Art. 19-ter — Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario

17 Le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e d-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito semplificato di cognizione. 12 13 E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato. Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia e' designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. 17 Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro alla autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore e' rilasciata altresi' dinanzi alla autorita' consolare. Quando e' presentata l'istanza di cui all'articolo 5, l'ordinanza e' adottata entro 5 giorni. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile. Il termine per proporre ricorso per cassazione e' di giorni trenta e decorre dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilita' del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.121317 Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

12

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

13

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

17

E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 1-1-2023 a seguito della modifica dell'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, che disponeva la modifica del comma 6 e rubrica e l'abrogazione del comma 3 del presente articolo, ad opera della L. 9 dicembre 2024, n. 187, di conversione del D.L. medesimo.

Testo vigente dal 11 dicembre 2024

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 19-ter, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18009/2026

    4 giugno 2026

    Nel giudizio avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale o complementare, avente ad oggetto non la mera legittimità dell'atto amministrativo ma la fondatezza o meno del diritto fondamentale affermato dal richiedente, nel caso di diserzione bilaterale della prima udienza, neppure espressamente fissata per il colloquio personale del cittadino straniero, la mancata comparizione del ricorrente e del suo difensore non è contegno processuale valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., per trarne argomenti di prova sfavorevoli alla parte non comparsa, tanto più se quest'ultima, nel successivo corso del giudizio, ha partecipato attivamente al processo svoltosi nella contumacia dell'amministrazione.

    Art. 19-ter · Art. 10 cost. · Art. 19 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 116 c.p.c.

    Rassegna di giugno 2026, p. 29

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28163/2025

    23 ottobre 2025

    Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 19-ter del d.lgs. n. 150 del 2011, ai fini dell'impugnazione in sede giurisdizionale del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deve farsi decorrere - quando sia preceduto dal ricorso gerarchico - dalla data di formazione del silenzio rigetto dell'Amministrazione competente e, pertanto, solo a seguito dell'inutile decorso del termine di novanta giorni ex art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971 previsto per la decisione del ricorso in sede amministrativa.

    Art. 19-ter · Art. 6 Ricorsi amministrativi · Art. 32 Attuazione della direttiva 2005/85/CE

    Rassegna di ottobre 2025, p. 34 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 11 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 11 ottobre 2024 al 11 dicembre 2024. 13 parole tolte, 66 parole aggiunte.

… europea del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato. tolto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 OTTOBRE 2024, N. 145. aggiunto: Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia e' designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione … Quando e' presentata l'istanza di cui all'articolo 5, l'ordinanza e' adottata entro 5 giorni. tolto: 6 aggiunto: La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile. Il termine per proporre ricorso per cassazione e' di giorni trenta e decorre dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione tolto: dell'appello aggiunto: del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilita' del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal finetolto: , il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte tolto: d'appello aggiunto: di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150~art19ter · fonte del testo

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