Art. 277 c.p. — Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica

((Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla liberta' del Presidente della Repubblica, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni)).

Testo vigente dal 4 dicembre 1947

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 15/1974

    Altra decisione
    23 gennaio 1974

    ordina la restituzione degli atti al giudice istruttore del tribunale di Milano. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REAL…

    Art. 253 c.p.p. · Art. 277 c.p.p. · Art. 253 c.p. · Art. 277 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Sugli articoli 283 e seguenti del progetto non vennero fatte proposte da parte della Commissione parlamentare. Io, peraltro, considerando che convenisse stabilire alcune distinzioni fondamentali, ho ritenuto opportuno modificare su questo punto il progetto. Fissate in un primo articolo le sanzioni per gli attentati alla vita, all'incolumità o alla libertà personale del Re, del Reggente, della Regina o del Principe Ereditario, ovvero di un'altra persona della Famiglia Reale (art. 276), nel nuovo regolamento segue l'incriminazione, meno grave, degli attentati alla libertà diversi da quelli che aggrediscono la libertà personale (art. 277). L'articolo 284 del progetto incriminava gli attentati alla libertà morale del Re e delle altre Persone sopra menzionate, unitamente alle offese all'onore o al prestigio, mentre codeste offese sono manifestamente meno gravi degli attentati alla libertà morale. Questa libertà, se pure può collocarsi in un grado inferiore a quello della libertà personale, è nondimeno un bene individuale più importante, socialmente e politicamente, dell'onore e del prestigio. Vero è che possono darsi casi gravissimi di offese all'onore o al prestigio, e casi lievissimi di offese alla libertà morale, ma il più grave caso di offesa all'onore o al prestigio non può mai raggiungere la gravità del più lieve caso di offesa alla libertà. L'incriminazione delle offese all'onore o al prestigio del Re o delle predette Persone, la quale importa una pena relativamente meno grave, è contenuta nella disposizione (articolo 278) che segue quella concernente gli attentati alla libertà. Analoghe modificazioni ho apportato alle norme sugli attentati e le offese contro il Capo del Governo (articoli 280, 281, 282). E però sono ora preveduti, in separate disposizioni: a) gli attentati alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo del Governo; b) gli attentati alla sua libertà morale; c) le offese al suo onore o al suo prestigio: con pena decrescente, proporzionata alla diversa gravità dei fatti, che va da quella di morte alla reclusione da uno a cinque anni. Ho parimenti provveduto per gli attentati e le offese contro Capi di Stati esteri commessi nel territorio dello Stato (articoli 295, 296, 297), separando gli attentati alla libertà morale dalle offese all'onore o al prestigio, che nel progetto erano unitamente considerati. In tal modo ritengo di aver conseguito un notevole perfezionamento sotto l'aspetto della valutazione dell'oggettività giuridica dei vari delitti e sotto quello del sistema legislativo.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 130

Che cosa è cambiato dal 4 dicembre 1947

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 4 dicembre 1947. 40 parole tolte, 3 parole aggiunte in 2 capoversi.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla liberta' del tolto: Re o del Reggente aggiunto: Presidente della Repubblica, e' punito con la reclusione da cinque a quindici annitolto: .

tolto: Se il fatto e' diretto contro la Regina o il Principe Ereditario, la pena e' della reclusione da quattro a dodici anni; e da tre a dieci anni, se diretto contro un'altra persona della Famiglia Reale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art277 · fonte del testo

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