRESSOaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100. COMMA ABROGATO DAL D.L. tolto: 10 MARZO 2023 aggiunto: 12 GIUGNO 2026, N. tolto: 20, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLAL. 5 MAGGIO 2023 aggiunto: 100. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. tolto: 50;

tolto: b-bis) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis;

tolto: c) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis, fatto salvo quanto previsto alla lettera b-bis);

tolto: d) domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

tolto: e-bis) richiedente che e' entrato o si e' trattenuto irregolarmente in Italia e ha presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia. 2-bis.Nei casi di cui ai commi1 e 2 la procedura puo' essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, quando la domanda e' stata ivi presentata, e la Commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda. Lo Stato italiano puo' dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 2, lettera a), ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di frontiera o di transito aggiunto: 100. Le zone di frontiera e di transito ai fini dello svolgimento della procedura accelerata in frontiera nei termini di cui all'articolo 28-bis.1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. tolto: Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al suddetto comma. I termini di cui al presente articolo possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati e agli stranieri portatori di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25~art28bis · fonte del testo

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