Codice penale

Art. 9 c.p. — Delitto comune del cittadino all'estero

[1]Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e' punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.5

[2]Se si tratta di delitto per il quale e' stabilita una pena restrittiva della liberta' personale di minore durata, il colpevole e' punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

[3]Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunita' europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole e' punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

[4]Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 ((,)) ((...)) 346-bis ((, 648 e 648-ter.1)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

5

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

Testo vigente dal 15 dicembre 2021

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 289/1989

    Questione infondata
    25 maggio 1989

    La richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia cui sono subordinati la perseguibilità del delitto comune del cittadino all'estero (art. 9, secondo comma, c.p.) e il rinnovamento del giudizio (art. 11, secondo comma, c.p.), razionalmente e` affidata a tale organo dell'esecutivo - considerate le sue competenze istituzionali - in quanto l'atto di cui trattasi consegue ad una scelta vincolata al perseguimento di fini, legislativamente determinati, di politica criminale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, secondo comma e 11, secondo comma, del cod. pen.,sollevata in riferimento agli artt. 3, 107, secondo comma e 110 Cost.).

    Art. 9 c.p. · Art. 11 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 107 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'articolo 9 del progetto definitivo, relativo ai delitti comuni del cittadino all'estero, stabiliva, nell'ultimo capoverso, che le disposizioni dell'articolo medesimo si applicano anche a chi ha perduto la cittadinanza italiana per effetto di condanna penale o di provvedimento dell'Autorità amministrativa. Nuove considerazioni, tuttavia, mi hanno indotto a sopprimere questa disposizione. Quale interesse ha lo Stato italiano di considerare come proprio cittadino colui che ha perduto la cittadinanza e che ha commesso un reato comune all'estero? Nessun motivo v'è di considerare il delitto medesimo diversamente da quello commesso all'estero da uno straniero che non sia mai stato cittadino italiano. Diversa invece, come è logico, è la regola quando si tratta di un delitto commesso all'estero contro la personalità dello Stato. E perciò la sedes materiae adatta per l'enunciazione della regola è il titolo dei reati contro la personalità dello Stato, nell'ambito esclusivamente dei quali essa ha ragione di essere applicata.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 11

Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 2019 al 15 dicembre 2021. 1 parola tolta, 5 parole aggiunte.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 tolto: eaggiunto: ,... 346-bisaggiunto: , 648 e 648-ter.1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art9 · fonte del testo

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