Corte costituzionale

Sentenza n. 91/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1971 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 313,

terzo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 febbraio 1969 dal giudice istruttore del

tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Porta Gianfranco

ed altri, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 16 aprile 1969;

2) ordinanza emessa il 28 novembre 1969 dalla Corte d'assise di

Torino nel procedimento penale a carico di Marasso Giuseppe, iscritta

al n. 26 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1971 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Porta

Gianfranco ed altri, imputati del reato di vilipendio alle Forze armate

dello Stato ed al Governo (art. 290 cod. pen.), il giudice istruttore

presso il tribunale di Lucca ha sollevato con ordinanza emessa in data

22 febbraio 1969 questione di legittimità costituzionale della norma

di cui all'art. 313, terzo comma, ultima ipotesi, del codice penale, in

riferimento all'art. 104, primo comma, della Costituzione.

L'ordinanza assume che la disposizione denunciata, attribuendo al

Ministro per la giustizia il potere di concedere ovvero rifiutare

l'autorizzazione a procedere per il reato in esame, subordinerebbe il

processo penale all'esito di una valutazione discrezionale compiuta da

un organo statuale estraneo alla magistratura, in contrasto con il

principio della separazione dei poteri, che trova la sua più completa

ed esplicita enunciazione nella norma costituzionale secondo cui "la

magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni

altro potere". La rilevanza sussisterebbe nella fattispecie, avendo il

Ministro rifiutato l'autorizzazione a procedere.

2. - La stessa norma forma oggetto anche di altra questione di

legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dalla Corte d'assise di Torino, con ordinanza emessa il

28 novembre 1969 nel procedimento penale a carico di Marasso Giuseppe e

di Servino Giuseppe. La lamentata violazione del principio

costituzionale di eguaglianza consisterebbe - ad avviso del giudice a

quo - nel fatto che l'art. 313, secondo l'interpretazione operatane

dalla giurisprudenza, consentirebbe al Ministro per la giustizia di

trattare diversamente, in ordine all'autorizzazione a procedere,

persone che abbiano concorso nel medesimo reato, pur non essendo in

questi casi l'istituto preordinato in funzione di una valutazione

discrezionale della situazione dei soggetti attivi del reato. La

rilevanza sussisterebbe, in quanto nella fattispecie di cui trattasi

l'autorizzazione è stata concessa per il primo e negata per il secondo

dei due coimputati. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi hanno ad oggetto la medesima disposizione di

legge e possono quindi esser decisi con unica sentenza.

2. - L'ordinanza del tribunale di Lucca ripropone, con esclusivo

riferimento all'art. 104, primo comma, della Costituzione, la stessa

questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma,

del codice penale, che questa Corte ebbe già a dichiarare non fondata

con la sentenza n. 22 del 1959, alla stregua, tra l'altro, della norma

costituzionale dell'art. 104, cui si richiama il tribunale di Lucca.

E poiché l'ordinanza non adduce motivi nuovi né si ravvisano

ragioni che possano indurre a diversa decisione, la questione

dev'essere dichiarata manifestamente infondata.

3. - Presenta, invece, un profilo parzialmente nuovo l'ordinanza

della Corte d'assise di Torino, con riferimento - questa volta - al

solo art. 3 della Costituzione e con specifico riguardo alla

particolare ipotesi, che si era concretamente verificata nel caso di

specie, di concorso di più persone nel medesimo fatto-reato,

l'autorizzazione a procedere prevista dall'art. 313, terzo comma,

essendo stata concessa nei confronti di un imputato e negata, per

contro, nei confronti di un altro. Di qui, e muovendo dalla premessa

che una tale illimitata facoltà di scelta sia effettivamente

consentita al Ministro per la giustizia dall'art. 313, la denunciata

violazione del principio di eguaglianza.

Senonché, l'interpretazione assunta - peraltro, dubitativamente -

dall'ordinanza, oltre ad essere disattesa dalla dottrina pressoché

unanime, si rivela in contraddizione con la ragion d'essere

dell'istituto regolato nell'art. 313 cod. pen., tale disposizione

prescrivendo la necessità dell'autorizzazione a procedere in

considerazione della natura oggettiva dei reati ivi contemplati, e non

in considerazione delle qualità personali degli imputati.

Come questa Corte ebbe ad affermare nella menzionata sentenza n. 22

del 1959 "la valutazione demandata al Ministro per la giustizia ha per

Oggetto il promuovimento o la prosecuzione dell'azione penale per

determinati reati, chiunque ne sia l'autore"; ed è per questo che la

norma dell'art 313, non operando alcuna discriminazione tra i cittadini

che versino in identica situazione, venne riconosciuta non in contrasto

con l'art. 3 della Costituzione.

È da ritenere perciò conforme ai principi l'indivisibilità

dell'autorizzazione, stabilita, come nel caso dell'art. 313, con

riguardo al fatto, nulla rilevando in contrario che manchi nel codice

una espressa disposizione in tal senso, quale si rinviene invece negli

artt. 120, 123, 129 e 130, per la querela, la richiesta e l'istanza.

Giacché, in queste ultime ipotesi, a differenza che in quella

dell'art. 313, terzo comma, la procedibilità o la proseguibilità

dell'azione penale possono indifferentemente essere subordinate a

valutazioni di ordine soggettivo, oltre che oggettivo, ed era quindi

necessaria una norma che ne estendesse in ogni caso, ciò malgrado,

l'efficacia ai coimputati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice

penale, sollevata, con l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale

di Lucca di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 104, primo comma,

della Costituzione e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 22

del 16 aprile 1959;

b) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 313, terzo

comma, del codice penale, sollevata, con l'ordinanza della Corte

d'assise di Torino di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1971

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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