Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 2025 al 12 giugno 2026. 613 parole tolte, 79 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni nei casi di:
tolto: a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b);
tolto: b) domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o il richiedente e' stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi:
tolto: a) richiedente per il quale e' stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera b);
tolto: b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. PERIODO SOPPRESSOaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100. COMMA ABROGATO DAL D.L. tolto: 10 MARZO 2023 aggiunto: 12 GIUGNO 2026, N. tolto: 20, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLAL. 5 MAGGIO 2023 aggiunto: 100. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. tolto: 50;
tolto: b-bis) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis;
tolto: c) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis, fatto salvo quanto previsto alla lettera b-bis);
tolto: d) domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter;
Mostra gli altri 2 capoversi cambiati
tolto: e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
tolto: e-bis) richiedente che e' entrato o si e' trattenuto irregolarmente in Italia e ha presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia. 2-bis.Nei casi di cui ai commi1 e 2 la procedura puo' essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, quando la domanda e' stata ivi presentata, e la Commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda. Lo Stato italiano puo' dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 2, lettera a), ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di frontiera o di transito aggiunto: 100. Le zone di frontiera e di transito ai fini dello svolgimento della procedura accelerata in frontiera nei termini di cui all'articolo 28-bis.1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. tolto: Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al suddetto comma. I termini di cui al presente articolo possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati e agli stranieri portatori di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100.