Corte costituzionale

Ordinanza n. 281/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 settembre

1995 dal pretore di Padova, sezione distaccata di Cittadella, nel

procedimento penale a carico di Marchiori Gilberto ed altri, iscritta

al n. 890 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il pretore di Padova, sezione distaccata di Cittadella

ha sollevato, con ordinanza del 27 settembre 1995, in riferimento

agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice

di procedura penale, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del

giudice per le indagini preliminari che, sulla richiesta di

archiviazione formulata dal pubblico ministero, abbia ordinato a

quest'ultimo di eseguire ulteriori indagini, a norma dell'art. 554,

secondo comma, del codice di procedura penale (quale risultante a

seguito della sentenza n. 445 del 1990 di questa Corte, dichiarativa

dell'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in

cui, diversamente da quanto stabilito nell'art. 409, quarto comma,

per i procedimenti di competenza del tribunale, non prevedeva la

possibilità per il giudice per le indagini preliminari presso la

pretura circondariale di indicare le ulteriori necessarie indagini al

pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro

compimento);

che, nel sollevare la questione, il giudice rimettente muove dal

rilievo secondo il quale l'ordinanza che dispone le ulteriori

indagini è provvedimento del tutto diverso da quello con il quale,

sempre in sede di decisione sulla richiesta di archiviazione, il

giudice per le indagini preliminari ordina al pubblico ministero di

formulare l'imputazione, nonostante il comune riferimento di entrambe

le ipotesi al già citato art. 554, secondo comma, del codice di

rito;

che, data questa premessa, il giudice a quo osserva che la

questione sollevata non è inclusa nella statuizione della sentenza

n. 502 del 1991 della Corte costituzionale, dichiarativa

dell'illegittimità dell'art. 34, secondo comma, del codice di

procedura penale quanto alla partecipazione al giudizio

dibattimentale del giudice per le indagini preliminari che abbia

emesso l'ordinanza di cui al citato art. 554, secondo comma, dello

stesso codice, dovendosi intendere quest'ultimo elemento come

riferito esclusivamente all'ordine di formulare l'imputazione;

che, mancando, per quanto esposto, una incompatibilità

riconducibile all'art. 34, secondo comma, nel caso, verificatosi nel

giudizio principale, della partecipazione al giudizio dibattimentale

del giudice per le indagini preliminari che abbia precedentemente

ordinato l'espletamento di ulteriori indagini, il pretore solleva il

correlativo dubbio di costituzionalità di tale mancata previsione

alla luce delle indicazioni offerte dalla sentenza n. 432 del 1995 di

questa Corte, decisione quest'ultima dalla quale emergerebbe in

generale l'esigenza di escludere che il giudice che abbia adottato

provvedimenti significativi quale giudice per le indagini preliminari

possa poi celebrare il giudizio dibattimentale, a causa del

verificarsi del condizionamento psicologico nella valutazione

conclusiva della responsabilità dell'imputato che è stato

sottolineato nella ratio decidendi della richiamata sentenza;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che, come è stato ripetutamente affermato in via

generale da questa Corte, può configurarsi una situazione

riconducibile alla disciplina dell'incompatibilità del giudice

rispetto alla funzione di giudizio (sia essa svolta nell'ordinario

giudizio dibattimentale ovvero nell'ambito dei riti alternativi del

giudizio abbreviato e dell'applicazione della pena concordata) solo

quando la valutazione precedentemente effettuata dallo stesso giudice

sia resa nell'ambito e in occasione dello svolgimento di funzioni

decisorie, cosicché non possono dare luogo a un pregiudizio

rilevante ai fini dell'incompatibilità determinazioni sullo

svolgimento del processo che il giudice si sia trovato a dover

prendere, in una fase anteriore, sia pure in seguito a una

valutazione delle risultanze processuali (sentenze nn. 131 del 1996;

455 e 453 del 1994; 186 e 124 del 1992);

che, a specificazione dell'anzidetto enunciato generale, questa

Corte ha, più in particolare, disatteso questione analoga a quella

in esame (ordinanza n. 157 del 1993), osservando che, con il

provvedimento con il quale dispone che il pubblico ministero compia

ulteriori indagini, il giudice per le indagini preliminari non

effettua - diversamente da quanto avviene nel caso dell'ordine di

formulare l'imputazione - una valutazione contenutistica del

materiale di indagine, ma adotta una decisione di natura processuale,

meramente interlocutoria, che può essere seguita non solo

dall'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero ma

anche da un'ulteriore richiesta di archiviazione e quindi dalla gamma

dei provvedimenti che in tale ultimo caso il giudice può adottare, a

norma dell'art. 409 del codice di procedura penale;

che le argomentazioni addotte dal giudice a quo non sono idonee a

condurre a diversa conclusione, dovendo restare fermo il necessario

presupposto della valutazione decisoria e di contenuto non puramente

processuale ai fini della configurabilità di un pregiudizio

incidente sull'imparzialità del giudice, presupposto che

nell'ipotesi dedotta non ricorre;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,

della Costituzione, dal pretore di Padova, sezione distaccata di

Cittadella, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:281 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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