Art. 313 c.p. — Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento
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[3]Per il delitto preveduto dall'articolo 290, quando e' commesso contro il Gran Consiglio del Fascismo o il Parlamento, ovvero contro il Senato o la Camera dei deputati, non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Gran Consiglio, o delle due Camere, ovvero di quella delle due Camere contro la quale il vilipendio e' diretto. Negli altri casi non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia.
[4]I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in reazione agli articoli 296 e 297, e dall'articolo 299 sono punibili a richiesta del Ministro della giustizia.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 febbraio 1942, n. 97
1aLa L. 9 febbraio 1942, n. 97 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Per tutta la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, la facolta' di concedere l'autorizzazione a procedere in ordine ai reati preveduti nell'art. 313, comma 1° e 2° del Codice penale e nell'art. 16 del Codice di procedura penale e commessi nel territorio delle Isole italiane dell'Egeo, e' esercitata dal Governatore delle isole anzidette".
Testo in vigore dal 20 marzo 1942 al 10 novembre 1944
