Art. 290 c.p. — Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate

[1]Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, e' punito ((con la multa da euro 1.000 a euro 5.000)).

[2]La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288

6

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.

Testo vigente dal 28 marzo 2006

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 57/1983

    Questione inammissibile
    16 marzo 1983

    L'autorizzazione a procedere dell'Assemblea (o di entrambe le Assemblee quando vilipeso sia il Parlamento in seduta comune) contro cui sia commesso vilipendio, rappresenta, a norma dell'art.313 co.III c.p., una condizione indispensabile, in difetto della quale l'azione penale non puo` essere proseguita, restando preclusa al giudice "a quo" qualsiasi indagine e pronuncia di merito (vedi sent. n.17/73). Difetta, quindi, la rilevanza nella questione di l.c. dell'art.290 c.p. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost, dal momento che, nel procedimento "a quo" per vilipendio del Parlamento in seduta comune, l'autorizzazione e` stata concessa dal Senato e negata dalla Camera dei deputati e pertanto deve ritenersi non concessa; ne` il giudice "a quo", che dubita della l.c. dell'art.290 c.p.il quale non prevederebbe il vilipendio del Parlamento in seduta comune, contesta in alcun modo la l.c. del suindicato art.313, co.III, c.p. (Inammissibilita` della questione di l.c. dell'art.290 c.p. sollevata in relazione agli artt. 3 e 21 Cost.). Cfr. s.n.20/74

    Art. 290 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 168/1975

    Questione infondata
    26 giugno 1975

    Ove una questione già dichiarata non fondata sia successivamente riproposta all'esame della Corte, questa ne dichiara con ordinanza la manifesta infondatezza se non sono addotti motivi nuovi ne' sussistono ragioni che possano indurla a discostarsi dalla precedente pronunzia (nella specie è stata dichiarata, in riferimento agli artt. 21, primo comma, 25, secondo comma, 3, primo comma, Cost., la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 290 c.p., già dichiarate non fondate con la sent. n. 20 del 1974 e manifestamente infondate con l'ord. n. 180 del 1974).

    Art. 290 c.p. · Art. 21 cost. · Art. 25 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 7/1975

    Questione infondata
    16 gennaio 1975

    Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 290 cod. pen. prospettate in riferimento agli artt. 21 e 25, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo della violazione della libertà di manifestazione del pensiero e del principio di tassatività delle fattispecie penali, già dichiarate non fondate con la sent. n. 20 del 1974 e manifestamente infondate con le ordinanze nn. 180 e 183 del 1974.

    Art. 290 c.p. · Art. 313 c.p. · Art. 112 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1957 al 28 marzo 2006. 7 parole tolte, 9 parole aggiunte.

Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, e' punito con la tolto: reclusione da sei mesi a tre anni aggiunto: multa da euro 1.000 a euro 5.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art290 · fonte del testo

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