Corte costituzionale

Sentenza n. 20/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1974 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 290,

primo e secondo comma, e 313, terzo comma, del codice penale, promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 febbraio 1971 dalla Corte d'assise di

Venezia nel procedimento penale a carico di Pavanello Bruno, iscritta

al n. 126 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971;

2) ordinanza emessa il 18 novembre 1971 dal giudice istruttore del

tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Baldelli Pio,

iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972;

3) ordinanza emessa l'8 novembre 1972 dalla Corte d'assise di Bari

nel procedimento penale a carico di Mughini Giampiero ed altri,

iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1973 il Giudice

relatore Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Pavanello Bruno,

imputato del reato di cui all'art. 290, cpv., del codice penale per

avere pubblicamente vilipeso le Forze Armate dello Stato, la difesa

dell'imputato eccepiva l'illegittimità della citata disposizione in

riferimento all'art.21, primo comma, della Costituzione. Nel ritenere

pregiudiziale e non manifestamente infondata la questione, la Corte

d'assise di Venezia, con ordinanza 24 febbraio 1971 (n. 126 reg. ord.

1971), argomentando dal principio che la libertà di manifestazione del

pensiero non tollera altri limiti se non quelli previsti dalla tutela

di altri beni di rilievo costituzionale, ha dubitato che le Forze

Armate assumano nel contesto delle norme costituzionali "valore pari al

diritto predetto della personalità". La stessa Corte, inoltre,

d'ufficio ha contestato la legittimità costituzionale dell'art. 290,

cpv., cod. pen. in relazione all'art. 25, secondo comma, Cost. sotto il

profilo che la norma incriminatrice del vilipendio, per la sua

imprecisione, renderebbe estremamente difficile stabilire i limiti nei

confronti della libertà di critica, creando così una discriminazione

ingiusta a sfavore di chi, per scarsa educazione, mancanza di cultura,

incapacità espressiva, non riesce a contenersi nelle proprie

manifestazioni.

Nel giudizio innanzi a questa Corte, in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, l'avvocato generale dello Stato,

con atto di intervento 19 maggio 1971, sostiene che la tutela del

prestigio delle Forze Armate si inquadra tra i beni di rilievo

costituzionale, la cui tutela funge da limite della libertà di

manifestazione del pensiero.

Lo dimostrerebbero le molteplici disposizioni costituzionali che si

riferiscono direttamente o indirettamente alle Forze Armate ed in

ispecie quelle che, sotto il comando del Capo dello Stato, affidano ad

esse il compito essenziale della difesa dell'unità della Repubblica.

Quanto al preteso contrasto tra la norma denunziata ed il principio di

legalità, l'Avvocatura dello Stato ricorda che la dottrina e la

giurisprudenza hanno avuto modo di precisare il concetto di vilipendio,

inteso nel senso di una "offesa grossolana e brutale lesiva

dell'istituzione ma non comprendente, invece, le critiche e le censure

con le quali il pensiero si può liberamente e compiutamente

manifestare".

2. - Nel corso di altro procedimento penale a carico di Baldelli

Pio, imputato del reato di cui all'art. 290, primo comma, del codice

penale, per avere, nella sua qualità di direttore responsabile del

periodico "Lotta continua", consentito che in numero di detto giornale

venisse pubblicamente vilipeso l'Ordine giudiziario, il giudice

istruttore del tribunale di Milano, con ordinanza 18 novembre 1971 (n.

343 reg. ord. 1972), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della citata disposizione in riferimento all'art. 21,

primo comma, Costituzione. Nel ritenere pregiudiziale la questione, il

giudice istruttore, premesso che il pubblico ministero aveva richiesto

"non doversi procedere per mancanza di autorizzazione ministeriale", ha

osservato che la mancanza di detta "condizione di procedibilità" non

esclude la rilevanza della questione di legittimità della norma penale

sostanziale denunziata, in quanto, in caso di dichiarata

incostituzionalità di essa, dovrebbe adottarsi "una diversa e più

liberatoria formula di proscioglimento". Nel merito il giudice a quo

dubita che, nel confronto tra il valore costituzionale della libertà

di manifestazione del pensiero ed il prestigio dell'Ordine giudiziario,

possa prevalere l'esigenza di tutela di quest'ultimo.

Considerato, d'altra parte, che tra pensiero critico e

manifestazione vilipendiosa non vi sarebbe alcuna differenza di

sostanza, ma al più una differenza formale, il giudice istruttore fa

notare che, comunque, nel garantire la libertà d'espressione, la

Costituzione "prescinde dalle forme espressive usate".

3. - Nel corso di un terzo procedimento penale a carico di Mughini

Giampiero ed altri, imputati del reato di cui all'articolo 290, primo e

secondo comma, del codice penale, per avere pubblicamente vilipeso il

Governo, l'Ordine giudiziario e le Forze Armate dello Stato in alcuni

supplementi del periodico "Lotta continua", con ordinanza 8 novembre

1972 la Corte d'assise di Bari prospettava il dubbio circa la

legittimità dell'art. 313, terzo comma, ultima parte, del codice

penale, nella parte in cui subordina all'autorizzazione del Ministro

per la giustizia, anziché del Consiglio superiore della magistratura,

l'esercizio dell'azione penale per il reato di vilipendio dell'Ordine

giudiziario, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo

comma, Cost., e del citato art. 290 cod pen., in riferimento agli artt.

21, 25, secondo comma, e 3, primo comma, Cost. e con argomentazioni non

diverse da quelle sopra enunciate.

Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

depositato atto di deduzioni 23 dicembre 1972. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze di cui in epigrafe riguardano questioni identiche

o connesse: i relativi giudizi possono, pertanto, essere riuniti e

decisi con unica sentenza.

2. - La Corte d'assise di Bari ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice

penale, nella parte in cui subordina all'autorizzazione del Ministro di

grazia e giustizia, anziché del Consiglio superiore della

magistratura, l'esercizio dell'azione penale per il reato di vilipendio

dell'Ordine giudiziario. In riferimento agli articoli 101, secondo

comma, e 104, primo comma, della Costituzione, si prospetta il dubbio

che tale istituto possa costituire una arbitraria ingerenza del potere

esecutivo nell'esercizio della funzione giurisdizionale, violando

l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

Peraltro, avendo già con sentenza n. 142 del 1973 questa Corte

dichiarata non fondata la questione e non essendo stato addotto alcun

motivo nuovo che possa indurre a modificare la precedente pronunzia,

deve dichiararsi la manifesta infondatezza della questione predetta.

3. - Ciò premesso la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 290, primo comma, del codice penale, nella parte in cui

prevede il reato di vilipendio dell'Ordine giudiziario, sollevata, in

riferimento all'art. 21, primo comma, Cost., dal giudice istruttore del

tribunale di Milano con l'ordinanza del 18 novembre 1971, deve

dichiararsi inammissibile. Essa appare manifestamente irrilevante nel

giudizio di merito in corso, atteso che nella specie risulta dalla

stessa ordinanza non essere stata concessa l'autorizzazione a

procedere, di cui all'art. 313, terzo comma, del codice penale, norma

la cui legittimità costituzionale è stata riaffermata nel precedente

paragrafo.

Invero, la predetta autorizzazione va configurata come un

presupposto la cui mancanza impedisce che l'azione penale possa

validamente essere iniziata o proseguita, e preclude in modo assoluto

al giudice qualsiasi indagine e pronuncia di merito (sent. n. 17 del

1973). La declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'impugnato

art. 290 non potrebbe avere, quindi, alcuna incidenza sulla decisione

riservata al giudice a quo.

4. - Nel merito, la Corte d'assise di Bari, ha denunziato, in

riferimento all'art. 21, primo comma, Cost., l'art. 290 cod. pen.,

nella parte in cui prevede il reato di vilipendio del Governo,

dell'Ordine giudiziario e delle Forze Armate dello Stato. Analoga

questione è stata sollevata dalla Corte d'assise di Venezia,

limitatamente al vilipendio delle Forze Armate. E, secondo le due

ordinanze, sul riflesso che il precetto costituzionale riconoscerebbe

testualmente come unico limite della libertà di manifestazione del

pensiero soltanto il buon costume, ovvero che il prestigio delle

entità sopra richiamate non possa in ogni caso inquadrarsi tra i beni

degni di tutela e rilievo costituzionale o, comunque, assumere valore

pari ai diritti inviolabili della personalità, così da integrarne un

giustificato limite. Nelle ordinanze predette si prospettano, inoltre,

le ulteriori questioni se l'art. 290 cod. pen. contrasti con gli artt.

25, secondo comma, e 3, primo comma, Cost.; ciò sull'assunto che

l'incompleta e troppo generica indicazione della fattispecie penale

possa rendere difficile distinguere tra facoltà di critica e

manifestazione vilipendiosa e tradursi, quindi, sul piano pratico, in

una molteplicità d'interpretazioni giurisprudenziali ed in una

disparità di trattamento tra i soggetti, derivandone in definitiva

un'ingiusta incriminazione soprattutto di chi, per scarsa educazione,

mancanza di cultura o incapacità espressiva, non riesca a controllarsi

nella manifestazione del pensiero.

Le questioni non sono fondate sotto alcun profilo.

5. - Circa la censura d'incostituzionalità relativa all'articolo

21, primo comma, Cost., questa Corte ha più volte ribadito che la

tutela del buon costume non costituisce il solo limite alla libertà di

manifestazione del pensiero, sussistendo invece altri limiti -

impliciti - dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi, che

siano parimenti garantiti dalla Costituzione (sentenze nn. 19 del 1962;

25 del 1965; 87 e 100 del 1966; 199 del 1972; 15, 16 e 133 del 1973),

di guisa che, in tal caso, l'indagine va rivolta all'individuazione del

bene protetto dalla norma impugnata ed all'accertamento se esso sia o

meno considerato dalla Costituzione in grado tale da giustificare una

disciplina che in qualche misura possa apparire limitativa della

fondamentale libertà in argomento.

Orbene, la Corte ritiene doversi affermare che, fra i beni

costituzionalmente rilevanti, va annoverato il prestigio del Governo,

dell'Ordine giudiziario e delle Forze Armate in vista

dell'essenzialità dei compiti loro affidati. Ne deriva la necessità

che di tali istituti sia garantito il generale rispetto anche perché

non resti pregiudicato l'espletamento dei compiti predetti.

In riferimento poi alla particolare censura delineata

nell'ordinanza della Corte d'assiste di Venezia non può certo negarsi

fondamento alla tutela delle Forze Armate. Basta osservare che per una

serie di espliciti precetti la loro organizzazione è preordinata, al

di fuori di qualificazioni politiche, alla difesa della Patria,

mediante il concorso dei cittadini, chiamati all'adempimento di un

dovere che la Costituzione, significativamente, qualifica sacro (art.

52).

Non si esclude, peraltro, che in regime democratico siano

consentite critiche, con forme ed espressioni anche severe, alle

istituzioni vigenti e tanto sotto il profilo strutturale quanto sotto

quello funzionale (al caso attraverso le persone e gli organi che ne

sono esponenti); anzi tali critiche possono valere ad assicurare, in

una libera dialettica di idee, il loro adeguamento ai mutamenti

intervenuti nella coscienza sociale (sent. n. 199 del 1912) in ordine

ad antiche o nuove istanze.

Ma non impedisce tale libertà di critica la previsione, come

reato, della condotta vilipendiosa ipotizzata nell'art. 290 c.p., in

una o più delle svariate forme che essa può assumere.

Secondo la comune accezione del termine, il vilipendio consiste nel

tenere a vile, nel ricusare qualsiasi valore etico o sociale o politico

all'entità contro cui la manifestazione è diretta sì da negarle ogni

prestigio, rispetto, fiducia, in modo idoneo a indurre i destinatari

della manifestazione (si consideri che per il delitto di cui all'art.

290 è richiesto l'elemento della pubblicità quale definito nell'art.

266, quarto comma) al disprezzo delle istituzioni o addirittura ad

ingiustificate disobbedienze. Ciò con evidente e inaccettabile

turbativa dell'ordinamento politico - sociale, quale è previsto e

disciplinato dalla Costituzione vigente. Il che, per le ragioni

sopraccennate, non esclude che si possa, ma con ben diverse

manifestazioni di pensiero, propugnarne i mutamenti che si ritengano

necessari.

Pertanto la disposizione impugnata, così interpretata, non

contrasta con il precetto dell'art. 21 della Costituzione.

6. - Le ulteriori censure ex artt. 25 e 3 Cost. pongono il dubbio

se la normativa dell'art. 290 consenta di distinguere in concreto la

critica lecita dalla condotta vilipendiosa.

Ma ovviamente ciò spetta al giudice chiamato ad applicare la

norma, mentre la Corte non può non ritenere sufficiente, ai sensi

dell'art. 25, la specificazione legislativa ancorata al concetto -

sopra richiamato - di vilipendio, trattandosi di reato a forma

cosiddetta libera, categoria la cui legittimità costituzionale è

stata più volte riconosciuta in decisioni di questa Corte.

Questa Corte ha più volte affermato, infatti, che non si viola il

principio di legalità e d'uguaglianza quando si ricorre per

l'individuazione del fatto costituente reato a concetti diffusi e

generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice opera

(sent. n. 133 del 1973 e n. 125 del 1971) .

Il che - con riguardo a specifica censura delle ordinanze - vale

anche ad escludere che la norma impugnata risulti applicabile solo in

danno di persone meno colte o più sprovvedute.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 290, primo comma, del codice

penale, sollevata, in riferimento all'art. 21, primo comma, della

Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Milano con

l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo

comma, della Costituzione, dalla Corte d'assise di Bari con l'ordinanza

in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 142 del 1973;

dichiara non fondate nei sensi di cui in motivazione le questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 290 del codice penale, nella

parte in cui prevede il reato di vilipendio del Governo, dell'Ordine

giudiziario e delle Forze armate dello Stato, sollevate, in riferimento

agli artt. 3, primo comma, 21, primo comma, e 25, secondo comma, della

Costituzione, dalle Corti di assise di Bari e di Venezia con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari