Corte costituzionale

Sentenza n. 228/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/10/1985 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 159, primo

comma, 313 codice penale e 3 r.d.l. 9 dicembre 1941, n. 1386 promosso

con ordinanza emessa il 1 marzo 1977 dal Giudice Istruttore presso il

Tribunale militare territoriale di Padova nel procedimento penale a

carico di Besenzoni Gianfranco iscritta al n. 181 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 148 dell'anno 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di Consiglio del 14 maggio 1985 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 1 marzo 1977, il Giudice Istruttore presso il

Tribunale militare di Padova, nel processo penale contro il soldato

Besenzoni Gianfranco, imputato del delitto di vilipendio alle Forze

Armate (art. 81 secondo comma, c.p.m.p.), sollevava questione di

legittimità costituzionale degli artt. 159, primo comma, e 313 cod.

pen., nonché dell'art. 3 r.d.l. 9 dicembre 1941 n. 1386 per contrasto

con l'art. 3 Cost.

Secondo l'ordinanza, la denunziata incompatibilità dipende dalla

mancata previsione di un termine all'esercizio del potere di

autorizzazione a procedere attribuito al Ministro della Giustizia che,

nella specie, dal 21 luglio 1975 alla data dell'ordinanza non si era

ancora pronunziato. Ad avviso del Giudice militare, tale mancata

previsione, combinata al precetto di cui all'art. 159 cod. pen. (che al

primo comma dispone la sospensione del corso della prescrizione nei

casi di autorizzazione a procedere), veniva a determinare grave

situazione di disparità, sia nei confronti di chi fosse sottoposto ad

azioni penali soggette ad analoghi istituti (come l'istanza, la

querela, la richiesta) per i quali è invece previsto un termine, sia

nei confronti di imputati che, pur nella stessa situazione, vedevano

però risolversi la vicenda processuale per l'intervento del

provvedimento ministeriale, mentre per altri, non intervenendo alcun

provvedimento, il processo poteva restare teoricamente pendente fino

alla loro morte, a libito dell'Esecutivo, dato che il decorso della

prescrizione restava sospeso.

Interveniva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale

chiedeva che gli atti fossero restituiti al Primo Giudice affinché

rinnovasse il giudizio di rilevanza, atteso l'intervento del Decreto

ministeriale 15 aprile 1977 che, a pochi giorni dalla notifica della

denunziata questione e prima della sua pubblicazione, ha negato

l'autorizzazione a procedere nei confronti del Besenzoni in ordine al

reato di vilipendio. Considerato in diritto :

Al momento della sollevata questione, il giudizio di rilevanza

espresso dal Giudice militare era corretto, nonostante che egli poi

debba comunque necessariamente tenere conto, alla ripresa del processo

sospeso, del decreto ministeriale intervenuto prima della decisione di

questa Corte.

Non corretto, invece, appare il riferimento della questione

all'art. 313 cod. pen. (e quindi all'art. 3 del r.d.l. 9 dicembre 1941

n. 1386 che ne estende la disciplina a taluni reati militari), in

quanto si tratta di disposizione del codice sostanziale che si limita a

prevedere l'autorizzazione ministeriale come imprescindibile condizione

del procedere. In realtà, poi, tutti gli aspetti concernenti

l'effettivo procedere, e i relativi comportamenti processuali, sono

contemplati nell'art. 15 cod. proc. pen., sì che, in ipotesi, era

questa la disposizione che doveva essere denunziata, in quanto in essa,

e verosimilmente al quarto comma, è rilevabile la carenza della

previsione di un termine, scaduto il quale il giudice potrebbe

presumere il diniego cogli stessi effetti ivi comminati.

D'altra parte, l'impugnazione dell'art. 159, primo comma, cod. pen.

se dà significato alla lamentata carenza del termine per l'esercizio

del potere di autorizzazione, di per se stessa comporta, invece,

qualche difficoltà nell'individuazione del "petitum", in quanto, una

volta che fosse accolta la questione del termine, la sospensione del

corso della prescrizione acquisterebbe una sua precisa razionalità e

dovrebbe perciò rimanere in vigore mentre, se quella fosse respinta,

l'eventuale accoglimento limitato all'art. 159, primo comma, cod. pen.,

non risolverebbe le lamentate difficoltà.

Infatti un termine rappresentato esclusivamente da quello del tempo

necessario a prescrivere sarebbe del tutto inadeguato, giacché

l'autorizzazione a procedere, essendo prevista per reati di particolare

gravità, come quello di specie, ha un tempo di prescrizione che, al

minimo, si consuma fra i dieci e i quindici anni, a seconda che ci

siano stati o non atti interruttivi.

Tutte le indicate ragioni comportano, pertanto, la manifesta

inammissibilità della sollevata questione, anche se deve riconoscersi

l'opportunità che il legislatore intervenga a regolare una situazione

così anomala.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 159, primo comma, 313 cod. pen., e 3 r.d.l. 9 dicembre 1941

n. 1386, sollevata con ordinanza 1 marzo 1977 dal Giudice Istruttore

presso il Tribunale militare territoriale di Padova per contrasto con

l'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:228 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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