Corte costituzionale

Sentenza n. 134/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1993 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 554, 408,

427, 542 del codice di procedura penale e 125 delle disposizioni di

attuazione, promosso con ordinanza emessa il 1° giugno 1992 dal

giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Massa nel

procedimento penale a carico di Bertoloni Roberto, iscritta al n. 561

del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

circondariale di Massa, chiamato a pronunciarsi sulla querela

presentata da Maria Pauline Van den Hove nei confronti del dott.

Roberto Bertoloni per il reato di lesioni, premette che all'esito

delle indagini preliminari il pubblico ministero ha formulato

richiesta di archiviazione per l'infondatezza della notizia di reato

e che tale richiesta è certamente da condividersi.

2. - Il giudice remittente premette ancora che, per principio

generale, chi abbia proposto una querela infondata deve essere

condannato al pagamento delle spese processuali anticipate dallo

Stato. Tale principio, già presente nell'impianto del codice

abrogato, troverebbe nell'attuale codificazione la sua traduzione

normativa nell'art. 427, che impone, nella sentenza di non luogo a

procedere, la condanna alle spese del querelante nelle ipotesi di

assoluzione del querelato perché il fatto non sussiste o l'imputato

non l'ha commesso; lo stesso codice del 1988, disciplinando nell'art.

542 le medesime ipotesi, opera un rinvio ricettizio alla disciplina

di cui all'art. 427.

Ma nulla è disposto circa le ipotesi di proscioglimento del

querelato per la infondatezza della notizia di reato; ed, in

particolare, nulla è disposto circa le ipotesi di infondatezza

manifesta, in cui, al termine delle indagini, si sia acquisita la

ragionevole certezza dell'insussistenza degli elementi essenziali del

reato lamentato.

A suo avviso, quindi, in vicende giudiziarie nelle quali

l'imprudente prospettazione dei fatti offerta dal querelante ha

determinato il pubblico ministero a conferire un incarico tecnico che

ha comportato una spesa per l'erario, non è possibile - in mancanza

di un'espressa disposizione al riguardo - condannare il querelante al

pagamento delle spese processuali anticipate dallo Stato.

3. - Sulla scorta di tali premesse il giudice a quo ritiene che

gli artt. 554, 408, 125 delle disposizioni di attuazione, 427 e 542

del codice di procedura penale, non siano conformi al principio

costituzionale di uguaglianza nella parte in cui non prevedono che il

querelante debba essere condannato, con il decreto che dispone

l'archiviazione, al pagamento delle spese anticipate dallo Stato, nei

casi in cui gli elementi giudicati non idonei a sostenere l'accusa in

giudizio investano la sussistenza del fatto o la commissione dello

stesso da parte del querelato.

L'omissione di una tale previsione, sarebbe, a suo avviso, foriera

di una grave disparità di trattamento.

Il proscioglimento avvenuto a seguito dell'udienza preliminare o

addirittura a seguito del dibattimento, presuppone che sia già

superato il passaggio logico relativo alla prognosi di sostenibilità

di cui all'art. 125 delle disposizioni di attuazione del codice di

procedura penale, con la conseguenza che, nei casi nei quali la

querela si possa ritenere, ai fini dell'esercizio dell'azione penale,

di una certa fondatezza, il querelante viene condannato al pagamento

delle spese processuali, quando l'ipotesi accusatoria non abbia

ricevuto il sufficiente conforto dalle sopravvenienze processuali.

Nel caso invece dell'archiviazione, che presuppone l'infondatezza

della querela già ai soli fini delle determinazioni circa

l'esercizio dell'azione penale, il querelante, la cui imprudenza si

presenta certamente più grave, non è condannato al pagamento di

alcuna spesa.

Tale disparità di trattamento sembra al giudice remittente

irragionevole perché, a situazioni "ugualmente diverse" (sic)

(quelle dell'ipotesi di proscioglimento nel corso dell'udienza

preliminare o di assoluzione dibattimentale e quelle di archiviazione

per infondatezza della notizia di reato) corrisponderebbe un

differente trattamento senza una ragionevole giustificazione.

4. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'infondatezza della sollevata questione.

L'Avvocatura osserva che l'ordinanza di rimessione assimila due

situazioni tra di loro non comparabili, data la notevole differenza

di connotati e di effetti rivestita, rispettivamente, dal decreto di

archiviazione e dalla sentenza di proscioglimento; differenza in

grado di giustificare ampiamente la diversa disciplina sul punto

della condanna del querelante al pagamento delle spese anticipate

dallo Stato: nel primo caso si tratterebbe di un provvedimento

precedente l'inizio dell'azione penale, privo della "stabilità"

della sentenza resa a seguito di contraddittorio (riapertura delle

indagini ex art. 414 del codice di procedura penale), suscettibile di

superamento quando sia emanato per iniziale difetto di una condizione

di procedibilità poi integrata (art. 345 del codice di procedura

penale), soggetto ad "opposizione" da parte della persona offesa ex

art. 410 - generalmente coincidente con il querelante - e soprattutto

contenutisticamente incentrato su di una valutazione prognostica di

"tenuta" dell'ipotesi accusatoria in sede di giudizio (art. 125 delle

disposizioni di attuazione), che involge solo marginalmente una

disamina dei consueti elementi del reato (fatto sussistente,

commissione di esso, nesso causale, e così via); nel secondo caso si

tratterebbe, viceversa, di una pronuncia resa dopo l'esercizio

dell'azione penale, in rapporto ad una individuata formula conclusiva

che consente di selezionare il coefficiente di eventuale

colpa/temerarietà del querelante nella proposizione della querela,

all'esito di un reale contraddittorio tra i vari soggetti del

processo (e non più del procedimento).

In tale quadro, apparirebbe dunque razionale, sia in termini di

sostanza sia in rapporto all'incidenza di altri elementi finalistici,

raccordabili a esigenze anch'esse di rilievo costituzionale (economia

del processo, "buon andamento" di esso), che il legislatore abbia

delimitato la pronuncia di condanna alle spese del querelante alla

sola ipotesi di adozione di sentenza, escludendo anomale statuizioni

di condanna in un provvedimento formalmente e sostanzialmente diverso

dalla sentenza. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

circondariale di Massa ritiene che gli artt. 554, 408, 427, 542 del

codice di procedura penale, e 125 delle disposizioni di attuazione,

"nella parte in cui non prevedono che il querelante debba essere

condannato, con il decreto che dispone l'archiviazione, al pagamento

delle spese anticipate dallo Stato, nei casi in cui gli elementi

giudicati non idonei a sostenere l'accusa in giudizio investano la

sussistenza del fatto o la commissione dello stesso da parte del

querelato sottoposto ad indagini", siano in contrasto con l'art. 3

della Costituzione costituendo una ingiustificata disparità di

trattamento in raffronto alla disciplina che in situazioni analoghe

(sentenza di non luogo a procedere all'esito dell'udienza preliminare

o di proscioglimento a seguito del dibattimento) impone invece la

condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo

Stato.

Osserva il remittente che, sebbene l'archiviazione presupponga un

giudizio di infondatezza della querela già ai fini dell'esercizio

dell'azione penale, il querelante, la cui imprudenza appare per tal

motivo più evidente che nelle ipotesi di proscioglimento

dell'imputato a seguito dell'udienza preliminare o del dibattimento,

non è condannato, diversamente da queste ultime ipotesi, ad alcuna

spesa. Da qui il denunciato contrasto con il principio d'eguaglianza

sancito dall'art. 3 della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

Occorre premettere, in linea generale, che certamente risponde ad

un principio di giustizia distributiva che il costo del processo sia

sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha

perciò dato occasione alla spesa per il suo svolgimento (cfr. sent.

n. 30 del 1964 di questa Corte), di guisa che è costituzionalmente

legittimo porre la responsabilità delle spese processuali a carico

di colui che è colpito da una condanna penale, ovvero del querelante

la cui denuncia si riveli chiaramente insussistente.

Ma se tale pretesa dello Stato è legittima non per questo può

dedursene, come un naturale corollario, che essa sia anche

costituzionalmente necessaria; nel senso, cioè, che non è

rinvenibile nella Costituzione un principio che ponga obbligo allo

Stato di recuperare, in ogni caso, le spese del procedimento

eventualmente anticipate.

Val la pena riflettere che un tal principio, ove vigente, avrebbe

necessariamente comportato, nei reati perseguibili solo a querela di

parte, la previsione della condanna alle spese del querelante

ogniqualvolta non potesse esservi condannato l'imputato.

Al contrario, questa Corte ha già avuto più volte occasione di

affermare (v. sentt. nn. 165 del 1974, 52 del 1975, 29 del 1992) che

la responsabilità per le spese processuali di chi ha esercitato il

diritto di querela non può essere ritenuta allorquando l'assoluzione

dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili al querelante

stesso al quale, quindi, nessuna colpa può essere addebitata.

3. - Ciò posto, occorre rilevare che la disciplina positiva

mentre avverte l'esigenza di prevenire e di sanzionare (mediante la

responsabilità per le spese processuali) la presentazione di denunce

temerarie o del tutto prive di fondamento, non trascura neanche

l'opportunità di non scoraggiare l'esercizio del diritto di querela,

come avverrebbe se si prospettasse al querelante il rischio della

condanna alle spese in ogni ipotesi di proscioglimento dell'imputato.

Nel quadro di un necessario contemperamento tra simili istanze di

segno opposto si colloca, tra le ipotesi di esenzione da

responsabilità del querelante, anche la mancata previsione della

condanna al rimborso delle spese anticipate dallo Stato nei casi di

archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Si tratta di scelta che, in assenza di ostative esigenze di

rilievo costituzionale, non solo appartiene alla piena

discrezionalità del legislatore, ma non può essere ritenuta

irragionevole neanche nelle ipotesi poste a raffronto dal giudice

remittente.

Ove, infatti, si consideri che fin quando è possibile

l'archiviazione della notitia criminis non vi è esercizio

dell'azione penale, che il provvedimento di archiviazione può sempre

essere superato da una successiva riapertura delle indagini (motivata

dalla semplice esigenza di nuove investigazioni), emergono

agevolmente le differenze di effetti, di connotati, e di stabilità

del decreto di archiviazione, da un lato, e della sentenza di non

luogo a procedere o di proscioglimento, dall'altro; differenze che

rendono le situazioni in raffronto non utilmente paragonabili e

valgono a giustificare una differente disciplina.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 554, 408, 427, 542 del codice di procedura penale, e 125

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Massa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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