Art. 42 c.p. — Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva

[1]Nessuno puo' essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volonta'.

[2]Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

[3]La legge determina i casi nei quali l'evento e' posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

[4]Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 42 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 20650/2025

    22 luglio 2025

    Anche in tema di responsabilità disciplinare notarile è applicabile il principio secondo cui l'illecito deve risultare ascrivibile all'autore del fatto (almeno) a titolo di colpa, cosicché l'errore sulla liceità del fatto deve reputarsi rilevante e scriminante, ove risulti incolpevole, dovendosi, tuttavia, desumere il profilo di non colpevolezza dell'errore stesso da elementi positivi (quali un'assicurazione di liceità da parte della P.A. preposta, ovvero un provvedimento dell'autorità giudiziaria) idonei a indurre il professionista all'illecito contestato e non ovviabili con l'uso dell'ordinaria diligenza.

    Art. 42 c.p.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 150 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 364/1988

    Illegittimità dichiarata
    24 marzo 1988

    Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cance…

    Art. 5 c.p. · Art. 42 c.p. · Art. 43 c.p. · Art. 47 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 166/1973

    Questione infondata
    28 novembre 1973

    Non è fondata in relazione all'art 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 589 e 42 del cod. pen. nella parte in cui consentono che nella valutazione della colpa professionale il giudice attribuisca rilevanza penale soltanto a gradi di colpa di tipo particolare. Infatti, il differente trattamento giuridico riservato al professionista la cui prestazione d'opera implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, e ad ogni altro agente che non si trovi nella stessa situazione, non può dirsi collegato puramente e semplicemente a condizioni (del soggetto) personali o sociali. La deroga alla regola generale della responsabilità penale per colpa ha in sé una sua adeguata ragione di essere e poi risulta ben contenuta, in quanto è operante, ed in modo restrittivo, in tema di perizia e questa presenta contenuto e limiti circoscritti.

    Art. 589 c.p. · Art. 42 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La Commissione parlamentare avrebbe preferito che si fosse detto, nell'articolo 42, che nessuno può essere punito per un «fatto» (anzichè per un «delitto», come diceva il progetto), se non l'abbia commesso con dolo. Ma la formula proposta non sarebbe, a mio avviso, esatta, perchè si può essere puniti per un fatto anche se questo non è doloso. Ho invece sostituito alla dizione originaria l'altra: «per un fatto preveduto dalla legge come delitto». Più importante è l'osservazione fatta dalla Commissione circa il coordinamento dell'articolo 42 con l'articolo 85. Anzitutto si è proposto di qualificare la volontà come libera. Ma questo termine è superfluo e può riuscire equivoco. Superfluo, perchè giuridicamente non si ha volontà, se questa non è libera, cioè non coartata. Equivoco, perchè può far dubitare che col termine «libera» si voglia alludere al libero arbitrio, questione filosofica insoluta e forse insolubile, che deve rimanere del tutto estranea al diritto penale, in quanto la soluzione di essa non è affatto necessaria per la giustificazione razionale e per l'applicazione della legge penale. In secondo luogo la Commissione vorrebbe che si usasse la medesima formula nei due articoli in discorso, perchè la diversità delle espressioni può far ritenere che, occorra la capacità d'intendere, quella di volere e la coscienza, mentre capacità d'intendere e coscienza sarebbero equivalenti. Io non ripeterò qui le ragioni esposte nella mia Relazione sul progetto definitivo del codice penale circa il punto in esame (n. 99). Basti rammentare che l'articolo 42 considera la volontà effettiva, concreta del fatto, che è pure necessaria perchè l'individuo, genericamente capace e quindi imputabile, possa essere chiamato a rispondere penalmente di un fatto determinato. L'articolo 85, invece, regola la generica capacità di agire nel campo penale, senza riferimento ad un determinato fatto concreto; la capacità, cioè, dell'individuo di volere, di discernere e di selezionare coscientemente i motivi, di inibirsi; dà, in altre parole, la nozione della personalità di diritto penale, definendo la persona normale, alla quale la legge penale può essere applicata. Insomma, la ragione di distinguere l'articolo 85 dall'articolo 42 sta in ciò, che vi sono persone astrattamente e virtualmente imputabili (cioè capaci di diritto penale), ma che nel caso concreto (cioè con riferimento ad un determinato fatto) non rispondono penalmente della loro azione, come quando, ad esempio, una persona sana di mente e matura di età sia incorsa in un errore di fatto. Tra la capacità d'intendere e di volere (art. 85) e la coscienza e la volontà del fatto (art. 42) c'è la stessa differenza che intercede tra la capacità di agire nei negozi giuridici e la volontà considerata nei singoli negozi. Quando si tratta di indicare l'elemento psicologico del reato (art. 42), esso è bene e sufficientemente indicato nella coscienza e nella volontà dell'azione o dell'omissione; quando invece si tratta di determinare il presupposto della responsabilità, cioè la capacità generica di essere soggetto di diritto penale, è necessario indicare, oltre la capacità di volere, quella d'intendere. Come, pertanto, il diritto privato distingue la capacità di volere dalla effettiva volontà, nei negozi giuridici, così il diritto penale distingue egualmente la capacità di volere dalla effettiva volontà, nei reati. La capacità di volere, nel campo del diritto penale, dà luogo alla imputabilità, generica attitudine a rispondere penalmente del fatto proprio. La concreta volontà, nel campo del diritto penale, dà luogo alla responsabilità, cioè a quel rapporto, per cui la legge mette in conto di un determinato soggetto imputabile le conseguenze della sua azione od omissione. Si tratta dunque di due posizioni diverse della volontà. Nella capacità di diritto penale o imputabilità, la volontà è considerata nel momento della possibilità. Nella effettiva responsabilità penale, la volontà è considerata nel momento concreto della sua attuazione. Con la formula «capacità d'intendere e di volere» il codice (art. 85) considera la volontà come possibilità. Con la formula «compimento dell'azione con coscienza e volontà» (art 42) il codice considera la volontà come fatto concreto. Le due formule sono sostanzialmente equivalenti, se pure non materialmente identiche, perchè la volontà come possibilità è di necessità prima di tutto capacità d'intendere, essendo l'intendere, come potenza intellettiva di conoscere, comprendere, discernere, il presupposto necessario del volere in un sistema giuridico che ammette l'autodeterminazione per motivi consci, e la volontà concreta è prima di tutto coscienza, che altro non è se non l'intendimento in atto, essendo la coscienza il presupposto necessario della volontà, nel sistema dell'autodeterminazione per motivi consci.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 26

  • Non parve opportuno alla Commissione parlamentare che, nel distinguere i reati secondo il loro elemento psicologico (art. 43), si parlasse dell'intenzione (secondo l'intenzione, oltre l'intenzione, contro l'intenzione). Ma se nei delitti dolosi l'evento deve essere preveduto e voluto dall'agente come conseguenza della propria azione od omissione, è chiaro che in questi delitti occorre l'intenzione di produrre l'evento; e se l'intenzione è necessaria, non si vede perchè non si dovrebbe nominarla. Nei delitti dolosi non è sufficiente, per concretare l'elemento psicologico, la cosciente volontarietà del fatto (art. 42), la quale è richiesta anche per i delitti colposi e per le contravvenzioni: occorre, in più, che la volontà sia diretta all'evento. Le parole, poi: «secondo l'intenzione, oltre l'intenzione, contro l'intenzione», hanno un utile ufficio esplicativo, in quanto manifestano immediatamente e sinteticamente quel concetto, rispettivamente, dei delitti dolosi, preterintenzionali e colposi, che è poi sviluppato con le nozioni del dolo, della preterintenzione e della colpa.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 27

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art42 · fonte del testo

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