Corte costituzionale

Sentenza n. 142/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1973 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 313,

terzo comma, e degli artt. 266, 270, 272, 305 e 415 del codice penale,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 febbraio 1971 dal giudice istruttore del

tribunale di La Spezia nel procedimento penale a carico di Marrone

Franco, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971;

2) ordinanza emessa il 22 febbraio 1971 dalla Corte d'assise di

Roma nel procedimento penale a carico di De Medio Paolo ed altri,

iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 dell'8 marzo 1972;

3) ordinanza emessa il 21 settembre 1971 dal giudice istruttore del

tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Gibelli

Giovanni Battista ed altri, iscritta al n. 41 del registro ordinanze

1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 90 del 5

aprile 1972.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1973 il Giudice relatore

Vezio Crisafulli;

udito il vice avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 22 febbraio 1971 nel corso di un

procedimento penale a carico di Marrone Franco, il giudice istruttore

presso il tribunale di La Spezia ha sollevato questione di legittimità

costituzionale - per contrasto con le disposizioni contenute nel titolo

quarto, sezione prima, della parte seconda e, segnatamente, con l'art.

104, nonché in relazione all'art. 3 della Costituzione - dell'art.

313, secondo capoverso, del codice penale, limitatamente alla parte in

cui prevede che l'autorizzazione a procedere venga concessa dal

Ministro della giustizia anziché dal Consiglio superiore della

magistratura.

Sotto il profilo della rilevanza, il giudice a quo fa notare che

l'eventuale accoglimento della questione farebbe mancare la condizione

di procedibilità in ordine al reato in oggetto.

Nel merito, l'ordinanza si richiama alla sentenza n. 15 del 1969 di

questa Corte, che ha dichiarato illegittima la stessa disposizione,

nella parte in cui attribuiva il potere di concedere l'autorizzazione a

procedere al Ministro di grazia e giustizia, anziché alla Corte

stessa, per il reato di vilipendio in danno di essa: nella specie,

trattandosi di vilipendio all'ordine giudiziario, la correlativa

potestà dovrebbe spettare al Consiglio superiore della magistratura,

che ne è l'organo rappresentativo.

La norma impugnata contrasterebbe, inoltre, con il principio di

eguaglianza, verificandosi un'ingiustificata disparità di trattamento

fra coloro che siano imputati del reato di vilipendio nei confronti

delle Camere o della Corte costituzionale e chi debba rispondere dello

stesso reato nei confronti dell'ordine giudiziario, poiché in questa

seconda ipotesi la valutazione sull'opportunità del promuovimento

dell'azione penale risulterebbe priva delle garanzie di forma e di

sostanza connesse alla deliberazione di un organo collegiale e

spetterebbe per di più ad un organo appartenente ad un potere diverso

da quello cui inerisce l'istituzione offesa.

2. - Questione sostanzialmente analoga, ma limitatamente al primo

dei due profili di legittimità costituzionale innanzi menzionati, è

stata dedotta dalla Corte di assise di Roma, con ordinanza emessa il 22

febbraio 1971 nel corso di un procedimento penale a carico di De Medio

Paolo ed altri.

3. - In questo secondo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale

dello Stato, con deduzioni depositate il 22 marzo 1972, nelle quali

sostiene fra l'altro, che il precedente costituito dalla sentenza n. 15

del 1969, già ricordata, verrebbe nella specie male invocato, non

potendosi considerare valevole anche per l'ordine giudiziario il

criterio analogico seguito dal legislatore costituzionale nel regolare

la posizione della Corte costituzionale e dei suoi componenti alla

stregua di quella del Parlamento e dei suoi membri: la scelta

dell'organo più idoneo a pronunciarsi sull'autorizzazione dovrebbe

perciò considerarsi rimessa alla discrezionalità del legislatore.

Le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato si precisano nella

richiesta di una dichiarazione di infondatezza della questione.

4. - Una terza ordinanza, emessa dal giudice istruttore presso il

tribunale di Genova il 21 settembre 1971, nel corso di un procedimento

penale a carico di Gibelli Giovanni Battista ed altri, propone

questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 313 cod. pen., nella parte in cui subordina

all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia l'esercizio

dell'azione penale per il reato di vilipendio alla Magistratura, per

contrasto con gli artt. 102 e 104 della Costituzione;

b) degli artt. 266, 270, 272, 305, 415 cod. pen. per contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, nell'assunto che la disciplina in essi

contenuta per reati politici dia luogo ad una ingiustificata disparità

di trattamento rispetto alle non dissimili fattispecie, rispettivamente

previste all'art. 414 o all'art. 416 del codice penale.

La prima questione viene dedotta sotto un duplice profilo:

contrasto della norma in esame con l'art. 104 Cost. secondo una

motivazione sostanzialmente analoga a quella delle ordinanze che

precedono; ed inoltre, più radicalmente, contrasto dell'istituto

dell'autorizzazione a procedere con l'art. 102 Cost., perché il suo

diniego se non anche la sua concessione integrerebbe, comunque, un modo

di esercizio della funzione giurisdizionale da parte di un organo

amministrativo o politico.

Le altre questioni muovono tutte dalla comune premessa che le norme

impugnate costituiscano puntualizzazioni di più ampie ipotesi

criminose trattate meno severamente dal legislatore: la diversità di

valutazione che giuoca, cioè, in senso favorevole ai reati non

politici sarebbe priva di ragionevole fondamento in un regime basato

sui principi della democrazia e della libertà di perseguire

collettivamente fini non vietati ai singoli dalla legge penale e per

conseguenza violerebbe il principio costituzionale di eguaglianza.

In particolare, la pubblica istigazione ai militari a disobbedire

alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina

militare o altri doveri inerenti al proprio stato (art. 266 cod. pen.)

è punita con una pena superiore nel minimo ed uguale nel massimo

rispetto alla generica pubblica istigazione a commettere uno o più

delitti, eventualmente anche fra quelli maggiormente ripugnanti alla

coscienza sociale (art. 414 cod. pen.); la promozione, Costituzione,

organizzazione di associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.) sono

punite più severamente delle analoghe attività relative a comuni

associazioni per delinquere (art. 416 cod. pen.); la propaganda per il

mutamento con metodi violenti dell'ordine costituito (art. 272 cod.

pen.) è punita allo stesso modo, od eventualmente applicandosi la

circostanza diminuente di cui all'art. 311 cod. pen. in modo poco

differente, rispetto alla istigazione a commettere uno o più delitti

di qualsiasi, anche più intensa, gravità (art. 414, erroneamente

indicato come art. 415, cod. pen.); la associazione per commettere

delitti contro la personalità interna e quella internazionale dello

Stato puniti con pena detentiva (art. 305 cod. pen.) è valutata più

severamente della associazione per commettere delitti comuni,

eventualmente anche più gravi di quelli politici (art. 416 cod. pen.)

ed analoga disparità di trattamento sussiste per le rispettive e

maggiormente qualificate affinità di promozione, Costituzione ed

organizzazione; infine, per la pubblica istigazione a disobbedire alle

leggi di ordine pubblico ovvero all'odio fra le classi sociali (art.

415 cod. pen.) è comminata una pena edittale inferiore solo nel minimo

a quella stabilita per la più grave fattispecie di istigazione a

delinquere (art. 414 cod. pen.).

5. - Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale

dello Stato, con deduzioni depositate il 7 gennaio 1972, nelle quali

sostiene anzitutto che l'autorizzazione a procedere non costituisce

esercizio di (od ingerenza arbitraria in) una funzione giurisdizionale,

bensì condizione di procedibilità che assolve ad una esigenza di

garanzia politica in considerazione della qualità della persona offesa

dal reato o della particolare natura del bene giuridico leso. Ciò

premesso, non soltanto non sussisterebbe violazione dell'art. 102 della

Costituzione, ma nemmeno del principio di autonomia e di indipendenza

della Magistratura (art. 104 Cost.), posto che l'attribuzione di un

tale potere al Ministro di grazia e giustizia, anziché al Consiglio

superiore della magistratura, non contrasterebbe con la posizione

costituzionalmente sancita per quest'ultimo organo, cui competono non

la cura particolare di interessi dell'ordine giudiziario, come tali

distinti da quelli dello Stato, ma soltanto quelle funzioni

amministrative e giurisdizionali di cui lo Stato si riserva la

titolarità nel quadro della disciplina legislativa del pubblico

impiego giudiziario.

Per quanto concerne, poi, le altre questioni, l'Avvocatura dello

Stato rileva che la eterogeneità delle fattispecie criminose poste a

raffronto non ne consentirebbe una valutazione in termini di

legittimità costituzionale ex art. 3, essendo comunque rimesso alla

competenza esclusiva del legislatore ordinario di vagliare se esse

corrispondano o meno all'attuale stato della coscienza sociale ed allo

spirito informatore della Costituzione repubblicana.

Le conclusioni si precisano in una richiesta di declaratoria di

infondatezza di tutte le questioni sollevate.

6. - All'udienza la parte intervenuta ha insistito nelle

conclusioni già formulate. Considerato in diritto :

1. - I giudizi promossi con le ordinanze del giudice istruttore

presso il tribunale di La Spezia, della Corte di assise di Roma e del

giudice istruttore presso il tribunale di Genova hanno ad oggetto

questioni identiche o connesse e possono perciò essere decisi

congiuntamente con unica sentenza.

2. - Logicamente preliminare è la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale, sollevata

dal giudice istruttore del tribunale di Genova con riguardo

all'istituto dell'autorizzazione a procedere in quanto contrastante, di

per sé, con l'art. 102 della Costituzione: alla quale strettamente si

collega poi, nella stessa ordinanza, l'ulteriore questione, sollevata

anche - come questione autonoma - dalla Corte d'assise di Roma e dal

giudice istruttore del tribunale di La Spezia, e concernente l'asserita

illegittimità della menzionata disposizione del codice nella parte in

cui conferisce il potere autorizzativo in oggetto, per i reati di

vilipendio dell'ordine giudiziario, al Ministro per la giustizia

anziché al Consiglio superiore della magistratura, deducendosi, sotto

questo particolare aspetto, violazione dell'art. 3 e delle

disposizioni del titolo IV, sezione I, della parte seconda della

Costituzione. ed in particolare dell'art. 104, primo comma.

3. - In ordine alla prima questione, che investe in termini

generali l'istituto della autorizzazione a procedere, non può che

essere confermata la precedente giurisprudenza di questa Corte,

formatasi anche con specifico e puntuale riguardo allo stesso art. 102

Cost., che viene ora nuovamente invocato quale norma parametro (sent.

n. 17 del 1973).

Nel senso, precisamente, che l'attività esplicata dal Ministro per

la giustizia dando o negando l'autorizzazione a procedere non è in

alcun modo assimilabile alla funzione giurisdizionale né incide sul

libero e indipendente esercizio di questa da parte del giudice. E

poiché non sono addotti profili nuovi e non si ravvisano ragioni che

possano indurre a mutare avviso in proposito, la questione dev'essere

dichiarata manifestamente infondata.

4. - Passando ora all'ultima, più circoscritta e particolare

questione concernente il terzo comma dell'art. 313 cod. pen.,

limitatamente alla parte in cui, con riferimento all'ipotesi di

procedimenti per vilipendio dell'ordine giudiziario, attribuisce il

potere autorizzativo al Ministro per la giustizia anziché al Consiglio

superiore della magistratura, per contrasto con l'art. 104, primo

comma, Cost., è da osservare anzitutto che, nella misura in cui questa

disposizione costituzionale ha significato confermativo del principio

della indipendenza garantita a tutti i magistrati nell'esercizio delle

loro funzioni anche tale questione ha già trovato soluzione nella

precedente giurisprudenza della Corte (sent. n. 22 del 1959,

esplicitamente ribadita, sul punto, dalla successiva sentenza n. 91 del

1971). Se, infatti, l'autorizzazione a procedere non menoma

l'indipendenza del singolo giudice nell'atto del giudicare e pertanto

non incide sulla autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario

complessivamente riguardato, non c'è motivo per giungere a diversa

conclusione quando detta autorizzazione sia richiesta per procedere

contro chi sia imputato del reato di vilipendio dello stesso ordine

giudiziario.

Ma i termini della questione, così come viene ora prospettata,

sono più complessi.

Da un lato, infatti, il principio del primo comma dell'art. 104,

specie se sistematicamente inquadrato nel contesto delle altre

disposizioni della sezione I del titolo IV, alle quali non per nulla

globalmente si richiamano le ordinanze, non si esaurisce in una mera

ripetizione del principio dell'indipendenza dei giudici di cui all'art.

101, secondo comma (pur comprendente anche questo aspetto); d'altro

lato, se ben si guarda, l'impostazione comune a tutte le ordinanze si

basa sulla premessa di una identità di ratio tra il caso del

vilipendio della Corte costituzionale, deciso con la sentenza n. 15 del

1969, ed il caso dell'autorizzazione per vilipendio dell'ordine

giudiziario.

Non tanto viene, allora, in considerazione l'indipendenza del

giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, che, del resto, dev'essere

assicurata dalla legge anche ai giudici speciali, come risulta

dall'art. 108, secondo comma, Cost., sebbene a questi non si estendano

affatto le attribuzioni del Consiglio superiore, quanto piuttosto la

"posizione" che all'ordine giudiziario, nel suo duplice aspetto di

complesso di uffici e di ordo personarum, risulta costituzionalmente

garantita yyrso la menzione della sua "autonomia", cui allude,

distintamente dalla indipendenza ma in stretta connessione con questa,

la dizione letterale dell'art. 104, primo comma. La parola è qui usata

in senso generico e non tecnico, a indicare la disciplina diversificata

che la Costituzione riserva, e vuole sia riservata, per quanto attiene

allo stato giuridico dei magistrati dell'ordine giudiziario, sia

garantendo loro direttamente l'inamovibilità, nei sensi e alle

condizioni di cui all'art. 107, comma primo, sia sottraendoli, anche

per quel che concerne tutte le vicende del predetto stato, ad ogni

dipendenza da organi del potere esecutivo. Strumento essenziale di

siffatta autonomia, e quindi della stessa indipendenza dei magistrati

nell'esercizio delle loro funzioni, che essa è istituzionalmente

rivolta a rafforzare, sono le competenze attribuite al Consiglio

superiore dagli artt. 105, 106 e 107 Cost., nelle quali deve rientrare

ogni provvedimento che direttamente o indirettamente possa menomarla.

5. - Ciò premesso, è da soggiungere che la posizione dell'ordine

giudiziario nel sistema è tuttavia diversa da quella della Corte

costituzionale, qual'è stata precisata nella menzionata sentenza n. 15

del 1969, e non sussiste perciò quell'identità di ratio che, secondo

l'assunto delle ordinanze, dovrebbe condurre a identiche conclusioni

quanto alla spettanza del potere di concedere l'autorizzazione a

procedere, puramente e semplicemente sostituendosi alla Corte,

immediatamente offesa dal reato, cui si riferiva l'anzidetta sentenza,

il Consiglio superiore della magistratura, allorché il vilipendiosia

invece diretto contro l'ordine giudiziario.

Per prima cosa, è da dire che, a differenza dalla Corte

costituzionale (e dalle Camere), l'ordine giudiziario non è un

collegio, né comunque un organo singolo, anche se complesso, idoneo a

porsi come titolare di un interesse pubblico differenziato e

specializzato, ad un tempo leso dal vilipendio e suscettibile di

ricevere un danno maggiore della stessa offesa dallo svolgimento di un

processo a carico dei responsabili del reato. Nelle ipotesi delle

Assemblee legislative e della Corte costituzionale, invece, vi ha

perfetta e piena coincidenza tra l'organo al quale l'offesa è rivolta

e l'organo al quale spetta - a maggior tutela della propria

indipendenza, anche colta nelle sue manifestazioni esteriori - la

valutazione dell'opportunità politica di consentire o meno il

proseguimento dell'azione penale.

Né può affermarsi, come si assume, che il Consiglio superiore

rappresenti, in senso tecnico, l'ordine giudiziario, di guisa che,

attraverso di esso, se ne realizzi immediatamente il cosiddetto

autogoverno (espressione, anche questa, da accogliersi piuttosto in

senso figurato che in una rigorosa accezione giuridica): con la

conseguenza che, esercitando il potere autorizzativo in questione, esso

verrebbe ad agire in luogo, per conto ed in nome dell'ordine

giudiziario medesimo. La composizione mista dell'organo, solo in parte

- anche se prevalente - formato mediante elezione da parte dei

magistrati, e per altra parte, invece, da membri eletti dal Parlamento

(tra i quali dev'essere scelto il Vicepresidente), oltre che da membri

di diritto, tra cui il Capo dello Stato, che lo presiede, si oppone

chiaramente ad una simile raffigurazione.

Al più - e questa stessa definizione, com'è noto, è controversa

in dottrina - potrebbe parlarsi di organo a composizione parzialmente

rappresentativa; ma è certo comunque, ed è argomento decisivo, che la

presenza nel Consiglio di membri non tratti dall'ordine giudiziario e

la particolare disciplina costituzionalmente dettata quanto alla

presidenza di esso rispondono all'esigenza (che fu avvertita dai

costituenti) di evitare che l'ordine giudiziario abbia a porsi come un

corpo separato. Sono stati predisposti, perciò, accorgimenti idonei ad

attuarne e mantenerne una costante saldatura con l'apparato unitario

dello Stato, pur senza intaccarne le proclamate e garantite autonomia e

indipendenza.

A questo medesimo fine sono rivolte le disposizioni del testo

costituzionale e della legge di attuazione del 24 marzo 1958, n. 195,

che stabiliscono gli opportuni raccordi tra Consiglio superiore e

Ministro per la giustizia, il quale ultimo rimane l'unico organo

politicamente responsabile davanti al Parlamento, secondo i principi,

di quanto attiene all'organizzazione della giustizia ed al suo

funzionamento (sent. n. 168 del 1963).

Ed infatti, in forza dell'art. 107, secondo comma, Cost., spetta al

Ministro la facoltà di promuovere l'azione disciplinare nei confronti

dei magistrati (facoltà che la legge del 1958 ha esteso anche al

Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nella sua qualità

di pubblico ministero presso la sezione disciplinare del Consiglio

superiore); ciò che giustifica, come ebbe a ritenere questa Corte con

la citata sentenza n. 168 del 1963, che alle ulteriori attribuzioni

demandate allo stesso Ministro dal successivo art. 110, concernenti

"l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla

giustizia", non possa darsi un'interpretazione restrittiva, dovendovisi

includere "sia l'organizzazione degli uffici nella loro efficienza

numerica, con l'assegnazione dei magistrati in base alle piante

organiche, sia il funzionamento dei medesimi in relazione all'attività

e al comportamento dei magistrati che vi sono addetti".

In forza poi della citata legge del 1958, spetta altresì al

Ministro - non illegittimamente, stando a quanto deciso in detta

sentenza - la facoltà di richiedere al Consiglio, e senza intaccarne

l'autonoma iniziativa nelle materie di sua competenza, di deliberare in

ordine ai provvedimenti di cui all'art. 10 n. 1 (assunzioni,

assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni, e

quanto altro inerisce allo stato dei magistrati). Spetta inoltre al

Ministro di dare esecuzione, in generale, alle deliberazioni del

Consiglio, le quali - a norma dell'art. 17 della legge più volte

ricordata, ed eccezion fatta per le decisioni della sezione

disciplinare - prendono la forma di decreti del Presidente della

Repubblica o di decreti ministeriali: soggetti, gli uni come gli altri,

al controllo preventivo della Corte dei conti e ad eventuale ricorso al

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Anche qui, non

illegittimamente, come ebbe a giudicare questa Corte con la sentenza

più volte richiamata, non essendo la magistratura "avulsa

dall'ordinamento generale dello Stato" ed avendo tali provvedimenti

"carattere sostanzialmente amministrativo" (si veda anche la successiva

sentenza n. 44 del 1968).

6. - Da quanto fin qui detto, risulta, dunque, confermata l'assenza

di vere analogie strutturali tra ordine giudiziario e Corte

costituzionale, come pure l'impossibilità di supplirvi ricorrendo al

concetto di una integrale rappresentanza di quello da parte del

Consiglio superiore.

Ma anche sotto molteplici altri aspetti, a taluno dei quali si è

già accennato di passaggio, la posizione costituzionale dell'ordine

giudiziario differisce da quella della Corte (e delle Camere, cui

questa - sotto il profilo che qui interessa è da assimilare). Per la

Corte, nessuna ingerenza, diretta o indiretta, è riconosciuta (né

sarebbe ammissibile) ad alcun altro organo, sia per quel che ne

concerne il funzionamento sia per quel che più strettamente attiene

allo status dei suoi componenti. Tutte le sue deliberazioni sono

sottratte assolutamente a qualsiasi forma di controllo e di

impugnativa. Ad essa è conferita la più larga autonomia regolamentare

e finanziaria; esclusivamente di fronte ad essa può verificarsi una

responsabilità dei giudici nell'ipotesi dell'art. 3 della legge

costituzionale n. 1 del 1948 (in relazione all'art. 7 della legge cost.

n. 1 del 1953). E spetta soltanto alla Corte deliberare sulla rimozione

dei giudici per sopravvenuta incapacità fisica o civile nonché

deliberarne la decadenza dalla carica, ove ricorra il caso di cui

all'art. 8 della legge costituzionale n. 1 del 1953.

Ai giudici costituzionali, inoltre, si estendono, in forza dello

specifico ed espresso rinvio fatto dall'art. 3 della legge

costituzionale n. 1 del 1948 all'art. 68 Cost., le immunità proprie

dei membri del Parlamento. A proposito delle quali, non è fuori luogo

rammentare che tra gli argomenti che indussero questa Corte, nella

sentenza n. 15 del 1969, a ritenere che il potere di dare

l'autorizzazione a procedere contro i responsabili di vilipendio della

Corte doveva appartenere alla medesima, considerevole rilievo ebbe

quello tratto dalla sostanziale affinità tra le valutazioni politiche

cui tale autorizzazione è, per sua natura, subordinata con quelle che

la Corte è chiamata ad operare allorché si tratti di dare o negare

l'autorizzazione a procedere nei confronti dei suoi membri, a carico

dei quali sia aperto o stia per aprirsi un procedimento penale.

Siffatto complesso di guarentigie, che non trovano riscontro alcuno

in quelle dell'ordine giudiziario, si ricollega alle supreme funzioni

di tutela della legalità costituzionale, ad ogni livello, che la Corte

è chiamata ad assolvere, ed alle quali la sent. n. 15 del 1969 ebbe a

fare espresso riferimento.

7. - Non c'è nulla, dunque, nella posizione costituzionale

dell'ordine giudiziario e nel modo in cui sono regolati i suoi rapporti

con il Consiglio superiore, che imponga una deroga al principio

generale, secondo cui il Ministro per la giustizia è l'organo

tecnicamente qualificato e politicamente idoneo a presiedere alle

relazioni tra il Governo e l'Amministrazione della giustizia,

esplicando a tal fine il potere di dare o rifiutare le autorizzazioni a

procedere, nonché di fare istanza e richiesta di procedimento nei casi

previsti dalla legge.

Nulla vieta d'altronde che, con riferimento all'ipotesi di

vilipendio dell'ordine giudiziario, lo stesso Ministro possa, nella sua

prudente discrezionalità, richiedere, ove lo reputi necessario in

particolari casi, un parere del Consiglio superiore (non vincolante) a

norma dell'art. 10, penultimo comma, della legge del 1958.

8. - La questione non è fondata neppure sotto il profilo di

violazione dell'art. 3, per la pretesa disparità di trattamento tra

coloro che siano imputati di vilipendio dell'ordine giudiziario e

coloro che siano imputati del medesimo reato nei confronti, invece,

delle Camere e della Corte costituzionale.

Giuridicamente diverse sono, infatti, le situazioni che vengono

prospettate nell'ordinanza del giudice istruttore di La Spezia, così

come diversa è la situazione di chi sia imputato di un reato per il

quale sia necessaria l'autorizzazione a procedere e quella di chi sia

imputato di un qualsiasi altro reato, per il quale debba procedersi

d'ufficio.

E poiché, d'altro canto, come affermato nella sentenza n. 17 del

1973, in precedenza ricordata, non sussiste un diritto o anche solo un

interesse legittimo di chi sia indiziato di reato ad essere o a non

essere sottoposto a procedimento penale, nessun contrasto con il

principio di eguaglianza è ravvisabile nell'attribuzione all'uno o

all'altro organo del potere autorizzativo in oggetto.

9. - L'ordinanza del giudice istruttore di Genova solleva altresì

questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3

Cost., di una serie di disposizioni del codice penale che puniscono

determinati reati, in largo senso politici, più severamente o con la

medesima pena di reati comuni, analoghi ed anche - ad avviso del

giudicante - più gravi.

Si tratta, precisamente, dell'art. 266 (istigazione di militari a

disobbedire alle leggi), dell'art. 270 (associazioni sovversive),

dell'art. 272 (propaganda ed apologia sovversive), dell'art. 305 in

relazione all'art. 302 (cospirazione politica mediante associazione) e

dell'art. 415 (istigazione a disobbedire alle leggi): che l'ordinanza

mette a raffronto con gli artt. 414 (erroneamente indicato come art.

415) e 416, relativi, rispettivamente, all'istigazione a delinquere ed

all'associazione per delinquere in genere.

Anche questa terza questione non è fondata perché, come ha

ritenuto la costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 45 del

1967, n. 109 del 1968, n. 45 del 1970, n. 22 del 1971 ecc.), la

valutazione in ordine alla congruenza delle pene edittali alle singole

fattispecie di reato è di natura essenzialmente politica ed

appartiene, come tale, alla discrezionalità del legislatore, non

sindacabile in questa se de se non nell'ipotesi di manifesta

irragionevolezza. E, nel caso che forma oggetto del presente giudizio,

detto limite non risulta oltrepassato.

Infatti, fermo rimanendo - coerentemente con quanto ora osservato -

che resta riservato al legislatore ogni eventuale adeguamento delle

previsioni incriminatrici e delle corrispondenti sanzioni alle esigenze

attuali, non può negarsi che le figure di reato cui si riferisce

l'ordinanza tendono alla protezione di beni e valori essenziali alla

pacifica convivenza associata e all'ordinato funzionamento del sistema

costituzionale.

Tali sono certamente l'esclusione di qualsiasi forma di violenza e

di anacronistica cospirazione nella lotta politica, il rispetto delle

leggi e la lealtà nei confronti delle istituzioni democratiche (ciò

che non esclude, ovviamente, la critica e le eventuali iniziative

dirette a riformarle con le procedure costituzionalmente previste), la

saldezza anche morale delle forze armate (sent. n. 16 del 1973).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale,

sollevata, in riferimento all'art. 102 della Costituzione,

dall'ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale di Genova;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dello stesso art. 313, terzo comma, del codice penale, nella parte in

cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il

reato di vilipendio dell'ordine giudiziario al Ministro per la

giustizia anziché al Consiglio superiore della magistratura,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 104 della Costituzione, dalle

ordinanze dei giudici istruttori presso i tribunali di La Spezia e di

Genova e della Corte di assise di Roma;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 266, 270, 272, 305 e 415 del codice penale, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza del giudice

istruttore presso il tribunale di Genova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

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