Art. 405 c.p.p. — Termini per la conclusione delle indagini preliminari

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)). Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si e' pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini. 166 (( Salvo quanto previsto dagli articoli 406 e 415- bis, il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale e' attribuito il reato e' iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine e' di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2. )) Se e' necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero. Se e' necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine e' sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

166

La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 24 aprile 2009, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 29/04/2009, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, del codice di procedura penale, aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento).

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 405 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 5464/2026

    11 febbraio 2026

    La Sesta Sezione penale ha affermato che il termine di durata delle indagini preliminari deve essere determinato a norma del disposto dell’art. 405, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 22, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui l’iscrizione nel registro degli indagati del nominativo della persona cui il reato è attribuito sia avvenuta dopo il 30/12/2022, data di entrata in vigore del d.lgs. citato, pur se il pubblico ministero abbia successivamente indicato, ex art. 335, comma 1- ter , cod. proc. pen., una data d’iscrizione alla stessa antecedente, trovando applicazione il principio del tempus regit actum che regolamenta la successione nel tempo delle norme processuali.

    Art. 405 c.p.p. · Art. 335 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 126/2009

    Questione inammissibile
    30 aprile 2009

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1- bis , cod. proc. pen, aggiunto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25, 111, primo e secondo comma, e 112 Cost. nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, al termine delle indagini, debba formulare richiesta di archiviazione anche quando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia stata esclusa dal tribunale del riesame con decisione non impugnata mediante ricorso per cassazione e senza che ad essa abbia fatto seguito un arricchimento del materiale investigativo. Infatti, con sentenza n. 121/2009, successiva alle ordinanze di rimessione, la norma de qua è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella sua interezza, con la conseguenza che le questioni oggi in esame sono divenute prive di oggetto. - Nello stesso senso v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 269/2008, n. 290 e n. 34/2002. - V. sentenza n. 121/2009, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 405 cod. proc. pen.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 111 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 249/2003

    Questione infondata
    15 luglio 2003

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 20…

    Art. 392 c.p.p. · Art. 393 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 21/2003

    Questione inammissibile
    30 gennaio 2003

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della «normativa sul procedimento monitorio», sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dal Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Montefiascone, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003. F.to: Ric…

    Art. 111 cost. · Art. 405 c.p.p. · Art. 415-bis c.p.p. · Art. 459 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (18)

Se ne mostrano 12 su 18, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2009 al 30 dicembre 2022. 46 parole tolte, 39 parole aggiunte.

tolto: Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizioaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la … acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini. Salvo quanto previsto tolto: dall'articolo aggiunto: dagli articoli 406 e 415- bisaggiunto: , il pubblico ministero tolto: richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi aggiunto: conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale e' attribuito il reato e' iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine e' di tolto: un anno aggiunto: sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2tolto: , lettera a). Se e' necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art405 · fonte del testo

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