Corte costituzionale

Sentenza n. 15/1969

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/02/1969 · relatore Vezio Crisafulli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo

comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 14 giugno

1968 dalla Corte di assise dell'Aquila nel procedimento penale a carico

di Ramella Gigliardi Franco Alfonso, iscritta al n. 139 del Registro

ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 222 del 31 agosto 1968.

Visto l'atto di costituzione del Ramella Gigliardi;

udita nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1968 la relazione del

Giudice Vezio Crisafulli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Ramella Gigliardi

Franco Alfonso la Corte di assise dell'Aquila, accogliendo una

eccezione proposta dal Pubblico Ministero, ha sollevato, con ordinanza

emessa in data 19 giugno 1968, questione di legittimità costituzionale

relativamente alla norma di cui all'art. 313, terzo comma, del Codice

penale, nella parte in cui prescrive che per il delitto di vilipendio

della Corte costituzionale, a differenza di quello nei confronti delle

Assemblee legislative, l'autorizzazione a procedere deve essere

concessa dal Ministro per la giustizia, deducendone il contrasto

rispetto alla posizione di autonomia costituzionale e di indipendenza

della Corte dagli altri organi o poteri dello Stato, quale risulta da

tutto il complesso delle disposizioni contenute nel titolo VI, sezione

prima, della parte seconda della Costituzione e nelle leggi

costituzionali integrative di questa: 9 febbraio 1948, n. 1; 11 marzo

1953, n. 1, e 22 novembre 1967, n. 2; nonché rispetto al principio di

eguaglianza formalmente stabilito nell'art. 3 della stessa

Costituzione.

L'ordinanza osserva preliminarmente, sotto il profilo della

rilevanza, che il procedimento di cui trattasi non può essere definito

indipendentemente dalla risoluzione della insorta questione di

legittimità costituzionale, dal momento che per esso è stata concessa

autorizzazione a procedere con decreto del Ministro di grazia e

giustizia e che è in contestazione la legittimazione dello stesso

Ministro a concedere tale autorizzazione.

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il giudice a quo

osserva che non appare conforme alle citate disposizioni della

Costituzione e delle leggi costituzionali il subordinare la

procedibilità di un giudizio penale rivolto a tutelare il prestigio

della Corte costituzionale alla valutazione, che non potrebbe non

essere anche politica, del Governo: vale a dire del potere esecutivo,

che è uno dei poteri nei confronti dei quali più intensamente si

svolge il magistero di giustizia costituzionale della Corte e più

intensamente la Costituzione ha voluto che debba essere garantita la

posizione di indipendenza della Corte stessa.

In riferimento all'art. 3 della Costituzione, poi, l'ordinanza

rileva che se "l'istituto dell'autorizzazione a procedere trova

fondamento nello stesso interesse pubblico tutelato dalle norme penali,

in ordine al quale il procedimento penale potrebbe qualche volta

risolversi in un danno più grave dell'offesa stessa" (Corte

costituzionale, sentenza 16 aprile 1959, n. 22), appare chiaro che la

stessa ratio che ha ispirato il legislatore ad attribuire - a tutela

della loro indipendenza - esclusivamente alle Camere, quando siano esse

il soggetto passivo del vilipendio, la valutazione di tale pubblico

interesse, dovrebbe sussistere anche nel caso in cui il reato colpisca

altra istituzione costituzionale che sia, come la Corte costituzionale,

superiorem non recognoscens e perciò indipendente da ogni altro potere

dello Stato.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata e comunicata, nonché

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1968, n. 222.

Con atto depositato il 14 settembre 1968 si è costituita in

giudizio la difesa del Ramella Gigliardi, facendo propri e ribadendo

gli argomenti già svolti nell'ordinanza di rinvio; ponendo in luce

anche il diverso iter legislativo dell'art. 290 del Codice penale che

ha subito modificazioni successive sino alla legge 30 luglio 1957, n.

655, art. 1, rispetto all'art. 313 del Codice penale che non è stato

più modificato ed adeguato alle modificazioni intervenute nella

realtà costituzionale dello Stato; concludendo, infine, con la

richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma

impugnata. Considerato in diritto :

1. - La Corte ritiene che la disposizione dell'art. 313, terzo

comma, del Codice penale, nella parte in cui subordina l'esercizio

penale per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale alla

autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, anziché - come per

le Camere - all'autorizzazione dello stesso organo contro cui l'offesa

era diretta, contrasti effettivamente con la posizione di indipendenza

ed autonomia della Corte stessa, quale risulta dalle disposizioni

costituzionali assunte a parametro dall'ordinanza della Corte d'assise

dell'Aquila, in stretta correlazione logica, d'altronde, con la natura

delle funzioni che la Corte costituzionale è istituzionalmente

chiamata a svolgere a norma dell'art. 134 della Costituzione e

dell'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Tali

funzioni - dal sindacato sulla costituzionalità delle leggi statali e

regionali, al parere obbligatorio e vincolante sulle richieste di

referendum abrogativo; dalla risoluzione dei conflitti di attribuzione

tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le Regioni e tra Regioni, ai

giudizi in sede penale sulle accuse contro il Presidente della

Repubblica e i Ministri - si riconducono tutte ad un principio

fondamentale unitario: garantire e rendere praticamente operante il

principio di legalità, che il nuovo ordinamento dello Stato ha esteso

a livello costituzionale, sottoponendo al rispetto delle norme

costituzionali anche gli atti dei supremi organi politici statali,

nonché i rapporti intercorrenti tra questi ultimi e quelli tra lo

Stato e le Regioni.

Così riguardata, nel complesso delle sue attribuzioni, la Corte si

configura come altissimo organo di garanzia dell'ordinamento

repubblicano, ad essa spettando in via esclusiva e con effetti

definitivi far concretamente valere l'imperio della Costituzione nei

confronti di tutti gli operatori costituzionali.

Ed è chiaro che compiti siffatti postulano che l'organo cui sono

affidati sia collocato in posizione di piena ed assoluta indipendenza

rispetto ad ogni altro, in modo che ne risultino assicurate sotto ogni

aspetto - anche nelle forme esteriori - la più rigorosa imparzialità

e l'effettiva parità rispetto agli altri organi immediatamente

partecipi della sovranità. Postulano, in altri termini, un adeguato

sistema di guarentigie, attinenti sia al collegio nel suo insieme, sia

ai singoli suoi componenti, tra queste ultime rientrando le particolari

incompatibilità sancite nei loro confronti durante la carica, che sono

indubbiamente ordinate al medesimo principio. Una tale esigenza, per

l'appunto, è testualmente affermata nell'art. 137 della Costituzione,

laddove, nel primo comma riserva alla legge costituzionale di stabilire

- tra l'altro - "le garanzie di indipendenza dei giudici", le quali poi

si risolvono, com'è ben noto ed antico insegnamento con riguardo ai

diversi organi costituzionali struttura collegiale, in guarentigie

dell'organo, oggettivamente considerate nella sua astratta

impersonalità e continuità.

2. - In attuazione della riserva posta dall'art. 137, sono

intervenute, dettando espresse regole per particolari ipotesi, le leggi

costituzionali del 9 febbraio 1948, n. 1 (art. 3) e dell'11 marzo 1953,

n. 1 (artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11) seguite e parzialmente modificate

dalla legge costituzionale del 22 novembre 1967, n. 2 (artt. 1 e 2). E

non è senza significato, ai fini della decisione sulla proposta

questione di legittimità costituzionale, che la disciplina risultante

da tali disposizioni sia sostanzialmente modellata su quella, per

costante tradizione propria delle assemblee parlamentari, che anzi un

esplicito rinvio all'art. 68 della Costituzione è fatto, in tema di

immunità, dall'art. 3, comma terzo, della citata legge costituzionale

n. 1 del 1948, che conferma così automaticamente l'identica ratio che

sta a base delle guarentigie di indipendenza delle Camere come di

quelle disposte per la Corte costituzionale.

Vero è bensì che tra le disposizioni delle leggi costituzionali

adesso menzionate nessuna ha per suo specifico oggetto l'istituto della

autorizzazione a precedere per l'ipotesi di vilipendio della Corte:

circostanza, questa, che ricorre peraltro anche per quanto riguarda le

Camere, in ordine alle quali la norma attributiva alle assemblee

parlamentari del potere di dare o negare l'autorizzazione rappresenta

una "costante" del diritto positivo italiano.

È certo comunque che una norma legislativa può essere viziata da

illegittimità costituzionale anche per contrasto con norme e principi

desumibili dal combinato disposto di due o più disposizioni

costituzionali, pur senza contraddire direttamente ad alcuna tra

queste, isolatamente considerata nella sua dizione testuale.

Tale evenienza si verifica precisamente nella specie in oggetto.

Come questa Corte ebbe già a rilevare in altra precedente occasione

(sent. 16 aprile 1959, n. 22) "l'istituto della autorizzazione a

procedere trova fondamento nello stesso interesse pubblico tutelato

dalle norme penali, in ordine al quale il procedimento penale potrebbe

qualche volta risolversi in un danno più grave dell'offesa stessa".

L'autorizzazione implica pertanto una valutazione discrezionale di

natura non diversa da quella che la Corte è espressamente legittimata

a compiere quando è chiamata a pronunciarsi sulla concessione

dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei propri membri, a

norma dell'art. 3, terzo comma, della legge costituzionale n. 1 del

1953, in modo del tutto analogo a quanto prescritto per le Camere a

norma dell'art. 68 della Costituzione, o quando è chiamata ad adottare

i provvedimenti di cui allo stesso art. 3, secondo comma, in relazione

all'art. 7 della legge costituzionale n. 1 del 1953.

Non vi ha dubbio che, subordinando invece il promuovimento o il

proseguimento dell'azione penale, nelle ipotesi di vilipendio della

Corte, alla discrezionale valutazione di un organo del potere

esecutivo, l'art. 313, terzo comma, del Codice penale non tanto

rappresenta una semplice disarmonia nel sistema costituzionalmente

adottato, quanto propriamente si pone in contrasto con esso, menomando

la posizione di indipendenza che le norme del titolo VI, sezione prima,

della parte seconda della Costituzione, e quelle delle leggi

costituzionali del 1948, del 1953 e del 1967, più volte richiamate,

hanno voluto realizzare.

L'art. 313, terzo comma, del Codice penale deve, dunque, essere

dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui si

riferisce ai reati di vilipendio della Corte costituzionale, in quanto

richiede l'autorizzazione a procedere del Ministro per la giustizia, in

luogo dell'autorizzazione della stessa Corte costituzionale, restando

in tal modo assorbita la questione di legittimità costituzionale

sollevata per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 313, terzo

comma, del Codice penale, nei limiti in cui attribuisce il potere di

dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della

Corte costituzionale al Ministro di grazia e giustizia anziché alla

Corte stessa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI

- GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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