Corte costituzionale

Sentenza n. 7/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/01/1975 · relatore Vezio Crisafulli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 290

e 313 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 maggio 1973 dal giudice istruttore del

tribunale di Taranto nel procedimento penale a carico di Palatrasio

Ernesto ed altro, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 1973 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8

agosto 1973;

2) ordinanza emessa il 13 marzo 1973 dalla Corte di assise di Roma

nel procedimento penale a carico di Grimaldi Fulvio, iscritta al n. 430

del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 15 del 16 gennaio 1974;

3) ordinanza emessa il 13 dicembre 1973 dal giudice istruttore del

tribunale di Marsala nel procedimento penale a carico di Nicosia

Angelo, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974;

4) ordinanza emessa il 27 aprile 1973 dalla Corte di assise di Roma

nel procedimento penale a carico di Grimaldi Fulvio, iscritta al n. 99

del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 119 dell'8 maggio 1974.

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 1974 il Giudice

relatore Vezio Crisafulli.

Considerato in fatto e in diritto:

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Palatrasio

Ernesto ed altro, il giudice istruttore presso il tribunale di Taranto

ha sollevato, con ordinanza emessa il 5 maggio 1973, in riferimento

agli artt. 21 e 25, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 290 del codice penale ed in

riferimento agli artt. 3,25, commi primo e secondo, 112 e 95, comma

primo, della Costituzione altra questione relativamente all'art. 313

dello stesso codice penale.

Altre due questioni di legittimità costituzionale dell'art. 313,

comma terzo, cod. pen., nella parte in cui detta norma prevede che

l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della

magistratura sia concessa dal Ministro per la grazia e giustizia sono

state promosse dalla Corte di assise di Roma con due ordinanze emesse

rispettivamente il 13 marzo ed il 27 aprile 1973, nel corso di

altrettanti procedimenti penali a carico entrambi di Grimaldi Fulvio,

con riferimento alle disposizioni contenute nel titolo IV, sezione

della parte seconda della Costituzione e particolarmente all'art. 104.

Infine, una quarta ordinanza, emessa il 13 dicembre 1973 dal

giudice istruttore presso il tribunale di Marsala, nel corso di un

procedimento penale a carico di Nicosia Angelo, ha proposto in

riferimento agli artt. 3, 1O4, 105, 106, 107 e 108 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'articolo 313, terzo

comma, cod. pen., nella parte in cui attribuisce al Ministro per la

giustizia, anziché al Consiglio superiore della magistratura, la

competenza a concedere o negare l'autorizzazione a procedere per il

delitto di vilipendio dell'ordine giudiziario.

I giudizi, vertendo su analoghe questioni, vanno riuniti e possono

essere congiuntamente decisi.

2. - Le questioni concernenti l'art. 290 cod. pen., prospettate

sotto il profilo della violazione della libertà di manifestazione del

pensiero e del principio di tassatività delle fattispecie penali, sono

state già dichiarate non fondate con la sentenza n. 20 del 1974 e

manifestamente infondate con le ordinanze n. 180 e n. 183 del 1974.

Anche le questioni relative all'art. 313 cod. pen., genericamente e

specificamente sollevate in riferimento al principio di eguaglianza,

sono state dichiarate non fondate con le sentenze n. 22 del 1959 e n.

142 del 1973 e manifestamente infondate con le ordinanze n. 39 e n. 136

del 1974; mentre quelle dedotte in riferimento ai principi di riserva

di giurisdizione, di legalità della pena e di officialità dell'azione

penale sono state dichiarate non fondate con la sentenza n. 22 del

1959, successivamente ribadita dalle ordinanze di manifesta

infondatezza n. 39, n. 71 e n. 136 del 1974, pur se l'art. 25, secondo

comma, Cost. non risulta in tali decisioni formalmente menzionato.

A loro volta, le ulteriori censure per violazione degli articoli da

101 a 101 sono state dichiarate non fondate con la sentenza n. 142 del

1973 e manifestamente infondate con la sentenza n. 20 del 1974 e con le

ordinanze n. 5, n. 39 e n. 136 del 1974.

Ciò rammentato, poiché non vengono ora addotti argomenti che

possano indurre a discostarsi dalle precedenti decisioni, le anzidette

questioni, sotto i vari profili testé precisati, devono essere

dichiarate manifestamente infondate.

3. - Nuova, invece, è la questione di legittimità costituzionale

dello stesso art. 313, prospettata in riferimento all'art. 3 Cost., per

la diversità di tutela accordata al Governo rispetto a quella

riservata alle Assemblee legislative e alla Corte costituzionale

(ordinanza del giudice istruttore di Marsala) e all'art. 95 Cost., per

l'attribuzione al Ministro per la giustizia, anziché al Governo "nella

sua globalità" o al Presidente del Consiglio dei ministri, del potere

autorizzativo per il reato di vilipendio del Governo (ordinanza del

giudice istruttore di Taranto).

Ma entrambi i profili sono da disattendere e la questione, perciò,

anche nei termini ora esposti, non è fondata.

Non è pertinente, infatti, il richiamo all'art. 3, per le

peculiari caratteristiche che sono proprie dei diversi organi

costituzionali dello Stato, consentendone discipline non sempre tra

loro uniformi. In particolare, per quanto ora interessa, è da

rammentare che, a differenza dalle Assemblee legislative e dalla Corte

costituzionale, il Governo non si esaurisce nell'organo collegiale

"consiglio dei ministri", ma è organo complesso, nell'ambito del quale

- come fu affermato da questa Corte nella sentenza n. 142 del 1973, al

punto 7 della motivazione - il Ministro per la giustizia è

"tecnicamente qualificato e politicamente idoneo" a provvedere alle

relazioni tra il Governo stesso e l'Amministrazione della giustizia,

esplicando, tra l'altro, il potere di cui sorge questione.

Né sussiste violazione dell'art. 95, primo comma, Cost., che non

si riferisce affatto alle attribuzioni del Consiglio dei ministri,

enunciando in termini riassuntivi i poteri - di direzione della

politica generale dei Governo, di impulso e coordinamento dell'opera

dei ministri - spettanti al Presidente del Consiglio, con le connesse

responsabilità; ed è noto che quei poteri si esercitano anche fuori

del consiglio, nei confronti dei ministri singolarmente considerati.

Nulla vieta pertanto, ed è anzi conforme ai principi che presiedono

alla struttura ed al funzionamento del Governo che il Ministro per la

giustizia tenga informato il Presidente del Consiglio delle richieste

di autorizzazione a procedere per il vilipendio del Governo e che, ove

lo si ritenga di volta in volta politicamente opportuno, la questione

se concederla o meno venga portata in sede di Consiglio dei ministri a

norma dell'art. 4 del r.d. 14 novembre 1901, n. 466.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 290 e 313 del codice penale sollevate in

riferimento agli artt. 3, 21, 25, 101 a 110 e 112 della Costituzione

con le ordinanze di cui in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dello stesso art. 313, comma terzo, sollevata in riferimento agli artt.

3 e 95 della Costituzione con le ordinanze dei giudici istruttori di

Marsala e di Taranto di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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