Art. 248 c.p. — Somministrazione al nemico di provvigioni
[1]Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
[2]Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930
