Codice penale

Art. 313 c.p. — Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento

[1]Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.

[2]Parimenti non si puo' procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

[3]Per il delitto preveduto nell'art. 290, quando e' commesso contro l'Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si puo' procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio e' diretto. Negli altri casi non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia. 43

[4]I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'art. 299, sono punibili a richiesta del Ministro per la giustizia.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 febbraio 1942, n. 97

1a

La L. 9 febbraio 1942, n. 97 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Per tutta la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, la facolta' di concedere l'autorizzazione a procedere in ordine ai reati preveduti nell'art. 313, comma 1° e 2° del Codice penale e nell'art. 16 del Codice di procedura penale e commessi nel territorio delle Isole italiane dell'Egeo, e' esercitata dal Governatore delle isole anzidette".

D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288

6

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che nel comma 3 del presente articolo sono soppresse le parole «del gran consiglio del fascismo». Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

Corte Costituzionale

43

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 17 febbraio 1969, n. 15 (in G.U. 1ª s.s. 26/2/1969, n. 52), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del Codice penale, nei limiti in cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale al Ministro di grazia e giustizia anziche' alla Corte stessa".

Testo vigente dal 27 febbraio 1969

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 15/1969

    Ha colpito questo articolo
    17 febbraio 1969

    La disposizione dell'art. 313, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui subordina l'esercizio dell'azione penale per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale alla autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, anziché - come per le Camere - all'autorizzazione dello stesso organo contro cui l'offesa è diretta, contrasta con la posizione di indipendenza ed autonomia della Corte stessa, quale risulta dalle disposizioni contenute nel titolo VI, sezione prima, della parte seconda della Costituzione e nelle leggi cosituzionali 9 febbraio 1948 n. 1, 11 marzo 1953 n. 1 e 22 novembre 1967 n. 2, in stretta correlazione logica, d'altronde, con la natura delle funzioni che la Corte è istituzionalmente chiamata a svolgere, a norma dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 2 della stessa legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1.

    Art. 313 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 228/1985

    Questione inammissibile
    14 ottobre 1985

    In questione vertente sulla mancata previsione di un termine per l'esercizio del potere dell'autorizzazione a procedere attribuito al Ministro della Giustizia, non è corretto il riferimento all'art. 313 cod. pen. e all'art. 3 r.d.l. 9 dicembre 1941, n. 1386 (che ne estende la disciplina a taluni reati militari) in quanto trattasi di disposizioni di carattere sostanziale che si limitano a prevedere l'autorizzazione ministeriale come imprescindibile condizione del procedere. Tutti gli aspetti concernenti l'effettivo procedere ed i relativi comportamenti processuali sono contemplati invece nell'art. 15 cod. proc. pen. si' che, in ipotesi, era questa la disposizione che doveva essere denunziata. A sua volta, l'impugnazione dell'art. 159, primo comma, cod. pen., (che nei casi di autorizzazione a procedere dispone la sospensione del corso della prescrizione) comporta difficoltà nell'individuazione del "petitum" in quanto, se fosse accolta la questione del termine, la sospensione del corso della prescrizione dovrebbe rimanere in vigore, mentre se quella fosse respinta, l'eventuale accoglimento limitato all'art. 159, primo comma, cod. pen. non risolverebbe la lamentata difficoltà. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 159, primo comma, e 313 cod. pen. e 3 r.d.l. 9 dicembre 1941, n. 1386, in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 159 c.p. · Art. 313 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 148/1977

    Questione infondata
    6 dicembre 1977

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 313 cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 104 Cost., in quanto la medesima questione, proposta negli stessi termini, è stata dichiarata infondata con sent. n. 142 del 1973 e, successivamente, manifestamente infondata con sent. n. 7 del 1975.

    Art. 313 c.p. · Art. 104 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • A proposito della richiesta di procedimento (articolo 313), ho limitato la necessità della richiesta soltanto ai delitti di offese contro Capi di Stati esteri (articoli 296, 297), contro rappresentanti di Stati esteri (art. 298) e contro la bandiera o altro emblema di Stato estero (art. 299). La ragione di questa limitazione consiste in ciò: che senza la richiesta (la quale è una condizione di punibilità) non sono ammessi nè l'arresto in flagranza nè l'emissione del mandato di cattura, che sono invece possibili nei casi in cui occorre l'autorizzazione. TITOLO II. Dei delitti contro la pubblica amministrazione.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 137

Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 1969

Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 1947 al 27 febbraio 1969.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 17 febbraio 1969, n. 15 (in G.U. 1ª s.s. 26/2/1969, n. 52), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del Codice penale, nei limiti in cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale al Ministro di grazia e giustizia anziche' alla Corte stessa".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art313 · fonte del testo

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