Corte costituzionale

Ordinanza n. 503/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 157 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso

con ordinanza emessa il 2 marzo 1990 dal Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura circondariale di Torino nel

procedimento penale a carico di Bouizgar El Mostafa, iscritta al n.

360 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Torino, chiamato a decidere sulla richiesta

di archiviazione avanzata dal pubblico ministero nel procedimento a

carico di Bouizgar El Mostafa, sottoposto ad indagini per violazione

dell'art. 80, tredicesimo comma, del codice della strada - rilevata

"l'assoluta necessità di compiere altre indagini" che il pubblico

ministero ha omesso di svolgere, così imponendo al giudice per le

indagini preliminari di pronunciare decreto di archiviazione a norma

dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, salva

la sola possibilità di informarne il procuratore generale presso la

corte d'appello per sollecitarlo ad esercitare i poteri conferitigli

dall'art. 157 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) - ha, con ordinanza del 2

marzo 1990, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 112 della

Costituzione, questione di legittimità del suddetto art. 157, nella

parte in cui, in presenza di una richiesta di archiviazione avanzata

dal pubblico ministero all'esito di un procedimento a carico di

persona già identificata, non consente al giudice per le indagini

preliminari presso la pretura circondariale di indicare al pubblico

ministero le ulteriori indagini ritenute necessarie, fissando il

termine indispensabile per il compimento di esse;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 445 del 1990 ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 del testo

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271);

e che, quindi, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 157 del testo delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.

445 del 1990, questione sollevata dal Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura circondariale di Torino con ordinanza

del 2 marzo 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:503 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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