Art. 244 c.p. — Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra

[1]Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, e' punito con la reclusione da ((sei a diciotto anni)); se la guerra avviene, e' punito con l'ergastolo.

[2]Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena e' della reclusione da ((tre a dodici anni)). Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena e' della reclusione da ((cinque a quindici anni)).

Testo vigente dal 2 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 giugno 1995

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 2 giugno 1995. 9 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

… lo Stato italiano al pericolo di una guerra, e' punito con la reclusione da tolto: cinque a dodici aggiunto: sei a diciotto anni; se la guerra avviene, e' punito con l'ergastolo.

… residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena e' della reclusione da tolto: due a otto aggiunto: tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena e' della reclusione da tolto: tre a dieci aggiunto: cinque a quindici anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art244 · fonte del testo

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