Codice penale

Art. 8 c.p. — Delitto politico commesso all'estero

[1]Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1° dell'articolo precedente, e' punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.

[2]Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.158 159

[3]Agli effetti della legge penale, e' delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresi' considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici. 18 24

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922

18

Il D.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) che "E' concesso indulto: a) per i seguenti reati commessi dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946: reati politici, ai sensi dell'art. 8 del Codice penale, e i reati connessi; nonche' i reati inerenti a fatti bellici, commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate".

D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460

24

Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere a) e b)) che "E' concessa amnistia: a) per i reati politici ai sensi dell'art. 8 del Codice penale, commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946; b) per i reati politici ai sensi dell'art. 8 del Codice penale, nonche' per i reati elettorali, commessi successivamente ai 18 giugno 1946 e punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena". Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'amnistia concessa dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha efficacia a tutto il 23 ottobre 1958.

Corte Costituzionale

158

La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998, n. 98 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/1998, n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede la non trasmissibilita' agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale".

Corte Costituzionale

159

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998, n. 98 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/1998, n. 15) come modificata dall'errata corrige in G.U. 1ª s.s. 13/05/1998, n. 19, non prevede piu' l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Testo vigente dal 13 maggio 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 98/1998

    Ha colpito questo articolo
    6 aprile 1998

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale; Dichiara ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 273, primo periodo, del r. d. 23 dicembre 1865, n. 2701, che approv…

    Art. 8 c.p. · Art. 188 c.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 65/1971

    Questione inammissibile
    30 marzo 1971

    È inammissibile una questione di costituzionalità qualora l'accoglimento di essa procura solo effetti che nel processo a quo si siano già verificati, come quando si impugni una norma che subordini l'esercizio dell'azione penale ad una autorizzazione che, nella specie, sia già intervenuta.

    Art. 8 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 112 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il progetto considerava delitto politico, agli effetti della legge penale, anche il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici o sociali. La Commissione parlamentare propose di sopprimere quest'ultima parola, o di chiarirne il concetto. Ho volentieri aderito (art. 8) alla soppressione della parola sociali, che non solo esprime un concetto troppo ampio e indefinito, ma che mi parve altresì superflua e suscettiva di cagionare equivoci. Delitti comuni determinati da motivi sociali s'intendono generalmente quelli che, più che attentare ad un determinato ordinamento politico, si dirigono contro lo stesso ordinamento sociale su cui l'ordinamento politico si fonda, quali sono per eccellenza i delitti anarchici. Senonchè l'anarchismo, come ogni altra simile attività antisociale, è considerato dal codice delitto contro la personalità dello Stato, così che non può dubitarsi che i delitti comuni determinati da motivi anarchici o altrimenti antisociali sono delitti soggettivamente ed oggettivamente politici. La Commissione propose inoltre di differenziare il concetto dei motivi sociali, che possono attribuire al delitto il carattere di politico, da quei «motivi di particolare valore morale e sociale», che costituiscono circostanza attenuante, a norma dell'articolo 62, n. 1°, del codice. Ma la soppressione della parola «sociali» toglie ogni ragion d'essere a questa domanda.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 10

Che cosa è cambiato dal 13 maggio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1998 al 13 maggio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998, n. 98 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/1998, n. 15) come modificata dall'errata corrige in G.U. 1ª s.s. 13/05/1998, n. 19, non prevede piu' l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art8 · fonte del testo

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