Art. 35-bis.1 — Reclamo
Articolo non più previsto dal d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187.
Abrogato dal 11 dicembre 2024
Articolo non più previsto dal d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187.
Abrogato dal 11 dicembre 2024
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2 versioni dal 2024
Confronto con la versione in vigore dal 11 ottobre 2024 al 11 dicembre 2024. 245 parole tolte, 22 parole aggiunte.
tolto: Contro il decreto adottato ai sensi degli articoli 3, comma 3-septies, e 35-bis, comma 13, e' ammesso reclamo alla Corte d'appello nel termine perentorio di quindici giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. La procura alle liti per la proposizione del reclamo deve essere conferita, a pena di inammissibilita' del reclamo, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato. A tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. Il reclamo e' comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione del reclamo o dell'istanza di sospensione ai sensi del comma 6 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. L'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato puo' essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', con il reclamo. La Corte decide sull'istanza entro cinque giorni con decreto non impugnabile, salvo che ritenga di procedere immediatamente ai sensi del comma 6. La corte d'appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro venti giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto e' comunicato alle parti a cura della cancelleria. 7. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo e di cui all'articolo 35-bis.3.aggiunto: ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.L. 11 OTTOBRE 2024, N. 145, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 DICEMBRE 2024, N. 187
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25~art35bis1 · fonte del testo
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