Art. 27 — Procedure di esame

L'esame della domanda di protezione internazionale e' svolto dalle Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II. La Commissione territoriale, ovvero il giudice in caso di impugnazione, acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni, relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente, che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi. ((2-bis. La Commissione territoriale, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)) Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la questura competente. In tal caso, la procedura di esame della domanda e' conclusa entro sei mesi. Il termine e' prorogato di ulteriori nove mesi quando:

  • a)l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto;
  • b)in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente;
  • c)il ritardo e' da attribuire all'inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 11. In casi eccezionali, debitamente motivati, il termine di nove mesi di cui al comma 3 puo' essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda.

Testo vigente dal 6 maggio 2023

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 27, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14318/2025

    29 maggio 2025

    Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di non credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente esclude la necessità di un approfondimento istruttorio officioso esclusivamente ai fini del riscontro dei presupposti prescritti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria nelle ipotesi previste all'art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007, mentre non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c) della stessa disposizione, in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull'accertamento officioso della situazione generale esistente nell'area di provenienza del cittadino straniero. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che, sulla base del mero giudizio d'inattendibilità espresso in ordine alla vicenda personale riferita dal ricorrente e senza procedere all'acquisizione d'informazioni relativamente alla situazione in atto nel suo Paese di origine, aveva ritenuto infondato il timore, prospettato dal ricorrente, di rimanere esposto, in caso di rimpatrio, ad una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, per effetto di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato nel Borno State, in Nigeria).

    Art. 27 · Art. 10 cost. · Art. 3 Attuazione della direttiva 2004/83/CE · Art. 14 Attuazione della direttiva 2004/83/CE

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 86 ↗

Tutte le 23 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 6 maggio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 2015 al 6 maggio 2023. 80 parole aggiunte.

… trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi. aggiunto: 2-bis. La Commissione territoriale, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25~art27 · fonte del testo

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