Fuori dei casi preveduti nell'articolo 82, se, per errore accidentale, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. E se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso di reati (art. 83). La Commissione parlamentare mi invitò a riesaminare la disposizione, parendole che, essendo l'azione inizialmente dolosa, si debba rispondere a titolo di dolo anche dell'evento non voluto, non potendo coesistere dolo e colpa. Ma non si tratta di coesistenza di dolo e di colpa. L'individuo si trovava bensì in dolo rispetto all'evento che voleva cagionare, ma non rispetto all'evento effettivamente cagionato. Chi lancia un sasso contro una finestra a scopo di danneggiamento, e invece ferisce un passante, deve rispondere di lesione colposa, e non dolosa, perchè egli non voleva ferire quel passante. Nell'altra ipotesi contemplata dall'articolo 83, in cui il colpevole abbia cagionato altresì l'evento voluto, si hanno invece due eventi: l'uno voluto, e di esso si risponde naturalmente a titolo di dolo; e l'altro non voluto, e di esso si risponde a titolo di colpa, in concorso materiale. In entrambe le ipotesi sarebbe improprio applicare il principio della preterintenzionalità, perchè questa implica la lesione dello stesso bene giuridico, cioè di diritti della medesima specie. TITOLO IV. Del reo e della persona offesa dal reato.
Relazione al Codice penale (1930), n. 53