Art. 313 c.p. — Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento
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[3]Per il delitto preveduto dall'articolo 290, quando e' commesso ((...)) o il Parlamento, ovvero contro il Senato o la Camera dei deputati, non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Gran Consiglio, o delle due Camere, ovvero di quella delle due Camere contro la quale il vilipendio e' diretto. Negli altri casi non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia. 6
[4]I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in reazione agli articoli 296 e 297, e dall'articolo 299 sono punibili a richiesta del Ministro della giustizia.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 febbraio 1942, n. 97
1aLa L. 9 febbraio 1942, n. 97 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Per tutta la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, la facolta' di concedere l'autorizzazione a procedere in ordine ai reati preveduti nell'art. 313, comma 1° e 2° del Codice penale e nell'art. 16 del Codice di procedura penale e commessi nel territorio delle Isole italiane dell'Egeo, e' esercitata dal Governatore delle isole anzidette".
D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288
6Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che nel comma 3 del presente articolo sono soppresse le parole «del gran consiglio del fascismo». Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.
Testo in vigore dal 10 novembre 1944 al 4 dicembre 1947
