Codice penale

Art. 116 c.p. — Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti

[1]Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento e' conseguenza della sua azione od omissione.

[2]Se il reato commesso e' piu' grave di quello voluto, la pena e' diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 42/1965

    Questione infondata
    31 maggio 1965

    La responsabilità del compartecipe per fatto diverso o più grave di quello voluto, sancita dall'art. 116 del codice penale, si fonda non solo su un rapporto di casualità materiale, ma anche su un rapporto di casualità psichica, nel senso che il reato diverso o più grave commesso del concorrente deve rappresentarsi alla psiche dell'agente come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del codice penale in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

    Art. 116 c.p. · Art. 27 cost.

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  • Sentenza n. 65/1964

    Questione inammissibile
    30 giugno 1964

    L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone che le questioni di legittimità costituzionale possono essere sollevate dinanzi ad una autorità giurisdizionale "nel corso di un giudizio". Ciò importa che dev'essere in corso un giudizio avente un proprio oggetto e la possibilità di autonoma soluzione, al di fuori della proposizione, soltanto eventuale, di una questione di legittimità costituzionale. Deve pertanto ritenersi inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta sollevando un incidente di esecuzione ai sensi degli artt. 628 e segg. cod. proc. pen., allorché l'incidente non abbia altro oggetto se non la proposizione della questione stessa (incidente di esecuzione sollevato da chi sia stato condannato in base all'art. 116 c. p. e avente per unico oggetto la istanza relativa alla illegittimità costituzionale di detto articolo).

    Art. 116 c.p. · Art. 27 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Sempre nel caso di concorso di più persone, qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche costui ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione (art. 116). Osservò la Commissione parlamentare che codesto reato diverso, non voluto da uno dei concorrenti, non dovrebbe poterglisi imputare, appunto perchè non voluto. La Commissione ha ravvisato in questa disposizione un caso di responsabilità obiettiva, ma a torto, almeno in senso proprio. Non si tratta di responsabilità obiettiva in senso proprio ed assoluto, perchè l'individuo voleva concorrere con altri per commettere un reato; aveva quindi la volontà di delinquere, mentre fu commesso un reato diverso da quello da lui voluto. Questa diversità di specie, ma non di genere, non elimina l'elemento soggettivo della responsabilità, nè, ripeto, fonda una responsabilità obiettiva vera e propria, tanto più che, se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena viene diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave. E occorre tener presente che costui deve avere coscientemente cooperato nell'attività delittuosa comune. Non regge perciò l'osservazione della Commissione, che il concorrente non dovrebbe rispondere del reato non voluto, appunto perchè non voluto. Se egli non ha voluto quel reato, ha peraltro voluto un reato, e la legge è già abbastanza indulgente quando gli diminuisce la pena se il reato commesso è più grave di quello voluto. D'altronde, chi coopera ad una attività criminosa può e deve rappresentarsi la possibilità che il socio commetta un reato diverso da quello da lui voluto. Questa scienza con previsione conferisce un nuovo elemento soggettivo alla responsabilità, la quale, in ogni modo, sarebbe pienamente giustificata dall'intento di rinvigorire la tutela penale, anche se fosse da considerarsi meramente obiettiva. Aggiunse la Commissione essere difficile l'accertamento concreto della condizione alla quale è subordinata la punibilità del compartecipe dissenziente, se cioè «l'evento sia conseguenza della sua azione od omissione». Se Tizio, essa chiede, dà mandato di rapinare, e il mandatario uccide, esiste il rapporto di causalità tra il mandato e l'omicidio? Qui è soltanto questione di prova. Un principio esatto e una disposizione provvida non possono essere abbandonati soltanto perchè, nella loro applicazione, la prova si preveda difficile. Questa si raccoglie e si valuta nel processo, e di essa il diritto penale materiale non deve occuparsi, fuori dei casi in cui, per l'assoluta impossibilità della medesima, una disposizione apparisce del tutto inapplicabile. Le circostanze del fatto forniranno gli elementi al magistrato per bene giudicare. Perciò il quesito proposto dalla Commissione non può essere risolto in via teorica e generale, occorrendo valutare tutte le modalità del mandato, che può essere generico o specifico, con o senza divieto di ferire o di uccidere, e così via.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 68

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art116 · fonte del testo

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