Art. 278 c.p. — Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica
((Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni)).
Testo vigente dal 4 dicembre 1947
((Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni)).
Testo vigente dal 4 dicembre 1947
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 27 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 cod. pen., impugnato nella parte in cui prevede un minimo edittale di pena di un anno di reclusione. La norma impugnata, infatti, mira a preservare un valore di rango costituzionale, quale è il prestigio della stessa istituzione repubblicana e della unità nazionale che il Presidente della Repubblica, come capo dello Stato è chiamato a rappresentare, sicché ben si giustifica la previsione di un trattamento sanzionatorio che adeguatamente scolpisca, anche nel minimo edittale, il particolare disvalore che assume per l'intera collettività l'offesa all'onore e al prestigio della più alta magistratura dello Stato. Peraltro, trattandosi di figura criminosa di antica tradizione e, dunque, tutt'altro che un 'unicum', generato dal codice penale del 1930 ed essendo peculiare in essa il risalto che assume il bene protetto, è da escludersi la pertinenza delle considerazioni poste a fondamento della sent. n. 341 del 1994, richiamata dal giudice 'a quò a conforto della dedotte censure. - S. 341/1994. red.: A.M. Marini
Art. 278 c.p. · Art. 27 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Sugli articoli 283 e seguenti del progetto non vennero fatte proposte da parte della Commissione parlamentare. Io, peraltro, considerando che convenisse stabilire alcune distinzioni fondamentali, ho ritenuto opportuno modificare su questo punto il progetto. Fissate in un primo articolo le sanzioni per gli attentati alla vita, all'incolumità o alla libertà personale del Re, del Reggente, della Regina o del Principe Ereditario, ovvero di un'altra persona della Famiglia Reale (art. 276), nel nuovo regolamento segue l'incriminazione, meno grave, degli attentati alla libertà diversi da quelli che aggrediscono la libertà personale (art. 277). L'articolo 284 del progetto incriminava gli attentati alla libertà morale del Re e delle altre Persone sopra menzionate, unitamente alle offese all'onore o al prestigio, mentre codeste offese sono manifestamente meno gravi degli attentati alla libertà morale. Questa libertà, se pure può collocarsi in un grado inferiore a quello della libertà personale, è nondimeno un bene individuale più importante, socialmente e politicamente, dell'onore e del prestigio. Vero è che possono darsi casi gravissimi di offese all'onore o al prestigio, e casi lievissimi di offese alla libertà morale, ma il più grave caso di offesa all'onore o al prestigio non può mai raggiungere la gravità del più lieve caso di offesa alla libertà. L'incriminazione delle offese all'onore o al prestigio del Re o delle predette Persone, la quale importa una pena relativamente meno grave, è contenuta nella disposizione (articolo 278) che segue quella concernente gli attentati alla libertà. Analoghe modificazioni ho apportato alle norme sugli attentati e le offese contro il Capo del Governo (articoli 280, 281, 282). E però sono ora preveduti, in separate disposizioni: a) gli attentati alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo del Governo; b) gli attentati alla sua libertà morale; c) le offese al suo onore o al suo prestigio: con pena decrescente, proporzionata alla diversa gravità dei fatti, che va da quella di morte alla reclusione da uno a cinque anni. Ho parimenti provveduto per gli attentati e le offese contro Capi di Stati esteri commessi nel territorio dello Stato (articoli 295, 296, 297), separando gli attentati alla libertà morale dalle offese all'onore o al prestigio, che nel progetto erano unitamente considerati. In tal modo ritengo di aver conseguito un notevole perfezionamento sotto l'aspetto della valutazione dell'oggettività giuridica dei vari delitti e sotto quello del sistema legislativo.
Relazione al Codice penale (1930), n. 130
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 4 dicembre 1947. 76 parole tolte, 3 parole aggiunte in 3 capoversi.
Chiunque offende l'onore o il prestigio del tolto: Re o del Reggente e' punito con la reclusione da due a sette anni.
tolto: Se il fatto e' commesso contro la Regina o il Principe Ereditario, il colpevole aggiunto: Presidente della Repubblica, e' punito con la reclusione da uno a cinque tolto: anni.
tolto: Se il fatto e' commesso contro un'altra persona della Famiglia Reale, ovvero e' offesa la memoria di un ascendente o di un discendente o di un altro prossimo congiunto del Re, del Reggente o della Regina, il colpevole e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art278 · fonte del testo
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