Art. 274 c.p. — Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale

[1]Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l'autorizzazione del Governo, e' punito con la multa da lire mille a diecimila.

[2]La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero. 104

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

104

La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 3 luglio 1985, n. 193 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/1985, n. 161) ha dichiarato ai sensi dell'art. 27 L. 11 marzo 1953 n. 87 l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Testo vigente dal 11 luglio 1985

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 193/1985

    Ha colpito questo articolo
    3 luglio 1985

    L'art. 18 della Costituzione esclude che il diritto di associazione possa essere subordinato ad autorizzazione, ed esso va riferito anche alle associazioni di carattere internazionale, tanto più che a norma dell'art. 11 Cost., è statuito che l'Italia "promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte, fra l'altro, allo scopo di ripudiare la guerra... come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali", e di affermare (persino limitando la propria sovranità) un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni. Pertanto, l'art. 273 cod. pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 18 e 11 Cost. in quanto subordina ad autorizzazione governativa la liceità delle associazioni aventi carattere internazionale. In conseguenza di tale decisione, a' sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, deve altresì dichiararsi, l'illegittimità dell'art. 274 cod. pen., nonché dell'art. 211 T.U. leggi Pubblica Sicurezza: il primo, perché punisce anche la semplice partecipazione nel territorio dello Stato a quegli stessi enti, associazioni o istituti, o sezioni di essi, contemplati nell'articolo precedente; il secondo, perché contempla comprensivamente le stesse situazioni descritte negli artt. 273 e 274 cod. pen..

    Art. 273 c.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 274 c.p. · Art. 211 Testo unico di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1985

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 11 luglio 1985.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 3 luglio 1985, n. 193 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/1985, n. 161) ha dichiarato ai sensi dell'art. 27 L. 11 marzo 1953 n. 87 l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art274 · fonte del testo

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