Art. 8 — Criteri applicabili all'esame delle domande

Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, ne' escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame della domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. ((La Commissione territoriale accerta in primo luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successivamente se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.)) Ciascuna domanda e' esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'((UNHCR)) ((dall'EASO,)), dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalita' indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 38 e siano altresi' fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative. (( Ove necessario ai fini dell'esame della domanda, la Commissione territoriale puo' consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, puo' altresi' disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti effettuate secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni. Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente puo' effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporne i risultati alla Commissione medesima ai fini dell'esame della domanda. ))

Testo vigente dal 30 settembre 2015

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9375/2026

    14 aprile 2026

    In tema di protezione internazionale, nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente indicato COI, aggiornate e pertinenti, specificamente riferite al rischio dedotto, indicandone la fonte e la data, il giudice, ove ritenga di utilizzare altre COI, di fonte diversa o più aggiornate, che depongono in senso opposto a quelle offerte dal richiedente, dovrà sottoporle preventivamente al contradditorio, perché diversamente si arrecherebbe, in concreto, un irredimibile vulnus al diritto di difesa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato, con rinvio, il decreto del tribunale che - decidendo su un ricorso nel quale erano state specificamente indicate le fonti di informazione riferite al rischio dedotto - aveva utilizzato fonti successive, che escludevano il rischio allegato dal ricorrente, senza, tuttavia, sottoporle al contraddittorio delle parti).

    Art. 8 · Art. 101 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 84 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7057/2026

    24 marzo 2026

    In tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve valutare anche la minore età del richiedente al momento del suo ingresso in Italia, trattandosi di elemento rilevante perché, come risulta da numerosi indici normativi, il minore rappresenta un soggetto vulnerabile, cosicché il raggiungimento della maggiore età nel corso del procedimento, i cui tempi non possono essere imputati all'interessato, ne impone, comunque, la considerazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato, con rinvio, il decreto del tribunale che aveva rigettato la domanda di protezione speciale, senza valutare la situazione personale di un richiedente ivoriano, ancora diciassettenne al momento della fuga, il quale aveva dichiarato di essersi allontanato dal suo paese, per sottrarsi alle continue violenze e maltrattamenti del suo patrigno nei confronti di tutti i compenti della famiglia).

    Art. 8 · Art. 10 cost. · Art. 3 Attuazione della direttiva 2004/83/CE

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 66 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 34165/2025

    26 dicembre 2025

    In tema di protezione internazionale sussidiaria, il pericolo di danno grave di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007 deve essere valutato con riferimento alla situazione attuale, poiché esso può derivare anche da situazioni sopravvenute, sicché il giudice deve prendere in considerazione anche le fonti giornalistiche internazionali e autorevoli richiamate dalle parti, pur se successive al momento dell'audizione, e, se del caso, procedere alla riapertura dell'istruttoria, in aderenza al diritto dell'Unione, che impone un esame completo degli elementi di fatto e di diritto come sussistenti all'attualità.

    Art. 8 · Art. 14 Attuazione della direttiva 2004/83/CE

    Rassegna di dicembre 2025, p. 47 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22783/2025

    7 agosto 2025

    In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, ex art. 14, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 251 del 2007, una volta rappresentata, anche attraverso l'esame delle C.O.I., l'esistenza di limitazioni e discriminazioni correlate alla condizione delle donne, il giudice deve accertare l'attualità del rischio di subire atti di persecuzione basati sul genere, ovvero gravi danni alle libertà fondamentali della persona. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, decidendo sulla domanda proposta da una donna irachena divorziata, pur ritenendo credibile il suo racconto ed avendo esaminato le fonti di informazione relative al Paese d'origine - dalle quali risultavano limitazioni alla libertà di movimento delle donne e alla condizione delle donne divorziate, con particolare riferimento all'affidamento dei figli, oltre che ai matrimoni forzati e precoci - aveva ricondotto la vicenda a problematiche private).

    Art. 8 · Art. 10 cost. · Art. 3 Attuazione della direttiva 2004/83/CE · Art. 4 Attuazione della direttiva 2004/83/CE

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 93 ↗

Tutte le 121 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 settembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 2014 al 30 settembre 2015. 1 parola tolta, 165 parole aggiunte.

… esame della domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. aggiunto: La Commissione territoriale accerta in primo luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successivamente se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo. Ciascuna domanda e' esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la … in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti tolto: dall'ACNUR aggiunto: dall'UNHCR dall'EASO,, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed … siano altresi' fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negativeaggiunto: . Ove necessario ai fini dell'esame della domanda, la Commissione territoriale puo' consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, puo' altresi' disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti effettuate secondo le linee guida di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni. Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente puo' effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporne i risultati alla Commissione medesima ai fini dell'esame della domanda.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25~art8 · fonte del testo

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