Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1941 al 4 aprile 1956. 204 parole tolte, 147 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Ai tribunali militari appartiene altresi' la cognizione:
tolto: 1° dei delitti preveduti dalla legge penale comune e perseguibili d'ufficio, commessi da militari:
tolto: a) a danno del servizio militare o dell'amministrazione militare;
tolto: b) a danno di altri militari, purche' in luoghi militari o a causa del servizio militare;
tolto: c) con abuso della qualita' di militare o durante l'adempimento di un servizio militare;
tolto: 2° dei delitti preveduti dagli articoli 270, 271 e 272 del codice penale, commessi da militari;
tolto: 3° del delitto di renitenza alla leva e di ogni altro reato preveduto dalle leggi di reclutamento delle varie forze armate dello Stato, da chiunque commessi;
tolto: 4° dei delitti di furto, preveduti dagli articoli 624 e 625 del codice penale, commessi a danno dell'amministrazione militare, nell'interno di arsenali, stabilimenti, officine e altri luoghi militari, da persone diverse dai militari in servizio, che vi siano addette per ragioni di impiego, ufficio o lavoro;aggiunto: Tra i procedimenti di competenza della autorita' giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell'autorita' giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da piu' persone riunite o da piu' persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da piu' persone in danno reciprocamente le une delle altre, Ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunita'.
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tolto: 5° dei delitti preveduti dagli articoli 372, 373, 374, 375 e 377 del codice penale, da chiunque commessi nei procedimenti di competenza dei tribunali militari;aggiunto: Nei casi preveduti nel comma precedente e' competente per tutti i procedimenti l'autorita' giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, puo' ordinare, per ragioni di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti.
tolto: 6° dei reati da chiunque commessi in udienza davanti ai tribunali militari e che siano immediatamente giudicati;
tolto: 7° degli altri reati, la cui cognizione e' demandata dalla legge ai tribunali militariaggiunto: Il ricorso ha effetto sospensivo.