Corte costituzionale

Ordinanza n. 217/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1999 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 3,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7

luglio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura

di Udine, iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la

pretura di Udine, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di

emissione di decreto penale di condanna, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., nella parte

in cui non prevede che il giudice, se ritiene necessarie ulteriori

indagini a seguito della richiesta di decreto penale avanzata dopo la

scadenza del termine per le indagini preliminari, fissi un termine al

pubblico ministero per il compimento delle stesse;

che a parere del giudice a quo il sistema delineato dal codice

sarebbe irragionevole, in quanto, se la richiesta di decreto penale

viene formulata dopo la scadenza del termine per le indagini

preliminari e se si appalesa, come nella specie, la necessità di

svolgere ulteriori indagini, il giudice non può che respingere la

richiesta e restituire gli atti al pubblico ministero; sicché

quest'ultimo, a sua volta, non potrà che o "formulare la richiesta

di rinvio a giudizio" (con negative conseguenze sul piano della

economia processuale) o chiedere l'archiviazione, la quale peraltro,

in presenza di una situazione probatoria incompleta, darà

necessariamente luogo ad una "decisione ex art. 409, comma 4, e 554

c.p.p.";

che la lamentata omessa previsione, aggiunge il rimettente,

determina pure una disparità di trattamento tra situazioni omogenee,

in quanto il potere di indicare ulteriori indagini al pubblico

ministero anche dopo la scadenza dei relativi termini è stato

riconosciuto al giudice in sede di archiviazione e, quindi, "in una

situazione processuale di analogo controllo giurisdizionale

sull'attività del p.m., addirittura di incidenza meno immediata

sulla sfera dei diritti di libertà del cittadino rispetto a quella

in esame";

che violato sarebbe anche l'art. 24 della Costituzione, "in

quanto dalla carenza dell'invocato strumento processuale non può che

derivare una riduzione complessiva del sistema delle garanzie

difensive che proprio l'introduzione del "filtro" giurisdizionale

nell'ambito del procedimento per decreto (non previsto dal vecchio

rito) voleva evitare";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata "inammissibile e

comunque manifestamente infondata".

Considerato che il giudice a quo pone a fulcro delle proprie

censure la prospettata analogia di situazioni che legherebbe fra loro

l'ipotesi di specie - vale a dire la richiesta di decreto penale di

condanna formulata dopo la scadenza del termine per le indagini

preliminari nel caso in cui il giudice ritenga necessario

l'espletamento di ulteriori indagini - e quella delineata dall'art.

409, comma 4, c.p.p., in tema di richiesta di archiviazione non

accolta;

che le situazioni poste a raffronto si appalesano, invece, fra

loro strutturalmente e funzionalmente eterogenee, considerato che,

mentre la prima si iscrive nel panorama degli atti di esercizio della

azione penale, la seconda presuppone, al contrario, l'opposta scelta

del pubblico ministero di non coltivare alcuna domanda di giudizio;

che in tale differenziata ed anzi antitetica prospettiva si

coglie anche la diversa funzione dell'intervento giurisdizionale, e,

dunque, il diverso atteggiarsi dei relativi epiloghi decisori,

giacché, mentre la disamina che il giudice è chiamato a svolgere in

presenza della richiesta di decreto penale di condanna è volta a

verificare la sussistenza dei presupposti, in rito e nel merito, del

procedimento speciale promosso dal pubblico ministero, e, quindi, a

soddisfare specifiche ed intuibili esigenze di garanzia, il controllo

in sede di archiviazione è mosso dal ben diverso intento di

verificare la legittimità della "inazione", in stretta aderenza con

il parametro offerto dall'art. 112 della Costituzione e dei connessi

valori di legalità ed uguaglianza (v. sentenza n. 88 del 1991);

che per altro verso l'esigenza di ulteriori indagini, dopo il

decorso dei relativi termini, si appalesa come evenienza

ontologicamente in contrasto con la natura stessa del procedimento

per decreto, giacché il rito monitorio postula un quadro fattuale di

agevole e pronto accertamento, come è anche testimoniato dalla

circostanza che, nella originaria stesura, l'art. 459 c.p.p.

prevedeva che la richiesta del pubblico ministero dovesse essere

formulata entro il breve termine di quattro mesi dalla data di

iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di

reato: un termine, questo, che, anche se successivamente aumentato a

sei mesi, è comunque in sé dimostrativo della incompatibilità del

rito con la stessa ipotesi di proroga del termine per le indagini

preliminari;

che nessuna irragionevolezza o disparità di trattamento può

dunque ravvisarsi nel quadro normativo evocato dal rimettente, così

come del tutto impropria si rivela la pretesa violazione dell'art.

24 della Costituzione, considerato che il diritto di difesa è

integralmente salvaguardato in ciascuno dei successivi ed ipotetici

sviluppi processuali cui la situazione denunciata può dar luogo;

che la questione proposta deve pertanto essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 459, comma 3, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Udine con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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