Art. 553 c.p.p. — Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale
Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice ((, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al)) decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
33La Corte costituzionale, con sentenza 2-15 aprile 1992, n. 174 (in G.U. 1a s.s. 22/4/1992 n. 17) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo " nella parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del termine stesso".
Testo vigente dal 30 dicembre 2022
