Art. 313 c.p. — Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento
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[3]Per il delitto preveduto dall'articolo 290, quando e' commesso contro il Gran Consiglio del Fascismo o il Parlamento, ovvero contro il Senato o la Camera dei deputati, non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Gran Consiglio, o delle due Camere, ovvero di quella delle due Camere contro la quale il vilipendio e' diretto. Negli altri casi non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia.
[4]I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in reazione agli articoli 296 e 297, e dall'articolo 299 sono punibili a richiesta del Ministro della giustizia.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 20 marzo 1942
