Art. 273 c.p. — Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale

[1]Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquemila a ventimila.

[2]Se l'autorizzazione e' stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire diecimila. 104

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

104

La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 3 luglio 1985, n. 193 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/1985, n. 161) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Testo vigente dal 11 luglio 1985

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 193/1985

    Ha colpito questo articolo
    3 luglio 1985

    Una volta entrata in vigore la Costituzione ogni questione concernente la compatibilità rispetto ad essa delle leggi ordinarie, siano esse preesistenti o successive, deve essere decisa secondo le indicazioni di cui all'art. 134 Cost., in termini, cioè, di legittimità costituzionale e non di abrogazione. Il che va ribadito anche riguardo alla norma dell'art. 273 c. p. sulla necessità dell'autorizzazione governativa per le associazioni di carattere internazionale, norma che, pure essendo effettivamente ispirata allo spirito di ben altra stagione politico-istituzionale, è da escludere che possa ritenersi abrogata per il solo fatto dell'instaurazione dell'ordinamento della Repubblica democratica. - S. n. 1/1956.

    Art. 273 c.p. · Art. 274 c.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nel progetto, mentre si provvedeva alla repressione delle associazioni sovversive a carattere bolscevico o anarchico, mancava un'apposita disposizione atta a reprimere l'attività di quelle associazioni che, pur non essendo come le prime egualmente pericolose per la sicurezza dello Stato, tuttavia, svolgendo o proponendosi di svolgere un'attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale, attuano un'azione che costituisce un grave pericolo per la predetta sicurezza. Poichè le necessità di tale disposizione appariva evidente, per sopperire alla lacuna in discorso, accanto e a integrazione delle norme con cui è represso il delitto anarchico, ho redatto un apposito articolo. In rispondenza, poi, a quest'ultima nuova disposizione, ho provveduto a reprimere la propaganda avente per oggetto i fatti in essa preveduti e l'apologia dei fatti medesimi.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 127

  • Quanto all'incriminazione dell'illecita costituzione e della illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale (articoli 273, 274), la Commissione parlamentare ne propose la soppressione, «riservando, questa materia alle leggi civili». Veramente non alle sole leggi «civili» spetta la regolamentazione di questa materia, che a tali leggi può interessare in minima parte, ma anche e sopra tutto alle leggi di polizia. E già abbiamo parecchie di queste leggi che si occupano delle associazioni con o senza carattere internazionale (3), nè potrà tardare una disciplina legislativa generale di questa importante e delicata materia. Ma è opportuno che le sanzioni per le violazioni delle norme speciali sulle associazioni di carattere internazionale, in quanto tali violazioni interessano la personalità internazionale dello Stato, siano date dal codice penale, perchè in tal modo si fornisce un incitamento e una guida alla legislazione speciale e si fissa un elemento non soggetto a quelle più o meno frequenti variazioni, alle quali sottostanno le leggi speciali. Già nel mio discorso al Senato, del 19 novembre 1925, e nella Relazione sul progetto definitivo (n. 274), notai che i nostri ordinamenti politici ormai più non consentono, in questa materia, soluzioni che non siano ispirate a sicurezza di criteri e garantite dalla certezza del diritto obiettivo. Appunto per ciò ho formulato le norme in discorso, che innovano radicalmente rispetto alle concezioni e ai sistemi del passato. Poco importa che codeste disposizioni siano, almeno in parte, inapplicabili allo stato della legislazione; esse cesseranno di essere norme in bianco quando, in un tempo, ripeto, non lontano, sarà adempiuta la promessa fatta per mio mezzo dal Governo al Parlamento, di provvedere alla completa disciplina legislativa delle associazioni. Si avrà così il vantaggio di un codice penale completo anche su questo punto.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 128

Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1985

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 11 luglio 1985.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 3 luglio 1985, n. 193 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/1985, n. 161) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art273 · fonte del testo

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