Art. 554 c.p.p. — (Atti urgenti) 1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1

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Concluse le indagini, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari con richiesta di archiviazione o di decreto penale di condanna ovvero emette decreto di citazione a giudizio. Il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione, restituisce con ordinanza gli atti al pubblico ministero, disponendo che, entro dieci giorni, questi formuli l'imputazione ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 555 e seguenti. L'ordinanza e' comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. Si applicano le disposizioni dell'articolo 412. La richiesta di decreto penale di condanna, contenente la formulazione dell'imputazione, deve essere presentata entro il termine previsto dall'articolo 553 comma 1. Il decreto di citazione a giudizio e' depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicate nell'articolo 416 comma 2.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 18 ottobre 1990

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 445/1990

    Ha colpito questo articolo
    12 ottobre 1990

    Gli artt. 554, secondo comma, c.p.p. e 157 d.lgs 28 luglio 1989, n. 271 (che prevedono, rispettivamente, il primo: la restituzione degli atti al P.M., in caso di mancata condivisione della richiesta di archiviazione, per la formulazione dell'imputazione e il secondo: l'informativa del G.I.P. al P.G., quando, pur avendo emesso decreto di archiviazione, ritenga necessarie ulteriori indagini) non costituiscono un combinato disposto e pertanto, per controllare la loro rispondenza all'art. 3 Cost., vanno analizzati distintamente, trattandosi di due disposizioni complementari, nel senso che la seconda, emanata in epoca successiva, è stata voluta dal legislatore delegato proprio per ovviare con l'apprestamento di un apposito meccanismo (informativa al procuratore generale ed eventuale sua richiesta di riapertura delle indagini) ad una manchevolezza della prima.

    Art. 554 c.p.p. · Art. 157 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 236/1976

    Ha colpito questo articolo
    6 dicembre 1976

    dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 203, 553 e 554 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente che la sentenza emessa in sede di revisione in favore di un condannato possa spiegare l'effetto estensivo nei confronti di chi, imputato di concorso nello stesso reato, ne sia stato assolto per insufficienza di prove. Così decis…

    Art. 203 c.p.p. · Art. 553 c.p.p. · Art. 554 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 221/2017

    Questione inammissibile
    25 ottobre 2017

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per assoluta carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 554 cod. proc. pen., censurato dal GIP del Tribunale di Tivoli - in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 111 Cost. - nella parte in cui prevede [nelle more della trasmissione degli atti al giudice del dibattimento] la competenza cautelare del GIP senza che ricorrano presupposti di urgenza o circostanze eccezionali.

    Art. 553 c.p.p. · Art. 554 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (17)

Se ne mostrano 11 su 17, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art554 · fonte del testo

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