Art. 264 — Connessione di procedimenti

[1]((Tra i procedimenti di competenza della autorita' giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell'autorita' giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da piu' persone riunite o da piu' persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da piu' persone in danno reciprocamente le une delle altre, Ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunita'.

[2]Nei casi preveduti nel comma precedente e' competente per tutti i procedimenti l'autorita' giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, puo' ordinare, per ragioni di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti.

[3]Il ricorso ha effetto sospensivo)).

Testo vigente dal 4 aprile 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 4 aprile 1956

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1941 al 4 aprile 1956. 204 parole tolte, 147 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Ai tribunali militari appartiene altresi' la cognizione:

tolto: 1° dei delitti preveduti dalla legge penale comune e perseguibili d'ufficio, commessi da militari:

tolto: a) a danno del servizio militare o dell'amministrazione militare;

tolto: b) a danno di altri militari, purche' in luoghi militari o a causa del servizio militare;

tolto: c) con abuso della qualita' di militare o durante l'adempimento di un servizio militare;

tolto: 2° dei delitti preveduti dagli articoli 270, 271 e 272 del codice penale, commessi da militari;

tolto: 3° del delitto di renitenza alla leva e di ogni altro reato preveduto dalle leggi di reclutamento delle varie forze armate dello Stato, da chiunque commessi;

tolto: 4° dei delitti di furto, preveduti dagli articoli 624 e 625 del codice penale, commessi a danno dell'amministrazione militare, nell'interno di arsenali, stabilimenti, officine e altri luoghi militari, da persone diverse dai militari in servizio, che vi siano addette per ragioni di impiego, ufficio o lavoro;aggiunto: Tra i procedimenti di competenza della autorita' giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell'autorita' giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da piu' persone riunite o da piu' persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da piu' persone in danno reciprocamente le une delle altre, Ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunita'.

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: 5° dei delitti preveduti dagli articoli 372, 373, 374, 375 e 377 del codice penale, da chiunque commessi nei procedimenti di competenza dei tribunali militari;aggiunto: Nei casi preveduti nel comma precedente e' competente per tutti i procedimenti l'autorita' giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, puo' ordinare, per ragioni di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti.

tolto: 6° dei reati da chiunque commessi in udienza davanti ai tribunali militari e che siano immediatamente giudicati;

tolto: 7° degli altri reati, la cui cognizione e' demandata dalla legge ai tribunali militariaggiunto: Il ricorso ha effetto sospensivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art264 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari