Codice penale

Art. 250 c.p. — Commercio col nemico

Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, e' punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a lire diecimila.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Devo ora render ragione di una modificazione relativa alla perdita della cittadinanza (art. 253 del progetto; 246 del codice). Per la grande maggioranza dei delitti contro la personalità dello Stato (titolo I, libro II), non si esige nel soggetto attivo la qualità di cittadino italiano, e però questi delitti sono punibili quando vengono commessi (dovunque) sia da un cittadino, sia da uno straniero (articoli 6 e 7). È invece richiesta la qualità di cittadino nei delitti: di portare le armi contro lo Stato (art. 242); di corruzione del cittadino da parte dello straniero (art. 246); di commercio col nemico, per il quale, però, è punibile anche lo straniero in quanto dimori in Italia (art. 250); di attività antinazionale del cittadino all'estero (art. 269), e di accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico (art. 275). Ora, la cittadinanza essendo requisito della nozione di tali delitti, non sarebbe per essi punibile chi ha perduto la cittadinanza, se non provvedesse una disposizione espressa. Due disposizioni, l'una generale, l'altra speciale, conteneva il progetto definitivo, dirette al fine di rendere punibile l'ex-cittadino per quei delitti contro la personalità dello Stato che la legge prevede come perpetrabili soltanto dal cittadino. L'articolo 253 del progetto (246 del codice) stabiliva che, per gli effetti delle disposizioni riguardanti i delitti contro la personalità dello Stato, sotto la denominazione di cittadini italiani sono compresi anche coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana per effetto di condanna penale o di provvedimento dell'Autorità amministrativa. L'articolo 249 del progetto (242 del codice), invece, reprimendo il fatto del cittadino che porta le armi contro la patria, disponeva che «le stesse pene si applicano anche quando il colpevole aveva perduto la cittadinanza italiana» per qualsiasi causa. Ho considerato pertanto che, se il portare le armi contro lo Stato costituisce certamente uno dei più gravi delitti contro la personalità dello Stato, anche gli altri delitti, che ho più sopra indicati, violano quei doveri elementari che sopravvivono alla perdita della cittadinanza. Questa fa venir meno alcuni obblighi giuridici verso lo Stato, ma non può far cessare quei doveri morali che sono imposti dalla stessa natura e che la legge penale può e deve far divenire giuridici. E poichè tali doveri sopravvivono alla perdita della cittadinanza, non v'è ragione di distinguere a seconda che la cittadinanza sia stata perduta per l'una o per l'altra causa. Di conseguenza, ho parificato ai cittadini, rispetto a tutti i delitti contro la personalità dello Stato che richiedono nell'agente la qualità di cittadino, coloro che abbiano perduta la cittadinanza per qualunque causa (abolendo la limitazione riguardante la condanna penale e il provvedimento amministrativo); e ho inserito questa disposizione di carattere generale nell'articolo 242.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 119

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art250 · fonte del testo

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